Risulta ammissibile un patto fiduciario che preveda l’esclusiva titolarità, in capo al solo fiduciante, del potere di gestire la società e di disporre delle partecipazioni societarie oggetto di intestazione fiduciaria. In tal caso, il fiduciario, in forza della fiducia in lui riposta dal fiduciante, è un mero esecutore della volontà del fiduciante, potendo dunque quest’ultimo decidere di alienare le quote a terzi sia personalmente, avvalendosi della procura irrevocabile a lui conferita nel suo interesse, sia per il tramite del fiduciario, qualora in capo a quest’ultimo sussista un obbligo, cristallizzato all’interno del patto fiduciario, a trasferire le quote al fiduciante stesso o al soggetto da lui indicato.
La richiesta di cancellazione dell’iscrizione già disposta al Giudice del registro è inammissibile per difetto di residualità, essendo previsto un rimedio tipico, dato dalla Cancellazione d’ufficio ex art. 2191 cc, i cui effetti costitutivi, che determinano la rimozione dell’iscrizione con carattere definitivo, non possono essere anticipati in via d’urgenza.
La concessione di provvedimenti cautelari ex art. 700 cpc, quali prodromici ad un’azione di carattere costitutivi, è configurabile solo nella misura in cui si tratti di provvedimenti che siano funzionali a salvaguardare il diritto costituendo e quindi a non vanificare gli effetti della futura pronuncia di merito, ma non qualora gli stessi mirino ad ottenere, in via anticipatoria, il risultato tipico della sentenza, risultato che, incidendo in maniera definitiva sul rapporto giuridico in essere, può derivare solo da provvedimento che definisca il giudizio a cognizione piena.
In tema di nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., non sussiste il presupposto della carente capacità processuale della società convenuta nell'ambito di un giudizio (anche arbitrale) avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera dell'organo amministrativo, atteso che in tali ipotesi non ricorre un conflitto di interessi immanente tra la società e il suo legale rappresentante, posto che il legislatore presuppone che legittimata passiva alle azioni di impugnazione sia esclusivamente la società, in persona di chi ne abbia la rappresentanza legale. Non è, pertanto, fondata una valutazione di conflitto di interessi in capo all'amministratore, solo in quanto la deliberazione assembleare abbia ad oggetto profili di pertinenza dello stesso organo gestorio, (i.e. approvazione del bilancio sociale d'esercizio che l'organo amministrativo abbia redatto, deliberazione di determinazione dei compensi dell'organo gestorio ex art. 2389 c.c., delibera di autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.).
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, sussistono i presupposti per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., a tutela dell’azione risarcitoria esercitata dalla curatela fallimentare ex artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., quando, sulla base delle risultanze della procedura fallimentare, emergano gravi irregolarità gestionali imputabili all’amministratore – quali la tenuta non veritiera della contabilità, la predisposizione di bilanci non attendibili, la fittizia indicazione di apporti dei soci e l’effettuazione di prelievi di denaro privi di giustificazione – idonee a determinare il dissesto della società e la perdita del capitale sociale.
Tali circostanze integrano il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria promossa dalla curatela fallimentare per mala gestio, mentre il periculum in mora può essere desunto dal concreto rischio di dispersione della garanzia patrimoniale del convenuto, giustificando l’adozione della misura cautelare a tutela del credito risarcitorio della massa dei creditori.
La deliberazione di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale può legittimamente fondarsi su una situazione patrimoniale infrannuale redatta in data ragionevolmente prossima all’assemblea, dovendosi ritenere idonea una situazione aggiornata entro un termine non superiore a centoventi giorni.
In tema di riduzione del capitale per perdite, il diritto di informazione del socio non risulta violato ove lo statuto consenta di omettere il deposito preventivo della relazione di cui all’art. 2482-bis, comma 2, cod. civ., e la documentazione contabile sia comunque illustrata e messa a disposizione nel corso dell’assemblea.
La qualità di socio costituisce condizione dell’azione di impugnazione delle deliberazioni assembleari e deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione; ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione ove il socio, non avendo sottoscritto un valido aumento di capitale, abbia medio tempore perso tale qualità.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato in caso di assenza del cd periculum in mora, consistente nel pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ove nelle more del giudizio di merito non venga concessa l’invocata cautela atteso che, il pregiudizio lamentato consisterebbe nell’atteggiamento ostile del socio amministratore, il quale con la propria condotta ostruzionistica impedirebbe lo scioglimento della società, fondato sulle condotte tenute in violazione degli obblighi su di lui gravanti quale socio amministratore (attività compiuta in conflitto di interessi e senza adottare le misure necessarie a cautela della società).
Le controversie in materia societaria ben possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso (cfr. art. 34, d.lgs. n. 5/2003 vigente ratione temporis), con esclusione di quelle che hanno a oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi. La delibera di aumento di capitale si pone come vicenda modificativa del precedente patto societario sicché la controversia, che per un verso o per altro concerna l’aumento, rientra, di per sé, nell’ambito dei "rapporti sociali". La disponibilità va commisurata al diritto oggetto della controversia, e non alle questioni che gli arbitri devono sciogliere in vista della decisione, suscettibili di essere affrontate con effetti incidenter tantum, sicché l’inderogabilità e l’imperatività che eventualmente regolino il diritto non rende automaticamente quest’ultimo indisponibile, rimanendo viceversa tenuti gli arbitri ad applicare la normativa cogente in materia prevista. La conferma della compromettibilità in arbitri della impugnativa avente ad oggetto una delibera assembleare di aumento di capitale ordinaria emerge anche dalla qualifica della fattispecie come di mera controversia tra socio e società. Diverso sarebbe il caso della delibera assembleare con la quale, una volta approvato il bilancio di esercizio, venga disposto l’azzeramento del capitale sociale e la sua successiva ricostituzione, ai fini del ripianamento delle perdite emergenti: quest’ultima deliberazione non può essere oggetto di giudizio arbitrale ove la sua impugnazione si fondi sulla violazione della norma inderogabile contenuta nell’articolo 2482-ter c.c., che consente di procedere all’azzeramento e alla successiva ricostituzione del capitale sociale solo in presenza di una situazione patrimoniale, redatta secondo i principi di chiarezza e precisione del bilancio, dalla quale risulti che il capitale sociale sia completamente perso, e che, oltre a contenere una norma imperativa, contiene anche precetti dettati a tutela dell’affidamento di tutti i soggetti che possono entrare in rapporto con la società stessa. Pertanto, l’impugnazione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non può rientrare tra quelle compromettibili in arbitri, ai sensi del citato art. 34, primo comma, d. lgs. n. 5/2003, che devono sempre aver ad oggetto diritti disponibili.
L'azione relativa alla determinazione del valore della quota di un socio di società in nome collettivo nonché quella di responsabilità nei confronti del liquidatore della medesima società, sono di competenza del Tribunale ordinario e non della Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di rapporti relativi a società di persone.
In sede cautelare, la valutazione sommaria del fumus boni iuris della pretesa risarcitoria connessa all´azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. nei confronti degli amministratori della società fallita deve limitarsi agli addebiti la cui presumibile fondatezza risulti di immediata evidenza alla luce del ricorso e della documentazione allegata, non essendo compatibile con la natura del procedimento l'approfondimento istruttorio richiesto dall'accertamento di danni che presuppongano rettifiche di bilancio o complesse indagini ai fini dell´individuazione dell´epoca della supposta perdita del capitale sociale.
Integra condotta illecita di immediata evidenza, idonea a fondare il fumus boni iuris ai fini della concessione del sequestro conservativo, la sistematica omissione del pagamento di imposte e contributi previdenziali da parte degli amministratori utilizzata come modalità di finanziamento abituale della società con conseguente danno al patrimonio sociale.
Ai fini della valutazione del periculum in mora nel sequestro conservativo, gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare compiuti dai resistenti dopo la dichiarazione di fallimento rilevano nella loro oggettiva consistenza, a prescindere dalle finalità perseguite dai debitori e dall´assenza di un intento fraudolento in danno dei creditori.
Il sequestro conservativo, quale misura cautelare a tutela della garanzia patrimoniale generica del credito, colpisce l'intero patrimonio del debitore, ivi incluse le giacenze sui conti correnti, restando rimessa al creditore ricorrente la scelta dei singoli beni su cui eseguirla.
L'accertamento della legittimità di una delibera assembleare avente ad oggetto l’aumento del capitale sociale non è riconducibile al giudizio di merito relativo alla titolarità del diritto di proprietà o del possesso dei beni, richiesto quale uno tra i presupposti necessari ai fini del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c., atteso che il suo eventuale accoglimento – anche in caso di sua tempestiva impugnazione – non porterebbe comunque ad alcun trasferimento del diritto di proprietà sulle quote oggetto di aumento, quanto piuttosto la caducazione degli effetti prodotti dalla delibera impugnata.
A prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sussistenza del fumus bonis iuris, ai fini della impugnazione di delibere assembleari l’ordinamento prevede il rimedio tipico della sospensione cautelare ex artt. 2479 ter co. 4 e 2378 co. 3 c.c. Trattasi di un rimedio cautelare volto ad ottenere la sospensione immediata degli effetti dell’atto da impugnare, è da ritenersi uno strumento idoneo a prevenire, nei limiti in cui sia ancora possibile, il verificarsi o l’aggravarsi di qualsivoglia effetto pregiudizievole asseritamente scaturente dalla esecuzione dell’atto che si assume essere illegittimo.
Nel diritto societario l'azione di nullità ha carattere residuale ed è limitata alle ipotesi di contrasto del contenuto di una deliberazione con norme preposte alla tutela di interessi generali, mentre il contrasto con norme volte alla tutela di interessi dei singoli soci – o gruppi di essi – determina la annullabilità della deliberazione. La inesistenza di una deliberazione assembleare è configurabile solo in relazione a pronunce aventi ad oggetto un atto impugnato non definibile come deliberazione, o qualora si registri uno scostamento dal modello legale tale da non permetterne la riconduzione alla categoria.
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai "diritti inerenti" queste ultime si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del "petitum" sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della "causa petendi", non potendo, invece, includere nella competenza della Sezione specializzata in materia di imprese anche quelle controversie che vedano gli elementi identificatori della domanda atteggiarsi in modo affatto autonomo da un ipotetico rapporto sociale e dalle questioni di diritto commerciale societario che con esso si pongano. Deve dunque escludersi la competenza delle sezioni specializzate per l'impresa laddove, non di rapporto societario in senso proprio si tratti, bensì di mero ed occasionale coinvolgimento in causa, quale oggetto di pretese affatto estranee alla compagine societaria, di partecipazioni sociali di società di capitali.
È inammissibile la prova testimoniale del pactum fiduciae che si ponga in contrasto con il contenuto di un atto scritto soggetto a forma vincolata, non essendo la qualificazione fiduciaria idonea ad eludere il divieto di cui all’art. 2722 c.c. in materia di patti aggiunti o contrari al documento.
Tale preclusione opera, in particolare, con riferimento alle deliberazioni di aumento di capitale con contestuale rinuncia al diritto di opzione di un socio, la cui incidenza sulla struttura della compagine sociale e sull’assetto organizzativo della società esige stabilità e certezza incompatibili con l’allegazione di accordi fiduciari difformi.