La tutela cautelare inibitoria ante causam nei confronti di un socio - inerente la modalità di espressione del diritto di voto da assumere in una data assemblea - diretta ad impedire l’assunzione di una data deliberazione, può essere oggetto di riconoscimento, purché il provvedimento intervenga prima della assemblea cui si riferisce, venendo meno in caso contrario l’interesse ad agire e, quindi, al provvedimento cautelare richiesto.
Non è proponibile ed è inammissibile in sede cautelare la domanda di risarcimento volta alla condanna nei confronti dell’amministratore di società per fatti inerenti la gestione, stante la natura di domanda condannatoria esperibile esclusivamente nel giudizio di merito.
L’art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alla competenza distrettuale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative ai rapporti societari e le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. L’oggetto della controversia, per ricadere nel perimetro applicativo dell’art. 3 cit. D.lgs. 168 del 2003, deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett.a) il riferimento ai "rapporti societari", così come nella previsione della lett.b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti, in quanto il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.
Ai fini della competenza per materia, si deve avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi, va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Qualora, invece, avuto riguardo alla causa negoziale emergente dal regolamento contrattuale e alle ragioni della domanda, la controversia non involga nessuna questione relativa al diritto societario l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia al giudice ordinario
(Nel caso di specie, il Tribunale ha affermato la competenza del giudice ordinario in relazione a controversie derivanti dalle c.d. operazioni baciate, ossia operazioni in cui vi è un collegamento tra i negozi di finanziamento ed acquisto azionario, in quanto il petitum non involge un rapporto di natura società, non essendo sufficiente a fondare la competenza della sezione specializzata il richiamo all’art. 2358 cc e alla violazione del divieto di assistenza finanziaria, essendo piuttosto le domande attoree finalizzate ad una declaratoria di invalidità dei contratti di finanziamento, mentre rimane estranea al contendere la partecipazione effettiva del socio alle dinamiche societarie).
In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori di società cooperativa – applicandosi alle cooperative, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni sulle società per azioni (ex art. 2519, comma 1, c.c.) – l’art. 2392 c.c. impone agli amministratori di adempiere i doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e delle loro specifiche competenze e prevede che essi siano solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. Trattasi di responsabilità di natura contrattuale che impone a chi agisce in responsabilità di provare l’inadempimento, il danno ed il nesso eziologico; per contro, incombe sugli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
La circostanza che un consigliere sia privo di specifiche deleghe non esime il medesimo, quale componente del CdA, dall’esercitare la propria carica con la diligenza richiesta, nonché dal vigilare ed attivarsi al fine di preservare l’integrità del patrimonio sociale, ponendo rimedio alle eventuali illegittimità rilevate.
Se l’attribuzione del diritto di voto in assemblea al creditore pignoratizio costituisce un elemento “connaturale” al pegno di partecipazioni sociali specificamente previsto dall’art. 2352 c.c. e 2471 bis c.c., espressione dello spossessamento della peculiare res data in garanzia, l’eventualità del suo esercizio con finalità diverse da quella della conservazione del valore economico della partecipazione si connota di per sé, quale che sia la giustificazione addotta, come abuso del pegno rilevante ai sensi dell’art. 2793 c.c.
La cessione di azienda stipulata dal legale rappresentante comune delle due società contraenti, con se stesso, é annullabile ai sensi dell’art. 1395 c.c. su iniziativa della rappresentata che non l’abbia validamente ratificato e la causa di invalidità si comunica alla clausola compromissoria in quanto esterna al contratto.
L’azione sociale di responsabilità richiede che la società alleghi l’inadempimento degli obblighi gestori in capo all’amministratore, primo tra tutti l’obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleghi e provi il danno ed il nesso causale rispetto all’inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione imputabile all’organo amministrativo.
L’amministratore convenuto dovrà, invece, allegare e provare, ai sensi dell’art. 1218 cc, di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società: egli è pertanto onerato di provare che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti siano stati adottati nell’interesse della società, ovvero di non aver potuto adempiere a detti obblighi conservativi per fatto non imputabile.
La nozione di amministratore di fatto postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e l'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, anche in assenza di una qualsivoglia investitura. A tal fine, pur non essendo necessario l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, lo svolgimento dell'attività gestoria deve avvenire in modo sufficientemente sistematico e non può esaurirsi nel compimento di alcuni atti aventi carattere eterogeneo, episodico o occasionale.
La prova della posizione di amministratore di fatto implica l'accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell'amministratore di fatto in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti, il conferimento di una procura generale ad negotia (quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l'attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell'esistenza del potere di esercitare attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza).
Quanto alla qualità di socio occulto, detta figura non è compatibile con la società di capitali, la quale viene costituita in base a un formale contratto di società in cui lo status di socio è acquisito a seguito di formalità e attività non surrogabili per fatti concludenti.
Al fine di ottenere una tutela anticipata mediante il sequestro conservativo per la futura azione di responsabilità verso gli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.f. per la continuazione dell'attività sociale nonostante la perdita integrale del patrimonio, il Curatore deve provare, quanto meno, che lo sbilancio fallimentare, in assenza di scritture contabili, sia stato determinato dalla condotta dell'amministratore verso cui l'azione è rivolta.
Il Curatore, per assolvere l'onere probatorio di cui sopra, deve provare la perdita patrimoniale attraverso un confronto dei patrimoni rettificati in ottica liquidatoria, previa detrazione dei costi ineludibili, per tutto il periodo individuato, ricostruzione che può essere fornita anche attraverso una relazione tecnica di parte i cui contenuti andranno, comunque, valutati alla luce del contraddittorio tra le parti.
Quando al de cuius succedono più eredi si instaura tra loro una comunione sull’intero asse ereditario. Trattandosi di una comunione, tutti gli eredi sono comproprietari dei beni e contitolari dei diritti e dei debiti che fanno parte dell’eredità. È dunque attraverso la divisione ereditaria che il coerede diventa unico proprietario dei beni che gli sono assegnati ed il cui valore corrisponde a quello della sua quota ereditaria; divisione ereditaria che non può avvenire arbitrariamente, ma secundum legem. Il coerede, inoltre, può divenire titolare unico dei beni ereditari nel caso di rinuncia all’eredità da parte di tutti gli altri chiamati. [Nel caso di specie, l'attore chiedeva di retrocedere in suo favore le quote societarie del de cuius fiduciariamente intestate alle due convenute, quantomeno nella porzione a lui spettante quale erede. Sulle quote in questione, tuttavia, si era formata una comunione ereditaria in ragione della presenza di più coeredi, sicchè la sua pretesa poteva essere accolta solo previa divisione ereditaria o rinuncia all'eredità da parte degli altri coeredi].
La clausola compromissoria contenuta in uno statuto deve essere interpretata in modo restrittivo, privilegiando nel dubbio la giurisdizione ordinaria, in quanto trattasi di una convenzione negoziale tra le parti che con il dato testuale hanno manifestato la propria volontà e la reciproca intenzione.
In una controversia tra soci e la società, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 c.p.c. e 42 c.c. sussiste la competenza del giudice del luogo in cui si svolge concretamente l’attività operativa della società in luogo della sede legale risultante dal registro delle imprese.
Ai fini della valutazione del requisito del periculum per la concessione di un sequestro conservativo deve preferirsi la c.d. concezione “dinamica” per cui il predetto requisito risulterebbe integrato non già al cospetto di una situazione di incapienza patrimoniale preesistente o coeva all’insorgenza della posizione debitoria da tutelare, bensì soltanto al cospetto di un deterioramento dovuto ad atti o fatti di terzi, indipendenti dalla volontà del debitore (diversamente integrandosi il presupposto del periculum in senso soggettivo), quali, ad esempio, iniziative in executivis da parte di ulteriori creditori avviate o minacciate nell’arco temporale intercorrente tra l’assunzione dell’obbligazione per cui è chiesta tutela e la stessa proposizione della domanda cautelare.
Osta alla concessione del sequestro giudiziale della quota di una società a responsabilità limitata la mancata prova dell'attivazione della clausola risolutiva espressa contenuta nel relativo contratto preliminare di compravendita di partecipazioni sociali, in quanto tale omissione determina il mancato sorgere dell'obbligo dell'acquirente di restituire la quota compravenduta e, più in generale, sottende l'assenza di alcuna controversia circa la proprietà della suddetta quota.
Ai fini del sequestro giudiziale della quota, sussiste il requisito del periculum qualora (i) la quota corra il rischio di alterazione, distruzione, deterioramento; (ii) vi sia una cattiva gestione del bene da parte del possessore e/o detentore; (iii) si prospetti un pregiudizio tale da compromettere l'esercizio del diritto che sarà accertato al termine della controversia. Contribuisce a escludere il pregiudizio di cui al romanino (iii) la circostanza per cui la quota potenzialmente soggetta a sequestro rappresenti una partecipazione di minoranza che, come tale, non ostacola l'adozione delle delibere assembleari funzionali allo svolgimento delle attività sociali.
Ai sensi dell’art. 808 quater cpc, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto devoluta ad arbitrato irrituale una controversia relativa all'adempimento di scritture private aventi ad oggetto la regolazione tra i soci di finanziamenti erogati dagli stessi alla società (una s.r.l.)]
La natura contrattuale dell'arbitrato irrituale rende l'eccezione di compromesso una questione di proponibilità della domanda attinente al merito della controversia e non pone invece un tema di competenza.