L’onere imposto all’organo amministrativo della società di depositare presso la sede il fascicolo di bilancio nei quindici giorni precedenti l’assemblea per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione, costituisce come tale una prestazione dovuta per obbligazione negozialmente assunta, al cui adempimento la società è tenuta secondo lo schema proprio delle obbligazioni contrattuali. Come ogni obbligazione in generale va eseguita secondo buona fede oggettiva, il che significa che la società deve adempiervi mettendo i soci in condizione di esercitare effettivamente e senza pregiudizio il proprio diritto alla informativa bilancistica preassembleare.
In assenza dell’assolvimento da parte dell’organo amministrativo della società all’onere di informazione e convocazione, il socio leso nel suo diritto alla visione del progetto di bilancio e degli altri allegati può alternativamente rinunciare al proprio diritto facendo acquiescenza alla violazione; ovvero, allegarla quale preliminare ragione di invalidazione della delibera che abbia ciò nonostante, e col suo voto contrario (o in sua assenza), approvato il bilancio.