Il socio che prospetti di avere subito un danno per la riduzione del valore della sua partecipazione causato dalla condotta dell'amministratore e indichi che intenda far valere nell'azione di merito il danno subito in proprio (e non nell'interesse della società), non può domandare il sequestro conservativo dei beni dell’amministratore.
L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, c. 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. Da tanto consegue che il termine perentorio di tre mesi di cui all’art. 305 c.p.c. per la riassunzione del processo decorre, anche riguardo agli eredi della persona colpita dall’evento interruttivo, dalla notificazione dell’evento stesso da parte del procuratore costituito per la parte deceduta.
La comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell’art. 48, cc. 1 e 2, D.lgs. 82/2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario.
L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.
Al fine di verificare la devolvibilità ad arbitri di una controversia relativa ad una delle materie indicate dall’art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 è necessario verificare se la controversia stessa verta su diritti disponibili o indisponibili. (altro…)
La domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
Ciò sul presupposto che l’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti, tra l'altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario.
L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede poi che le Sezioni Specializzate “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Sono pertanto rimesse alla cognizione del Tribunale delle Imprese - in quanto connesse sotto il profilo oggettivo alla domanda di esclusione - anche le domande finalizzate alla condanna del socio escluso (i) al rilascio immediato dell'immobile e (ii) al pagamento dell'importo dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
E' soggetta alla clausola compromissoria statutaria la controversia che verte sulla domanda di restituzione di un prestito erogato da un socio, anche se tale domanda viene formulata dall'erede del socio a seguito del decesso dell’originario titolare della posizione. Il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell’originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l’autonomia della clausola compromissoria.
Il solo fatto che il finanziamento provenga da un socio implica – soprattutto quando si tratta di valutare se sussistono, o meno, i presupposti per pretenderne il rimborso – valutazioni che si ricollegano al rapporto societario.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile ex officio. Ciò in ragione della prescrizione di cui al dettato normativo previsto ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003, il quale stabilisce che la clausola compromissoria debba prevedere il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.
Quanto al decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità - esperita a norma dell’art. 2476 c.c. - esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, esso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 c.1 e 2941 n.7 c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dell’amministratore infedele e/o inadempiente, fatti sempre salvi eventuali atti interruttivi idonei ed intervenuti nel quinquennio posteriore alla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione.
Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola di arbitrato nel contratto dal quale il credito trae origine.
L'espressa adesione di parte opposta all'eccezione di improcedibilità della domanda esclude in radice ogni materia del contendere e fa venire meno la necessità di una pronuncia da parte del giudice.
L’adesione di parte opposta all’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da una società sottoposta a sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai cui danni sia stato emesso un decreto ingiuntivo di pagamento comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere da parte del giudice e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese è competente, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, cosicché la controversia concernente l'esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia è di competenza del Tribunale delle Imprese. (altro…)