Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Inoltre, in base all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. A tale riguardo, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque a oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché la controversia a esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, qualora sia stata accertata in giudizio l’esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti relativamente al prezzo concordato e alle relative modalità di pagamento, alla quietanza espressa nell’atto notarile non può attribuirsi valore di confessione.
Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. - nella parte in cui individua la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha una sede effettiva - quando non sia stato dimostrato in giudizio che in questa stessa si esercita la prevalente attività concernente la vita societaria.
Nell’ordinamento interno vale il principio presuntivo secondo cui la sede effettiva della società coincide con la sua sede legale, salvo rigorosa prova contraria. Pertanto ove non sia provato che, nel luogo del giudice adito, la sede della convenuta è il reale centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa la presunzione non può dirsi superata, con l’effetto della conseguente pronuncia d’incompetenza territoriale dell’ufficio. Ai fini della prova dell’effettività della sede, nemmeno rileva la generica circostanza che l’attività d’impresa di cui all’oggetto sociale non si esplichi nel luogo della sede legale. Per superare l’anzidetta presunzione di coincidenza e radicare la competenza del giudice del luogo diverso da quello della sede legale, è necessario dimostrare che in quest’ultimo operano i dirigenti della società, vi è tenuta l’intera contabilità e si costituisce regolarmente l’assemblea dei soci. Sicché, in difetto di tali elementi, la sede dovrà ritenersi meramente operativa ed inidonea a giustificare la relativa competenza dell’autorità giudiziaria del luogo.
In tema di cessione di quote societarie la domanda di nullità dell’atto per simulazione assoluta non può essere accolta quando la cessione risulta essere esecuzione di un precedente patto fiduciario, costituente interposizione reale di persona: in tale ipotesi, la titolarità delle quote passa realmente al fiduciario, il quale è obbligato, in forza di accordo interno, a ritrasferirle al fiduciante o a un terzo su richiesta, secondo quanto previsto dal contratto fiduciario. Non sussiste simulazione né frode alla legge quando la retrocessione delle quote avviene in attuazione di un patto fiduciario validamente documentato, e non risulta provato che l’operazione abbia leso la garanzia patrimoniale dei creditori della società cedente. La prova del patto fiduciario può essere fornita anche mediante scrittura privata autenticata, la cui mancanza di numero di raccolta o repertorio non incide sulla validità dell’atto, salvo querela di falso.
L'azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa fra società, da una parte, e amministratori, dall'altra, in quanto si fonda su una legittimazione del socio a esercitare, surrogatoriamente, i diritti della società a beneficio di questa. Invero, i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il suo amministratore e, solo in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è agito dal socio e non dalla società che ne è titolare. Al fine di determinare la competenza del giudice ovvero dell'arbitro nel caso di clausola compromissoria statutaria, risulta determinante il rapporto giuridico oggetto della domanda e non il soggetto che la esercita processualmente. Applicando tale principio all'azione sociale di responsabilità, si rileva come il rapporto concerna la società, nel cui patrimonio rifluisce l'eventuale condanna dell'amministratore al risarcimento e potendo solo la società rinunciare all'azione e transigerla.
Il rendiconto dell'amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale.
A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis d.lgs. 14/2019, ad opera del d.lgs. 83/2022, l'amministratore giudiziario è legittimato a proporre il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in caso di insolvenza della società. Le spese di lite sostenute dall'amministratore giudiziario e dal curatore speciale devono essere rimborsate dal socio che ha presentato un'istanza infondata lamentando asseriti inadempimenti dell’amministratore giudiziario.
Il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio; pertanto risulta del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso non avesse la qualità di socio al momento del compimento dei fatti contestati, essendo sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.
Ai fini dell' operatività dell’art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso; l’atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al processo.
Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro, va inteso come pericolo di infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. La semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell’assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all’oggettiva incapienza patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l’impoverimento del debitore nelle more del giudizio.
In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.
La legittimazione ad agire spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Ciò che rileva è la prospettazione. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa, non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla.
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza. Ciò vuol dire che – salvo il caso di dolo – in assenza di espresse garanzie contrattuali risulta preclusa alla parte la possibilità di chiedere sia l’annullamento del contratto per errore o la sua risoluzione ex art. 1497 c.c., sia qualsivoglia risarcimento, indennizzo o revisione del prezzo di compravendita delle partecipazioni a fronte di questioni inerenti la composizione del patrimonio della società partecipata.
Deve escludersi la competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa nel caso in cui la controversia, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi della domanda attorea, non abbia ad oggetto un rapporto societario, poiché l’azione svolta non involge questioni inerenti la partecipazione sociale, che rileva solo in via mediata, ma attiene alla validità o meno di una serie di contratti di finanziamento asseritamente collegati ad acquisti azionari, rispetto ai quali l’acquisto delle azioni e la relativa titolarità non rileva quale partecipazione effettiva alle dinamiche societarie dell’impresa ovvero ai benefici di essa.
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall’art. 2, comma 1 lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Deve essere pertanto esclusa la speciale competenza delle sezioni specializzate per l’impresa allorchè non di rapporto societario in senso proprio si tratti, ma di mero e occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni al capitale dell’ente collettivo.
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. La querela di falso civile ha, infatti, la finalità di privare il documento della sua efficacia probatoria privilegiata ed è ammissibile solo avverso il documento o la scrittura che ne siano dotati non essendo affatto necessaria per contestare ed accertare la non corrispondenza al vero delle risultanze di scritture che non fanno piena prova fino a querela di falso.
L’art. 840 ter, comma 1, c.p.c. – pacificamente derogatoria del foro del consumatore, non essendo rilevabile, nell’azione di classe, squilibrio tra le parti rilevante a questi fini ed anzi essendo necessario evitare fenomeni di forum shopping – dice che il criterio di collegamento per stabilire la competenza esclusiva delle Sezioni specializzate in materia di impresa è la sede del resistente. La norma suppone dunque che il resistente abbia sede (o stabilimento o rappresentante: art. 19 c.p.c.) in Italia, risultandone – in assenza di criteri di collegamento alternativi - che il giudice italiano è carente di giurisdizione rispetto ad azioni di classe proposte verso resistenti aventi sede soltanto all’estero, poiché nemmeno in astratto è ipotizzabile una Sezione specializzata in materia di impresa competente a conoscere quella causa.
Il Regolamento UE n. 1215 del 2012 non sembra considerare le azioni di classe ed invece solo le azioni individuali. In particolare gli artt. 17 e 18 menzionano soltanto l’azione “del consumatore”, riferendosi dunque all’azione individuale e non a quella di classe. Pertanto, nel caso in cui parte resistente non abbia sede, stabilimento o rappresentante nel circondario di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, essa non è competente a conoscere della controversia.