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Incompetenza della sezione specializzata in materia di impresa
Non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa l’impugnazione del provvedimento di esclusione da una società di...

Non rientra nella competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa l'impugnazione del provvedimento di esclusione da una società di persone, così come quello da un consorzio che non sia costituito in forma di società di capitali.

La presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, nello statuto di una società, comporta l'improponibilità della domanda del socio per l'annullamento della delibera con cui è stato escluso dalla società.

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Clausola compromissoria espunta dallo statuto. Sindacato sull’omissione di specifiche cautele nel giudizio sulla diligenza dell’amministratore
La clausola compromissoria ha natura processuale, cosicché trova applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale occorre aver riguardo, ai...

La clausola compromissoria ha natura processuale, cosicché trova applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale occorre aver riguardo, ai fini della determinazione della competenza, alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della proposizione della domanda. Ove una clausola compromissoria sia stata espunta dallo statuto sociale prima della proposizione della domanda giudiziale, deve essere affermata la competenza del giudice ordinario in ordine alle controversie che – in base alla suddetta clausola – sarebbero state devolute alla cognizione degli arbitri.

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 L. Fall.,) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei doveri di legge e statutari previsti dagli artt. 2392, 2476 c.c.

All’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, in quanto una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale; dunque, il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione, fatta salva la possibilità di sindacare l’omissione di specifiche cautele normalmente richieste per scelte di quel tipo.

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Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie tra la società e gli amministratori o sindaci per il pagamento dei compensi
Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in merito alle controversie tra la società e gli amministratori...

Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in merito alle controversie tra la società e gli amministratori o i sindaci riguardanti le somme dovute in relazione all’attività dagli stessi esercitata quali organi della società; tale materia, infatti, è ricompresa nell’ambito dei rapporti societari di cui all’art. 3 comma 2 lett. a) D.L.vo n. 168/2003, tenuto conto sia della formulazione letterale della norma, sia della sua ratio tendente a concentrare la materia societaria innanzi al giudice specializzato.

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Contratto di cessione delle participazioni sociali e competenza della sezione specializzata in Materia d’Impresa
Le controversie inerenti al contratto di cessione delle partecipazioni sociali radicano la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo...

Le controversie inerenti al contratto di cessione delle partecipazioni sociali radicano la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo ed esclusivamente se il detto contratto costituisce l’oggetto del giudizio, quindi, solo quando il thema decidendum è costituito dalla validità e/o dall’efficacia del contratto di cessione delle quote societarie. Nell’accezione di “rapporti societari” dunque non può esservi inclusa la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.

La competenza della Sezione specializzata imprese deve essere determinata in base all’oggetto della controversia, dovendo sussistere per la sua affermazione un legame diretto tra questo, le partecipazioni sociali ed i rapporti societari, alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Per petitum sostanziale si intende l’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Pertanto, il Tribunale delle Imprese è competente quando la lite ha un fondamento endosocietario, ossia ha come oggetto vicende in grado di incidere e modificare concretamente la struttura della società, dei rapporti societari e quindi la vita sociale stessa [nella specie il Tribunale ha escluso la competenza della SS.II., le parti attrici non lamentando l’invalidità del contratto con cui le quote sono state trasferite, al contrario considerato regolarmente perfezionato, lamentando piuttosto il mancato pagamento di un credito collegato alla cessione delle quote].

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Eccezione di arbitrato irrituale nell’azione per il pagamento del prezzo di trasferimento di una quota di s.r.l.
L’eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte...

L'eccezione di compromesso rituale è assoggettata al medesimo regime previsto per quella di incompetenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata a pena di decadenza nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c. (altro…)

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Errore e difetto di “qualità” nel trasferimento di partecipazioni sociali
L’oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni...

L'oggetto immediato del trasferimento di partecipazioni sociali è rappresentato dai titoli ceduti. Per questa ragione, i vizi dei singoli beni non possono essere fatti valere al fine di richiedere l'annullamento del contratto per errore o la risoluzione ex art. 1497 cod. civ.. Ciò sarà possibile solo qualora il cedente abbia concesso specifiche garanzie, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni siano accompagnate da malizie ed astuzie finalizzate al raggiro del cessionario.

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La qualità di socio occulto può essere desunta da elementi probatori, gravi, precisi e concordanti
Se, da un lato, è vero che la mera prestazione di garanzie non possa essere, di per sé, considerata quale...

Se, da un lato, è vero che la mera prestazione di garanzie non possa essere, di per sé, considerata quale chiaro sintomo di una partecipazione de facto alla società garantita, dall’altro, è pur vero che tale incontestata ed incontrovertibile circostanza, ove sia corroborata da altrettanto validi apporti probatori, gravi, precisi e concordanti, può essere valutata dal Giudice, ex art. 2729 c.c., quale indice rivelatore in capo al garante della qualità di socio occulto, e, in ogni caso, dell’opacità dei rapporti intercorsi tra quest’ultimo e l’amministratore di diritto.

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Ammissibilità della tutela cautelare per i diritti di credito
Lo strumento cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale, tutela da intendersi come concreta attuazione del principio...

Lo strumento cautelare costituisce una componente essenziale ed ineliminabile della tutela giurisdizionale, tutela da intendersi come concreta attuazione del principio secondo il quale la durata del processo non deve andare a danno della parte che ha ragione, rendendo vana l'attuazione satisfattiva del diritto. La garanzia costituzionale del diritto d'azione trova completa attuazione sul versante cautelare solo con un'azione d’urgenza di carattere generale. La tutela urgente è, dunque, lo strumento che munisce i diritti soggettivi di un'idonea tutela che anticipa quella fornita dai rimedi ordinari e ne rappresenta una componente irrinunciabile, in un sistema giurisdizionale che voglia essere efficiente e, soprattutto, effettivo. Questo collegamento strumentale della tutela cautelare d'urgenza con l'esigenza d'attuare il principio d'effettività della giurisdizione, mostra con tutta evidenza che l'ambito oggettivo di applicazione della tutela d'urgenza deve essere identico a quello della tutela giurisdizionale di cognizione che è, com'è noto, la via ordinaria di tutela dei diritti soggettivi. Ciò implica che la tutela d'urgenza sia strumentale indistintamente a tutte le forme di tutela giurisdizionale "in via ordinaria", e che la misura cautelare è, quindi, strumento di salvaguardia dei diritti soggettivi di qualunque natura, senza che si possano operare distinzioni di sorta.

Con riferimento ai diritti di credito si è assistito all’abbandono della teoria della non tutelabilità a priori per la astratta risarcibilità, in termini monetari, della relativa lesione, potendo configurarsi casi in cui gli strumenti risarcitori per la riparazione definitiva del pregiudizio sofferto non appaiano in grado di assicurare una tutela satisfattoria completa, con il conseguente determinarsi di uno scarto intollerabile tra il danno subito ed il danno risarcito.

 

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Intestazione fiduciaria di quote e nullità delle delibere assunte dal fiduciario
L’esistenza di un pactum fiduciae contemplante l’apparente intestazione dell’intera partecipazione sociale in capo al fiduciario con impegno da parte di...

L’esistenza di un pactum fiduciae contemplante l’apparente intestazione dell’intera partecipazione sociale in capo al fiduciario con impegno da parte di quest’ultimo a retrocedere al fiduciante le predette quote al mero valore nominale, assurge a motivo di nullità, rilevabile d’ufficio, delle delibere adottate dal fiduciario in assenza di una formale e rituale convocazione e costituzione dell’organo competente, e dal medesimo poi inserite nel libro dei verbali delle assemblee, anziché della loro più radicale inesistenza. Tale vizio, benché non dedotto attraverso un formale atto di impugnazione delle delibere nulle è suscettibile di rilievo d’ufficio da parte del giudice a norma dell’art. 2379, co. 2, c.c.

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Accordo transattivo e liti pregresse relativi ai rapporti sociali
In un giudizio avente ad oggetto l’azione di responsabilità per condotte distrattive nei confronti dell’ex socio-amministratore di società agricola semplice,...

In un giudizio avente ad oggetto l'azione di responsabilità per condotte distrattive nei confronti dell’ex socio-amministratore di società agricola semplice, il perimetro dell’accordo transattivo - intervenuto precedentemente tra le parti - non si estende  per tabulas alla facoltà delle parti di agire o proseguire eventuali liti già intraprese sorrette da altre causae petendi diverse, relative ai rapporti sociali intercorsi nell’ambito dell’omonima società di famiglia.

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Fumus boni iuris e periculum in mora nella sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare
La concessione della misura cautelare della sospensione dell’esecuzione di una delibera assembleare di una società di capitali, prevista dall’articolo 2378,...

La concessione della misura cautelare della sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare di una società di capitali, prevista dall'articolo 2378, co. 3, c.c. è subordinata alla verifica della contemporanea sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris, inteso quale verosimiglianza di fondatezza della domanda, e del periculum in mora. Quest'ultimo deve essere accertato attraverso la comparazione tra il pregiudizio che illegittimamente l’opponente potrebbe subire per effetto dell’esecuzione di una delibera invalida e quello che, legittimamente, potrebbe patire la società per effetto della sospensione di tale esecuzione, effettuando un bilanciamento tra l’interesse ad agire in via cautelare del socio e quello a resistere della società. Tale meccanismo evidenzia l’attenzione del legislatore all’opportunità di salvaguardare la stabilità degli atti della società adottante il provvedimento, che viene ritenuta essenziale per il buon funzionamento dell’impresa collettiva sul mercato.

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Impugnazione della delibera assembleare per nullità e compromettibilità in arbitri
Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano...

Sulla compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibera assembleare, ciò che occorre accertare è se sussistano o meno limiti all’operatività della clausola arbitrale collegati alla tipologia dei vizi lamentati.

Occorre distinguere tra le deliberazioni da cui scaturiscono controversie su diritti disponibili – e dunque arbitrabili – da quelle che generano liti su diritti indisponibili, restringendo tuttavia l’area della non compromettibilità all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità c.d. insanabili [nella specie il Tribunale ha accolto l'eccezione di compromesso arbitrale in relazione all'azione di impugnativa di una delibera di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata].

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