Il giudizio cautelare non consente l’adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l’eventuale legittimità o illegittimità del recesso contrattuale esercitato dalla pubblica amministrazione rispetto a un contratto di appalto può formare oggetto unicamente di una valutazione incidentale e non di un accertamento autonomo che deve essere riservato al giudizio di cognizione ordinario.
Il procedimento cautelare non può avere ad oggetto diritti dal contenuto esclusivamente patrimoniale; le rivendicazioni relative all’indennizzo da recesso ed ai canoni eventualmente dovuti dall’ente appaltante non rivestono i connotati di urgenza e di irreparabilità del danno necessari per legittimare l’adozione di un provvedimento cautelare, dovendo formare oggetto di un giudizio ordinario di cognizione.