Ricerca Sentenze
Il negozio fiduciario: struttura, forma, prova ed esecuzione in forma specifica
Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in...

Il negozio fiduciario rientra nella categoria dei negozi indiretti, caratterizzati dal fatto di realizzare un determinato effetto giuridico non in via diretta, ma mediante il collegamento fra due negozi: (i) il primo, a carattere esterno, realmente voluto (a differenza del contratto assolutamente o relativamente simulato) e destinato a spiegare i suoi effetti nei confronti dei terzi, comportante il trasferimento di un diritto in capo ad un soggetto (fiduciario); (ii) il secondo, di carattere interno e a contenuto obbligatorio, diretto a modificare il risultato del negozio esterno e comportante l’obbligo, per il fiduciario, di trasferire il diritto attribuitogli col negozio esterno all’altra parte del negozio interno (fiduciante), ovvero ad un terzo da quest’ultimo designato.

L’intestazione fiduciaria di un bene integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità del bene, ancorché, in virtù del rapporto interno con l’interponente (avente natura obbligatoria), sia tenuto a ritrasferire a quest’ultimo o ad un terzo il bene stesso secondo il contenuto degli accordi specifici sul punto. Viene, dunque, stipulato un contratto valido ed efficace, di cui le parti vogliono tutti gli effetti, anche in relazione al successivo ritrasferimento del bene (in ciò differenziandosi rispetto all’ipotesi di interposizione fittizia in cui si ha una divergenza tra la volontà dei contraenti e la sua esterna manifestazione). Sicché, nel negozio fiduciario, il bene esce realmente e validamente dal patrimonio del fiduciante per entrare a far parte di quello del fiduciario e, al momento dell’esecuzione del patto di ritrasferimento, esce realmente dal patrimonio del fiduciario per tornare a far parte di quello del fiduciante o per entrare a far parte del patrimonio di un terzo.

L’intestazione fiduciaria di azioni o di partecipazioni societarie costituisce un caso di interposizione reale e non apparente, attraverso il quale è l’interposto ad acquistare la titolarità delle azioni, pur essendo presente un rapporto interno con l’interponente in base al quale si obbliga a trasferire le quote a una determinata scadenza o con il venir meno del rapporto fiduciario. Il pactum fiduciae che ha ad oggetto il trasferimento delle quote sociali non richiede la forma scritta ad substantiam o ad probationem, perché deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio per il quale non è prevista alcuna forma particolare. La prova dell’intestazione fiduciaria grava sulla parte che intende valersi dell’accordo in questione, non incontra i limiti previsti per la simulazione e può pertanto essere dimostrata anche con prova testimoniale o per presunzioni, avendo ad oggetto l’accertamento di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie.

L’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto mediante sentenza che ne produca gli effetti (art. 2932 c.c.) può riguardare non solo l’ipotesi del contratto preliminare, ma ogni altra fattispecie dalla quale derivi la stessa obbligazione di prestare il consenso; sì che l’obbligo del fiduciario di trasferire, al fiduciante o ad un terzo, il bene di cui sia divenuto titolare in base al rapporto di fiducia, ben può essere eseguito con sentenza che tenga luogo del contratto non concluso per inadempimento del fiduciario al pactum fiduciae.

Leggi tutto
Mutamento della domanda e principio iura novit curia
Le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale hanno causa petendi e petitum diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti eterodeterminati, per l’individuazione...

Le responsabilità contrattuale ed extracontrattuale hanno causa petendi e petitum diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti eterodeterminati, per l’individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro e identificano due distinte identità.

Il principio iura novit curia comporta la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Esso tuttavia non consente al giudice di pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Leggi tutto
Inapplicabilità delle azioni di ripetizione dell’indebito e di ingiustificato arricchimento per gli atti distrattivi posti in essere dagli amministratori
I prelievi dal conto corrente della società effettuati per motivi personali da parte dell’amministratore costituiscono atti illeciti che comportano un’ingiusta...

I prelievi dal conto corrente della società effettuati per motivi personali da parte dell'amministratore costituiscono atti illeciti che comportano un'ingiusta diminuzione patrimoniale che è qualificabile come danno risarcibile soltanto a seguito di un accertamento d’illiceità compiuto nell’ambito di un’azione di responsabilità sociale (art. 2392 c.c. per le s.p.a. e art. 2476 c.c. per le s.r.l.) e non sono qualificabili come pagamenti indebiti, ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., poiché tale norma presuppone l’avvenuta esecuzione di un pagamento non dovuto per mancanza di un rapporto obbligatorio fra il solvens e l’accipiens, il che può verificarsi quando il solvens erroneamente ritiene di dover adempiere a un’obbligazione che lo vincola, oppure quando tale obbligazione sia venuta meno a seguito di declaratoria di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del negozio o contratto posto a base del rapporto in precedenza intercorso fra le parti

L’azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica, quale quella di responsabilità ex art. 2476 c.c., e questa si è prescritta.

Leggi tutto
Sulle prove atipiche
Tra le prove atipiche, ossia quelle non ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge, vanno ricomprese...

Tra le prove atipiche, ossia quelle non ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge, vanno ricomprese anche le dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi. La loro atipicità dipende dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio, non essendo la scrittura attribuita a terzi annoverata dall’attuale codice civile tra le prove; pertanto, non essendo assimilabile alla scrittura privata, il suo contenuto può essere contestato con qualsiasi mezzo di prova. Le dichiarazioni a contenuto testimoniale comprese in detti documenti, in difetto di contestazione ad opera della parte contro cui sono prodotte e in concorso con altri elementi, possono essere liberamente apprezzate nel loro valore indiziario dal giudice e concorrere alla formazione del suo convincimento. Tuttavia, le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti e con le garanzie derivanti dalla responsabilità penale connessa alla falsa testimonianza, sicché l'utilizzazione di fonti probatorie estranee al processo e con mero valore indiziario non può prevalere sulle richieste di prove testimoniali da acquisire nel processo.

Leggi tutto
Sugli effetti della sentenza penale di assoluzione nell’azione di responsabilità contro gli amministratori
Ai sensi degli artt. 652  e 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando...

Ai sensi degli artt. 652  e 654 c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e, cioè, quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, co. 2, c.p.p.

Atteso il regime di forma imposto per la transazione (forma scritta ad substantiam nei casi previsti dall’art. 1350, n. 12, c.c. e ad probationem negli altri ex art. 1967 c.c.), qualora siano pacifici tra le parti la stipula di una transazione e il suo contenuto, il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione, a nulla rilevando la mancata produzione di un atto sottoscritto dai contraenti idoneo a documentare la conclusione dell'accordo: la specificità dei termini di un accordo transattivo non costituisce, infatti, requisito essenziale per la validità della transazione, se dal contesto della convenzione sia dato desumere la sussistenza di dazioni e concessioni che le parti si siano reciprocamente fatte allo scopo di porre fine ad una lite già cominciata o di prevenire una lite che può sorgere fra loro.

Leggi tutto
L’inesistenza della procura alla lite è insanabile ex art. 182, co. 2, c.p.c. (precedente versione)
L’art. 182, co. 2, c.p.c. non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. L’estensione...

L’art. 182, co. 2, c.p.c. non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite. L’estensione della sanatoria anche alle fattispecie di inesistenza di procura, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, co. 2, 165, 166 e 168 c.p.c. nonché con l’art. 72 disp. att. c.p.c. e si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore, ad un’impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale ad litem. Solo nel primo caso, ossia per il difetto di rappresentanza sostanziale, che si traduce nel processo nella mancanza di una delle condizioni dell’azione, è ragionevole che l'assenza di potere possa essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante ovvero con il deposito degli atti autorizzativi, ratificandosi comunque l’operato del falsus procurator), senza implicazioni processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso, invece, l’esistenza ab origine della procura alla lite costituisce presupposto processuale indefettibile, potendo un attore stare in un giudizio solo per il tramite di un avvocato al quale sia stato attribuito il ministero difensivo con conferimento di procura. Tale tipo di vizio non è rimediabile, poiché la sanatoria di cui al co. 2 dell’art. 182 c.p.c. si riferisce alla categoria della nullità della procura, emendabile attraverso la rinnovazione, eliminando il vizio che l'affetta oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Tale previsione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, di una già oggetto di preventiva ostensione [nel caso di specie, non era applicabile ratione temporis la nuova versione dell’art. 182, co. 2, c.p.c., che contempla anche l'assenza della procura].

Leggi tutto
Principi in tema di c.t.u. contabile. Il valore probatorio della sentenza di patteggiamento
Mentre nella c.t.u. generica il consulente neppure con il consenso delle parti può acquisire nuovi documenti concernenti fatti e situazioni...

Mentre nella c.t.u. generica il consulente neppure con il consenso delle parti può acquisire nuovi documenti concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento delle domande ed eccezioni, il c.t.u. contabile non incontra tale limite se le parti consentono alle nuove acquisizioni/produzioni documentali. Nel primo caso la c.t.u. è nulla anche se la parte aveva prestato consenso (salva la tempestività del rilievo); nel secondo caso è perfettamente valida anche se acquisisce al processo elementi fondanti le prospettazioni/allegazioni/dimostrazioni delle parti.

Nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, la sentenza penale di patteggiamento non ha efficacia di giudicato né inverte l'onere della prova, costituendo invece, quale mero fatto del mondo reale, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall’art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili.

Leggi tutto
Il rapporto tra SGR e partecipanti del fondo comune di investimento; in particolare, la revoca della SGR
La sostituzione della SGR nella gestione di un fondo comune di investimento è un fenomeno assimilabile al mutamento delle persone...

La sostituzione della SGR nella gestione di un fondo comune di investimento è un fenomeno assimilabile al mutamento delle persone degli amministratori; i partecipanti al fondo - nel deliberare la revoca del gestore e l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di questi - assumono una posizione analoga a quella dei soci di società di capitali. Ne discende che la volontà di revoca espressa in sede assembleare non può che essere imputata al fondo medesimo, il quale - sotto il profilo della responsabilità e nella sua autonomia patrimoniale “bilaterale” perfetta ex art. 36, co. 4, t.u.f., ovvero sia rispetto al patrimonio del gestore, sia rispetto a quello dei partecipanti - può senz’altro legittimamente costituire un centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive attive e passive.

Deve escludersi che il rapporto intercorrente tra la società di gestione e i partecipanti al fondo sia propriamente riconducibile alle figure del mandato e della rappresentanza. Infatti, la volontà del mandante e quella del rappresentato sono rilevanti per il mandatario (art. 1711 c.c.) e per il rappresentante (art. 1388 c.c.), mentre la SGR è indipendente dai partecipanti al fondo. Inoltre, sia nel mandato, sia nella rappresentanza, la legittimazione sostanziale a disporre attribuita al gestore non sostituisce, ma si aggiunge a quella del dominus, che, pur con le dovute cautele, può continuare a compiere atti di disposizione del diritto (artt. 1716, co. 2, e 1729 c.c.). Il potere di disposizione non spetta invece ai partecipanti, ma, ex artt. 1, lett. k), e 36, co. 3, t.u.f., alla sola SGR in via esclusiva.

Né depone in senso contrario l’espressa attribuzione legislativa alla SGR dei doveri e delle responsabilità del mandatario (art. 36, co. 3, t.u.f.): trattasi, infatti, di situazioni giuridiche che non esauriscono il rapporto di mandato. E così la gestione nell’interesse dei partecipanti non è concepibile senza un riferimento unificante, che, come tale, esclude la loro rilevanza uti singuli. Peraltro, se si può ammettere che i partecipanti al fondo possano agire in responsabilità verso la SGR, l’oggetto di tale azione è la mala gestio del fondo ed il risarcimento è dovuto al fondo e non ai partecipanti agenti, analogamente a quanto accade per le società di capitali ex artt. 2393 bis e 2476, co. 3, c.c. Per quanto riguarda il fondo, non è dubbio che da esso non possano promanare istruzioni di gestione, sicché è escluso che la SGR possa esser soggetta ad esse, pur essendo le scelte di investimento del gestore limitate dal regolamento, rimanendone così esclusa la assimilabilità al mandato fiduciario. Il rapporto tra SGR e fondo è dunque specialmente regolato dalla legge e sono proprio la perfetta autonomia patrimoniale che lo caratterizza ex lege ed il potere gestorio altrettanto stabilito ex lege in capo alla SGR, con la mediazione del regolamento, che ben giustificano l’affermazione di una imputazione diretta in capo al fondo delle posizioni giuridiche attive e passive che di quella gestione sono il risultato effettuale, senza che uno sdoppiamento della proprietà tra “formale” e “sostanziale” – sostituita alla più tradizionale dicotomia proprietà / gestione – possa particolarmente giovare alla chiarezza e certezza del traffico giuridico.

La legittimazione attiva con riferimento alle azioni con le quali si facciano valere diritti inclusi in un fondo comune di investimento spetta alla SGR e non ai partecipanti.

L’assenza di una disciplina ad hoc prevista per il funzionamento dell’assemblea dei partecipanti al fondo comune di investimento e dei rimedi di impugnazione delle relative delibere (sebbene il suo oggetto sia normativamente limitato alla sola revoca della SGR ed all’esperimento dell’eventuale azione di responsabilità), conduce a individuare l’assetto societario più logicamente ricollegabile al funzionamento e alla struttura di un fondo nelle disposizioni specificamente rivolte alle società per azioni.

Nel diritto societario, le deliberazioni degli organi sociali soggette per legge all’obbligo di motivazione costituiscono un numero limitato (artt. 2391, 2391 bis, 2441, co. 5, 2497 ter c.c.). Accanto alle ipotesi in cui le deliberazioni societarie debbono essere motivate per esplicito dettato normativo, ve ne sono altre che possono essere individuate in via interpretativa. Tra di esse vi sono, sia pure con connotati fra loro parzialmente diversi, le deliberazioni di interruzione del rapporto sociale (artt. 2287, 2473 bis e 2533 c.c.), gestorio (artt. 2259, 2383 e 2409 duodecies c.c.) o sindacale (art. 2400 c.c.), dove la necessità di verificare la sussistenza della giusta causa, o della fattispecie statutaria, impone di motivare la deliberazione al momento in cui essa viene assunta. A tale riguardo, se è vero che il legislatore ha previsto un potere di recesso ex lege in capo alla società, tanto che la giusta causa non si pone come requisito di efficacia dell’atto, la condizione della sussistenza di ragioni integranti la medesima è, tuttavia, da verificare per impedire la nascita del diritto al risarcimento del danno.

Le ragioni di revoca, che devono presentare i caratteri di effettività ed essere riportate in modo adeguatamente specifico, debbono essere enunciate espressamente nella deliberazione e non restare meramente implicite; la deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori non è ammessa, restando esse ormai quelle indicate nella deliberazione.

Qualora, nel corso del processo in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscano da una società di gestione all’altra - ai sensi dell’art. 36, co. 1, t.u.f. - i rapporti di gestione relativi al fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 111, co. 3 e 4, c.p.c., la società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.

Leggi tutto
Clausola compromissoria e procedimento monitorio
L’esistenza di una clausola compromissoria statutaria, se da un lato non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto...

L'esistenza di una clausola compromissoria statutaria, se da un lato non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti monitori inaudita altera parte, d'altro canto impone al giudicante, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola e di rilievo dell’esistenza e della validità della clausola compromissoria, la declaratoria di nullità e la conseguente revoca del decreto opposto, con contestuale rimessione della controversia al giudizio degli arbitri.

L’exceptio rei compromissae non può ritenersi implicitamente rinunciata per il sol fatto della contestuale proposizione da parte dell’opponente, in una con l’eccezione di compromesso, anche di una domanda riconvenzionale non formulata in via subordinata al rigetto dell'opposizione e avente per oggetto uno di quei rapporti ricompresi nella clausola compromissoria.

Leggi tutto
Principi in tema di arbitrato irrituale
In base al disposto dell’art. 808 ter, comma 1, c.p.c. deve ritenersi che la convenzione di arbitrato irrituale si connota...

In base al disposto dell’art. 808 ter, comma 1, c.p.c. deve ritenersi che la convenzione di arbitrato irrituale si connota come un contratto che determina la nascita in capo alle parti contraenti di una situazione complessa, di carattere strumentale, finalizzata alla tutela dei diritti, mediante il quale si pone in essere un mandato, senza necessità di rappresentanza, conferito congiuntamente da una pluralità di parti a uno o più arbitri e preordinato alla stipula di un accordo contrattuale.

L’arbitrato irrituale può anche estendersi dal limite della mera cristallizzazione di una situazione già in essere proprio di un negozio di accertamento, fino a comportare anche addizioni ed integrazioni alla fattispecie giuridica compromessa. L’arbitrato irrituale può quindi configurarsi come un mandato congiunto a comporre la controversia venutasi a configurare, mediante un negozio compositivo, da porre in essere nel termine stabilito dalle parti, pena l’estinzione del mandato per sua scadenza ex art. 1722, n. 1, c.c.

Ne consegue che la scelta dell’arbitrato irrituale comporta, per espressa previsione dell’art. 808 ter, comma 1, c.p.c., una deroga all’art. 824 bis c.p.c. e, conseguentemente, al successivo art. 825 c.p.c., palesandosi con essa l’intenzione pattizia di escludere quell’efficacia di sentenza divenuta ex lege propria del dictum degli arbitri rituali, suscettibile di essere reso esecutivo e trascrivibile.

Pertanto, l’applicazione delle regole proprie del “lodo-sentenza” è, quindi, inequivocabilmente esclusa per il “lodo-contratto”, con la conseguenza che la possibilità di attuare i diritti discendenti dall’arbitrato irrituale è rimessa esclusivamente al comportamento delle parti, potendo, quindi, in caso di sua mancata attuazione, insorgere una nuova controversia sull’esecuzione della determinazione arbitrale rimasta inadempiuta.

Leggi tutto
Compromettibilità delle controversie inerenti all’impugnazione di una delibera del CdA
La natura sociale o collettiva o superindividuale dell’interesse sotteso all’azione non esclude di per sé la compromettibilità in arbitri della...

La natura sociale o collettiva o superindividuale dell’interesse sotteso all’azione non esclude di per sé la compromettibilità in arbitri della controversia insorta in ambito societario, poiché l’interesse è indisponibile solo se la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio.

In considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza.

Leggi tutto
logo