L’eccezione di compromesso ha natura processuale e integra una questione di competenza; ai sensi degli artt. 38 e 819ter c.p.c. deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, restando altrimenti esclusa la competenza arbitrale con riguardo alla controversia decisa in giudizio.
La competenza arbitrale, fondandosi sulla volontà delle parti, non è assimilabile alla competenza funzionale e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38, co. 3, c.p.c., essendo consentito alle parti, con condotte processuali convergenti, escluderla mediante instaurazione del giudizio ordinario e mancata proposizione dell’eccezione.
In applicazione dell’art. 819ter, co. 2, c.p.c. – a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 223/2013) – è applicabile la translatio iudicii ex art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo, tanto quando il giudice ordinario declini la competenza in favore degli arbitri quanto nell’ipotesi inversa.
La regola di cui all’art. 38, co. 2, c.p.c., relativa all’adesione all’indicazione del giudice territorialmente competente, non risulta applicabile all’eccezione di competenza arbitrale. Ne consegue che il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali limiti alla compromettibilità in arbitri della controversia, anche rilevabili d’ufficio.
La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri “qualunque controversia” tra società e amministratori, relativa a rapporti riferibili alla vita sociale, ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’amministratore unico, ove inerenti al rapporto sociale e a diritti disponibili.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove sia accolta l’eccezione di compromesso e dichiarata la competenza arbitrale, la decisione deve essere assunta con sentenza, e non con ordinanza, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del decreto per ragioni di rito (quale la declaratoria di competenza arbitrale) comporta la soccombenza dell’opposto, avuto riguardo all’esito complessivo della controversia. L’eventuale adesione dell’opposto all’exceptio compromissi rileva, al più, ai fini della quantificazione delle spese, ma non incide sull’an della soccombenza.
In tema di nomina del curatore speciale ex artt. 78 e 80 c.p.c., qualora l’esigenza della nomina sorga nel corso di un giudizio già pendente, la relativa istanza deve essere proposta al giudice davanti al quale il giudizio pende e non al Presidente dell’Ufficio Giudiziario.
L’art. 80 c.p.c. deve, infatti, essere interpretato nel senso che il potere del Presidente dell’Ufficio Giudiziario è circoscritto all’ipotesi in cui la causa sia ancora “da proporre” e non anche a quella in cui il giudizio sia già instaurato.
Ne consegue che, qualora il giudizio penda innanzi a un collegio arbitrale, la competenza a provvedere sulla nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. spetta agli arbitri, trattandosi di questione attinente alla regolarità del contraddittorio.
La mancata nomina del curatore speciale in presenza di un conflitto di interessi integra un vizio del rapporto processuale idoneo a determinare la nullità dell’intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado, per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa di cui all’art. 24 Costituzione.
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, la quale - giusta quanto stabilito dall’art. 38, comma 1, cod. proc. civ. - deve essere sollevata dalla parte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.
In caso di eccezione di competenza arbitrale, non trova applicazione la regola dell’art. 38, comma 2, cod. proc. civ., relativa all’adesione delle parti all’indicazione del giudice territorialmente competente. Tale norma, infatti, presuppone che la scelta del giudice rientri integralmente nella disponibilità delle parti, circostanza che non ricorre in materia di competenza arbitrale (la quale incontra dei limite oggettivi, quali quelli derivanti dall’arbitrabilità della lite).
In applicazione dell’art. 819-ter, comma 2, cod. proc. civ. (come integrato dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 223 del 2013), in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza in favore di quella dell’arbitro (o anche nell’ipotesi inversa), trova applicazione la “translatio iudicii” di cui all’art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che nel giudizio proseguito davanti al giudice competente devono ritenersi salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.
Le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni societarie aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche d’ufficio dal giudice, attengono a diritti indisponibili e, come tali, non sono compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ.
Ai fini dell’accertamento del periculum in mora per l’autorizzazione al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., occorre vagliare la potenziale o reale riduzione della garanzia del credito rispetto al momento in cui è sorto, per effetto delle condotte dispositive del debitore ovvero degli accadimenti che abbiano alterato in peius il suo patrimonio. In particolare, è necessario che il timore di perdere la garanzia del credito si fondi su elementi oggettivi - rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all’entità del credito - oppure soggettivi - rappresentati dal comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del patrimonio - non essendo comunque sufficiente a tal fine un mero giudizio di incapienza in sé del patrimonio del debitore né il mero sospetto circa la sua intenzione di sottrarre alla garanzia tutti o alcuni dei suoi beni.
L’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci, in funzione della quale sia avanzata domanda cautelare ai sensi dell’art. 671 c.p.c., ha natura contrattuale, dovendo l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. Ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità.
In tema di sequestro giudiziario, il periculum in mora sussiste quando lo stato di fatto esistente in pendenza di giudizio comporti la possibilità che si verifichino deterioramenti, sottrazioni o alterazioni tali da pregiudicare l’attuazione del diritto controverso.
Ai fini della concedibilità del sequestro giudiziario, si è in presenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso non soltanto quando siano esperite le caratteristiche azioni di rivendica, di manutenzione o di reintegrazione, ma anche nel caso in cui sia stata proposta o debba proporsi un'azione contrattuale che, se accolta, importi una condanna alla restituzione di un bene, come nelle ipotesi di azioni personali aventi ad oggetto la restituzione della cosa da altri detenuta; ciò in quanto, il termine "possesso" non va inteso in senso strettamente letterale, rientrando in esso anche la mera detenzione.
Ai fini dell'accoglimento della domanda di sequestro conservativo, se è vero che il requisito oggettivo del periculum non può desumersi dalla mera insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito vantato dal ricorrente, è vero, altresì, che lo stesso può desumersi da un’insufficienza che sia tale da far ritenere concreto e attuale il rischio di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito, posto che il periculum deve sempre valutato in un’accezione dinamica e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione patrimoniale. In particolare, ricorre il periculum in mora, presupposto del sequestro conservativo, se il rischio di perdita delle garanzie del credito sia apprezzabile in relazione a concreti e specifici elementi riguardanti, da un lato, l’entità del credito e la natura del bene oggetto di sequestro e, dall’altro, la situazione di possibile depauperamento del patrimonio del debitore, da porsi in relazione con la composizione del patrimonio stesso, con la capacità reddituale e con l’atteggiamento in concreto assunto dal debitore medesimo.
In sede di reclamo avverso i provvedimenti cautelari, devono ritenersi irrilevanti, anche qualora siano fondati, i motivi afferenti la nullità del provvedimento emesso in primo grado per difetto del contraddittorio, nonché per violazione del termine assegnato dal Giudice di prime cure per la notifica del provvedimento medesimo, dal momento che la proposizione del reclamo stesso, ripristina il contraddittorio, vieppiù ove siano formulate dal reclamante difese anche in punto di merito.
La dichiarazione con cui il fiduciario ammette che le quote allo stesso intestate siano in realtà di titolarità del fiduciante, di cui costituisce un mero prestanome, e con cui il primo si impegna a ritrasferire le quote così detenute a semplice richiesta del secondo– in favore di costui o di terzi da questi indicati -, risulta avere efficacia di promessa di pagamento ex art. 1988 c.civ. con la funzione di dispensare “colui a favore del quale è fatta dell’onere di provare il rapporto fondamentale”, la cui esistenza, pertanto, è presunta fino a prova contraria, non essendo necessaria la forma scritta ad susbstantiam per la validità del patto fiduciario. Una volta resa una dichiarazione scritta di tale tenore, il dichiarante è onerato a dare eventualmente prova contraria dell’esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del patto, così come dei suoi limiti e contenuto, se difformi da quanto promesso o riconosciuto.
Quando il reclamo è respinto integralmente, il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato. Infatti, l’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 155, riferendosi in termini ampi alle “impugnazioni” deve trovare applicazione anche ai reclami cautelari, i quali, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, sono considerati strumenti di impugnazione.
Ai sensi dell’articolo 806 c.p.c., sono arbitrabili le cause che abbiano ad oggetto diritti disponibili e ai sensi del secondo comma dell’articolo 1966 c.c., la transazione è nulla se i diritti oggetto di transazione, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti. Ne consegue che, se non vi è disponibilità, non vi è né arbitrabilità né transigibilità. Pertanto, sia l’arbitrabilità che la transigibilità derivano il loro limite non l’una dall’altra ma dalla disponibilità dei diritti: non si ha arbitrabilità se non si hanno diritti disponibili; non si ha transigibilità se non si hanno diritti disponibili. Posto il generale limite della presenza di posizioni disponibili, il legislatore può porre ulteriori e autonomi limiti all’arbitrabilità e alla transigibilità, non coincidenti tra loro, limitando dunque arbitrabilità e transigibilità in modo diverso. Ne consegue che l’esistenza di limiti alla transigibilità delle controversie societarie ex art. 2393-bis c.c. non esclude anche la loro generale compromissione in arbitri come regola generale.
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.
Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.
Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale.
Posto che il liquidatore della società ha finalità di conservazione del patrimonio della società, non può essere contestata a quest'ultimo, da parte del fallimento, l'illecita prosecuzione di attività di impresa, in mancanza di specifiche e provate operazioni in violazione dell'art. 2486 c.c.
Le condotte degli amministratori successive all'integrazione di una causa di scioglimento (nella specie: integrale perdita del capitale sociale) devono essere volte alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, in maniera da poter garantire il soddisfacimento dei creditori.
A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono stati modificati i criteri di determinazione del danno al patrimonio sociale di cui all'art. 2486 c.c. nei casi di responsabilità a carico degli amministratori per violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; in particolare, sono state previste due modalità di liquidazione del danno: a) la prima, che costituisce un criterio generale e presuntivo, superabile con prova contraria, coincide con la differenza dei netti patrimoniali, depurata dei normali costi della gestione conservativa; b) la seconda modalità interviene nei casi di assenza di scritture contabili ovvero quando, comunque, non sia possibile ricorrere al precedente criterio e coincide con il deficit fallimentare. Tale nuova normativa è applicabile anche a fatti precedenti e a giudizi ancora in corso, secondo l'orientamento che riconosce a tale disposizione anche natura processuale, retta dal principio del tempus regit actum, dato che la medesima disposizione non incide retroattivamente su elementi costitutivi della fattispecie legale di responsabilità civile, non intaccando situazioni giuridiche precostituite, e rivolgendosi direttamente al giudice per delimitarne l'ambito di discrezionalità, indicandogli, altresì, il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.
Il presupposto per l'applicazione del criterio del deficit fallimentare è l'assoluta carenza di informazioni in merito all'andamento degli affari, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio al momento del verificarsi della causa di scioglimento.
Le regole che disciplinano l'attività degli amministratori regolano il corretto svolgimento dell'amministrazione della società e sono quindi applicabili non solo a coloro che sono stati immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle funzioni di amministratore, ma anche a coloro che si sono ingeriti nella gestione della società senza aver ricevuto da parte dell'assemblea alcuna investitura, neppure irregolare o implicita. Pertanto, pur in mancanza di una investitura da parte della società, è possibile individuare in un determinato soggetto la figura dell'amministratore di fatto tutte le volte in cui vi sia la prova che le funzioni gestorie, svolte appunto in via di fatto, si concretino in atti che, per la loro natura e non occasionalità, siano sintomatici dell'assunzione di quelle funzioni: ai fini della corretta individuazione dell'amministratore di fatto di una società è sufficiente l'accertamento del suo inserimento nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società.
Ne consegue che i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale, quanto piuttosto per il contenuto delle funzioni dai medesimi concretamente esercitate.
Non rientra nella competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa la domanda proposta nei confronti della società incorporante, ai sensi dell’art. 2049 c.c., per fatti illeciti asseritamente commessi dagli organi amministrativi della società incorporata, ove non sia stata avanzata alcuna autonoma azione di responsabilità nei confronti di tali organi, né sussistano ipotesi di connessione oggettiva o soggettiva ai sensi degli artt. 31-36 c.p.c.
In tal caso, la controversia attiene a responsabilità extracontrattuale e deve essere devoluta alla competenza del tribunale ordinario territorialmente competente in base alla sede legale della società convenuta.