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Responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. e prova del danno
Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi prima delle modifiche introdotte all’art. 2486 c.c. nell’anno 2019, le condizioni dell’azione...

Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità formatosi prima delle modifiche introdotte all’art. 2486 c.c. nell’anno 2019, le condizioni dell’azione di risarcimento danni nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata, riconducibile alla attività da essi posta in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, sono il compimento, dopo tale evento, di atti di gestione non aventi una finalità meramente conservativa del patrimonio sociale (liquidatoria), il danno e il nesso di causalità tra condotta e danno.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento.

Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

Con riferimento, poi, alla quantificazione del danno nella misura pari alla differenza del netto patrimoniale esistente alla data del fallimento, ex art. 2486, co. 3, c.c., come modificato dal d.lgs. n.14 del 2019, norma ritenuta applicabile anche alle fattispecie pregresse, in quanto meramente recettive di orientamenti giurisprudenziali già invalsi in precedenza, deve evidenziarsi che ancora di recente è stato sostenuto che non è giustificata la liquidazione del danno applicando tout court il criterio della perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa, ed il danno non va commisurato neppure alla differenza tra attività e passività accertate in sede concorsuale, ma va determinato in relazione alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate (cfr. Cass. civ., sez. I, 11/05/2022, n. 14873). Solo ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell’art. 1226 c.c. e, perciò, chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa (cfr. Cass. n. 9100/205; n. 198/2022). Infatti, anche la quantificazione in misura pari alla differenza tra i netti patrimoniali è senza dubbio un criterio equitativo di liquidazione del danno, giacché pacificamente si ritiene che per liquidare il danno derivante da una gestione della società condotta in spregio dell'obbligo di cui all'art. 2449 cod. civ. (vecchio testo), ovvero dell'attuale art. 2486 cod. civ., il giudice può ricorrere in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali. La condizione è che tale ricorso sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, sia stato dall'attore allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state specificate le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta.

Per costante orientamento giurisprudenziale, nella valutazione della sussistenza del requisito del periculum in mora il giudice può fare riferimento ai criteri oggettivi e soggettivi alternativamente tra loro (Cass. civ. n. 22097 del 25.10.2011; Cass. civ. n. 2081 del 13.02.2002; Trib. Bologna 10.01.2018, Trib. Milano 27.01.2014).

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Arbitrato societario: perimetro applicativo della clausola compromissoria
La disciplina dell’arbitrato societario è stata introdotta dagli art. 34 e ss. del D. Lgs. 5/2003 come modello speciale rispetto...

La disciplina dell’arbitrato societario è stata introdotta dagli art. 34 e ss. del D. Lgs. 5/2003 come modello speciale rispetto all’arbitrato di diritto comune. Specialità che il legislatore ha individuato sia dal punto di vista formale, stabilendo che la devoluzione delle controversie all’arbitrato societario debba essere previsto da una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo, sia da un punto di vista soggettivo, essendo tale strumento indirizzato esclusivamente alle società “ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell’art. 2325- bis”. Oggetto di arbitrato possono essere, però, solo diritti disponibili relativi al rapporto sociale la definizione dei quali è stata a lungo oggetto di dibattito interpretativo sino a giungere a definirli come quei diritti che non coinvolgono interessi di più ampia portata rispetto a quelli delle parti in causa. In altri termini, per quanto di interesse, non possono essere oggetto di clausola compromissoria quei diritti che coesistono con un interesse pubblico che si sovrappone con l’interesse del titolare di quel diritto. Pertanto, alla luce della definizione di disponibilità nei termini sopra evidenziati, non possono considerarsi diritti "indisponibili" quelli relativi al rimborso dei finanziamenti soci: il regime di postergazione comporta la non esigibilità, che deve essere distinta dalla indisponibilità giuridica. La circostanza che clausola compromissoria sia stata introdotta successivamente al decesso di un socio, non incide sulla sua applicazione, anche ove parti in causa sia gli eredi del socio defunto. Infine, in mancanza di espressa volontà di segno contrario, il vincolo compromissorio deve essere esteso a tutte le controversie anche antecedenti al momento della sua introduzione.

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Efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo
Il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche...

Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. E difatti il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione. Il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Tale principio concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

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Intestazione fiduciaria di quote di srl e prova del negozio fiduciario
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un’interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà,...

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà, pur effettivo e reale, è strumentale al perseguimento degli interessi del fiduciante, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante. In tema di prova del negozio fiduciario, la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali è libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, è sempre a forma libera, non rilevando affatto se la società abbia, nel suo patrimonio, beni immobili. La prova dell’intestazione fiduciaria di partecipazioni può dunque essere offerta anche per testimoni o per presunzioni, ossia mediante l’introduzione in giudizio di fatti gravi, precisi e concordanti che inducano a desumere che il trasferimento delle partecipazioni fosse funzionale al perseguimento degli interessi del fiduciante e che i diritti connessi alla titolarità delle partecipazioni siano stati esercitati solo formalmente dai fiducianti, i quali abbiano agito su direttiva o per conto del fiduciante.

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Elementi e criteri di valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora nel sequestro conservativo
In materia di sequestro conservativo, sussiste il requisito del fumus boni iuris in presenza di elementi che consentano di ritenere...

In materia di sequestro conservativo, sussiste il requisito del fumus boni iuris in presenza di elementi che consentano di ritenere probabile l’esistenza della pretesa in contestazione. Al riguardo, il Giudice deve accertare - con un’indagine sommaria che può anche limitarsi all’esame della documentazione esibita dalla parte istante - la probabile esistenza del credito, restando riservata al giudizio di merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare. La cognizione del fumus boni iuris deve essere circoscritta a un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza, senza pregiudizio del successivo riesame, con giudizio di certezza e nella completezza delle acquisizioni istruttorie, delle stesse questioni ai fini sostanziali.

Il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Non è necessario che tali elementi siano simultaneamente presenti.

In particolare, costituisce elemento oggettivo, per valutare il pericolo nel ritardo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra il patrimonio del debitore e il presunto ammontare del credito da tutelare. Nella valutazione di tale profilo occorre tener conto che non basta la sussistenza dell’idoneità del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare è richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga sino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso. Inoltre, nella valutazione quantitativa della consistenza del patrimonio del debitore e della sua composizione occorre aver riguardo anche all'attività economica in cui eventualmente lo stesso si innesti; occorre cioè avere riguardo alla situazione economica generale del debitore.

Quanto all’elemento soggettivo, può assumere rilievo anche il comportamento processuale ed extraprocessuale del debitore, quando detto comportamento riveli il proposito di sottrarsi all’adempimento delle proprie obbligazioni. In ogni caso, il mero rifiuto di adempiere o di risolvere in via bonaria la controversia, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, tra cui l’opinione soggettiva, pur se non fondata, di non essere obbligato, non è indice - di per sé solo - di una situazione di pericolo e non giustifica, quindi, la concessione del sequestro.

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Cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale,...

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso

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Cautela ante causam: termine per l’instaurazione del giudizio di merito in caso di reclamo
L’art. 669 novies cpc, dopo la riforma Cartabia prevede, che, nel caso in cui il giudizio di merito non sia...

L’art. 669 novies cpc, dopo la riforma Cartabia prevede, che, nel caso in cui il giudizio di merito non sia stato instaurato entro il termine perentorio di cui all’art. 669 octies cpc, il giudice che ha emesso il provvedimento su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto, dichiari con ordinanza (e non più con sentenza in caso di contestazione) avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace. Ai sensi dell’art. 669 octies cpc il Giudice che abbia concesso una cautela ante causam di tipo conservativo dovrà fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito. In caso di mancata fissazione di detto termine, varrà il termine massimo di legge concedibile, ossia quello di sessanta giorni. La norma in esame, laddove indica l’”ordinanza di accoglimento” fa riferimento a quella originaria che ha concesso la misura e non a quella resa all’esito del procedimento di reclamo che quella ordinanza abbia confermato, assumendo la prima rilevanza fondamentale ai fini dell'instaurazione della fase di merito e necessitando di una verifica nel giudizio di cognizione, mentre la seconda non ha effetto sostitutivo, come nel caso di concessione della misura cautelare in precedenza denegata (Cass. 18152 del 2006). Una tale interpretazione, come già illustrato anche nella giurisprudenza di merito, si impone sia perché la proposizione del reclamo non sospende automaticamente l’esecuzione della misura, né il decorso dei termini comunque connessi all’accoglimento del ricorso. La tardiva introduzione del giudizio di merito conseguente all'autorizzazione del sequestro conservativo comporta l'inefficacia della misura cautelare concessa ante causam.

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Sequestro conservativo: tra fumus di bancarotta distrattiva e rischio di perdita della garanzia patrimoniale
Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. richiesto dalla curatela fallimentare in...

Nel procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. richiesto dalla curatela fallimentare in funzione di un’azione risarcitoria per bancarotta fraudolenta per distrazione, il fumus boni iuris può ritenersi integrato quando l’atto dispositivo determini la fuoriuscita di beni o attività dal patrimonio sociale senza immissione del corrispettivo e senza utilità per la società, con depauperamento del patrimonio posto a garanzia dei creditori. Non si richiede alcun nesso tra la condotta distrattiva dell'autore e il dissesto dell'impresa, né la consapevolezza dello stato di insolvenza, essendo sufficiente il dolo generico consistente nella volontà di destinare il patrimonio sociale a finalità diverse dalla garanzia delle obbligazioni sociali.

Il periculum in mora richiesto per il sequestro conservativo può essere desunto alternativamente sia da elementi oggettivi relativi all’inadeguatezza qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore rispetto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi desumibili dal comportamento del debitore idoneo a far presumere il rischio di depauperamento patrimoniale mediante atti dispositivi pregiudizievoli per la garanzia ex art. 2740 c.c.

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Responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali: nesso causale
È onere del creditore della società costretto ad agire in responsabilità (direttamente) contro il liquidatore allegare e provare la relazione...

È onere del creditore della società costretto ad agire in responsabilità (direttamente) contro il liquidatore allegare e provare la relazione causale tra il comportamento omissivo del liquidatore e l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare lo specifico credito, dimostrando che, se il liquidatore fosse stato diligente nella conservazione del patrimonio, vi sarebbe stata una capienza che invece è venuta meno proprio per fatto e colpa del liquidatore.

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Prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale e sequestro conservativo
La prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’erosione del capitale sociale, ancorché realizzata mediante l’affitto dell’azienda o di rami di essa a...

La prosecuzione dell’attività d’impresa successivamente all’erosione del capitale sociale, ancorché realizzata mediante l’affitto dell’azienda o di rami di essa a terzi, non può qualificarsi come attività meramente conservativa qualora si protragga per un arco temporale significativo e determini un aggravamento del dissesto patrimoniale, in assenza dell’adozione tempestiva dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter c.c.

Ai fini della conferma del sequestro conservativo, il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione degli obblighi gestori può essere determinato, in via prudenziale, applicando il criterio della differenza tra i netti patrimoniali di cui all’art. 2486, comma 4, prima parte, c.c., tenendo conto dei costi normalmente sostenuti.

Sussiste il periculum in mora quando il patrimonio dell’ex amministratore risulti incapiente rispetto all’entità del danno complessivamente cagionato e risultino compiuti atti di disposizione idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale, anche in favore di soggetti che non abbiano ancora formalmente accettato l’eredità.

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Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio: nomina del curatore speciale e requisiti dell’azione
Non sussiste un conflitto immanente di interessi, tale da condurre alla nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c.,...

Non sussiste un conflitto immanente di interessi, tale da condurre alla nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né, tantomeno, è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio, ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.

Il provvedimento di nomina del curatore speciale non risolve nessun conflitto di diritti, né statuisce in ordine ad uno status, avendo la più limitata portata di creare una situazione di legittimazione processuale straordinaria, strumentale ai fini dell'ulteriore cognizione; strumentalità e internalità che si aggiungono alla naturale revocabilità di tutti i provvedimenti camerali, prevista dall'art. 742 c.p.c., e che confermano il difetto del requisito della definitività. Il provvedimento de quo è diretto ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, sì che ha una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.

La delibera di approvazione del bilancio è nulla non solo laddove le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà, per converso, contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio (e dai relativi allegati) non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge, per ciascuna delle singole poste iscritte. Ciò posto, nell'impugnazione della delibera assembleare, il terzo deve assumere di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contabili, essendo, altresì, onerato dall'indicazione di quali siano esattamente quelle, tra queste ultime, iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando al giudice - nel giudizio sulla fondatezza della domanda, successivo al vaglio del preliminare interesse della parte all'impugnazione - esaminarle e verificarne la conformità ai precetti normativi.

La legittimazione generale all'azione di nullità non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo - tanto in caso di rilievo officioso, quanto in caso di eccezione di controparte - della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e conseguibile solo per il tramite dell'intervento giudiziale stesso. Più nello specifico, l'interesse legittimante l'impugnazione non può identificarsi con quello generico e astratto alla mera osservanza della legge o alla semplice legalità dell'atto, dovendo, per converso, essere scientemente ravvisato nell'interesse concreto a ottenere tutte le informazioni necessarie sulla situazione sociale e sui risultati di esercizio, in vista di un consapevole esercizio dei diritti e delle prerogative di pertinenza. Di talché, occorre ricorrere al c.d. "principio di prevalenza", codificato nell'art. 2423, comma 4, c.c., in forza del quale possono ritenersi meritevoli della sanzione della nullità solo quelle irregolarità che arrecano pregiudizio alla funzione di completa e veridica informazione assolta dal bilancio, restando escluse tutte le violazioni meramente formali o, comunque, prive di una effettiva incidenza sulla rappresentazione offerta dal documento contabile. Onde valutare la "rilevanza", occorre verificare se l'irregolarità denunciata sia preclusiva della comprensibilità dell'informazione di bilancio in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che è oggetto di rappresentazione; al contempo, per individuare la portata e l'incidenza della violazione sulla situazione descritta, occorre fare riferimento alla realtà rappresentata dal bilancio, al tipo di impresa, al totale del suo patrimonio, all'ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico; da ultimo, il vizio denunciato deve avere una rilevanza sistematica, ovverosia deve essere rilevante in sede di valutazione del documento contabile nella sua interezza (e non unicamente della singola voce o posta ritenuta irregolare).

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