L'esistenza di una società di fatto, nel rapporto fra i soci, postula la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi (fondo comune, esercizio in comune di attività economica, ripartizione dei guadagni e delle perdite, vincolo di collaborazione in vista di detta attività). La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) comporta per il giudice del merito l'accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall'ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell'esistenza di una struttura societaria, all'esito di una rigorosa valutazione (quanto ai rapporti tra soci) del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una attività imprenditoriale i cui elementi costitutivi sono: (i) il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica; (ii) l'alea comune dei guadagni e delle perdite e (iii) l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi.
In tema di società di fatto tra consanguinei – fattispecie alla quale può assimilarsi la relazione tra persone che siano legate da stretti rapporti personali affettivi – la prova della esteriorizzazione del vincolo societario deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dal legame personale di famiglia e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all'attività commerciale.
La sussistenza del contratto sociale di fatto può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i requisiti della fattispecie (affectio societatis, costituzione di un fondo comune, partecipazione agli utili ed alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo, quando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni.
I finanziamenti e le garanzie prestate in favore dell'imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest'ultimo ed il finanziatore o garante, specie se giustificabili anche in relazione a vincoli di coniugio o parentela, possono costituire, pure in tal caso, indici rivelatori del rapporto stesso, qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali.
Fino a che non è esaurita la fase di liquidazione e non si è verificata l’esistenza di un attivo finale di liquidazione in esito al pagamento di tutti i debiti sociali non è possibile procedere al riparto tra i soci (art 2280 co 1 e art 2282 c.c.) e accertare l’esistenza di un credito del socio a titolo di liquidazione del residuo di liquidazione in proporzione alla sua partecipazione sociale.
L’accordo intercorso fra una pluralità di soggetti volto alla gestione in comune di una società già esistente solo fra alcuni di essi, trova qualificazione nella holding di fatto.
Per le società di persone l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo e delle modifiche dei patti sociali ha natura normativa e non costitutiva; conseguentemente, è ben possibile per un soggetto - che formalmente non sia tra i sottoscrittori e/o gli aderenti successivi al contratto sociale - essere riconosciuto come socio (occulto) e richiedere l'esercizio dei propri diritti sociali (tra i quali il diritto alla corresponsione dell’utile): il socio occulto assume, dunque, tutti i diritti e le obbligazioni scaturenti dalla partecipazione ad una società di persone.
Grava sul soggetto che agisce per il riconoscimento della sua qualità di socio occulto di società di persone l’onere di dimostrare la propria natura di socio e l’accordo intervenuto con gli altri soci (anche con riguardo poi alla ripartizione degli utili e delle percentuali); onere che può essere espletato anche mediante elementi indiziari o presuntivi, non essendo necessaria l’esistenza di una scrittura privata inter partes ai fini della configurabilità della partecipazione occulta al rapporto sociale. In effetti, nel caso di specie la domanda avanzata dal socio (dichiaratosi) occulto era stata respinta non solo perché la scrittura invocata a fondamento della esistenza dell’accordo sociale si era rivelata non veritiera ma anche perché l’attore non aveva introdotto altri elementi di prova utili e l’interrogatorio formale dei convenuti non aveva prodotto una confessione sul punto.
Deve escludersi la configurabilità di una simulazione assoluta rispetto all’atto costitutivo di società di persone iscritta nel Registro delle imprese, anche rispetto a tal genere di società potendosi applicare l’orientamento di legittimità che, per le società di capitali, esclude la configurabilità di nullità per simulazione assoluta richiamando non solo la specifica norma ex art. 2332 c.c. ma anche la stessa natura del contratto sociale “che non è solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo, come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire con gli interessi dei terzi, che con la società instaurano rapporti e fanno affidamento sulla sua esistenza, dovendosi ritenere che tipo e scopo sociale, una volta compiute le formalità di legge, siano quelli che emergono dal sistema di pubblicità, sicché l'atto di costituzione dell'ente non può più essere interpretato secondo la comune intenzione dei contraenti e resta consacrato nei termini in cui risulta iscritto ed è portato a conoscenza dei terzi”.
Risponde dell'addebito di negligenza l'amministratore che scelga di demandare il maneggio della cassa sociale interamente a terzi senza la previsione di alcun meccanismo di controllo e a fronte di compensi assai rilevanti.
Deve escludersi la configurabilità di una simulazione assoluta anche rispetto all’atto costitutivo di società di persone iscritta nel Registro delle imprese.
Deve ritenersi nullo l'atto costitutivo di un trust t (ovvero la non riconoscibilità di tale atto nel nostro ordinamento in quanto non riconducibile alla disciplina di cui all’art.2 della Convenzione dell’Aja 1.7.1985 resa esecutiva in Italia dalla l. n.364/1989) laddove manchi “nella sostanza un vero affidamento intersoggettivo dei beni”, ciò senz'altro ricorrendo nell'ipotesi in cui il trust reca una integrale coincidenza tra i tre soggetti che ne costituiscono tipicamente le parti (ossia il disponente, il trustee ed il beneficiario). I tre centri di imputazione di tale istituto non possono infatti coincidere, dal momento che il trust postula in capo al trustee una proprietà limitata nel suo esercizio in funzione della realizzazione del programma stabilito dal disponente del trust nell’atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari.
Se tutte queste figure coincidono, la proprietà del trustee in nulla differisce dalla proprietà piena, e il trust è pertanto nullo in quanto fondato sul carattere abusivo dell’utilizzo di un istituto di segregazione patrimoniale a beneficio di terzi riconosciuto dall’ordinamento in quanto dotato di determinati caratteri e altrimenti risolventesi in negozio in elusiva violazione della norma imperativa ex art. 2740 c.c., e come tale sanzionabile ex artt. 1344, 1345 e 1418 c.c.
Nei processi in cui è parte una società di persone e si controverte di rapporti interni fra soci, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti di tutti i soci. (altro…)
Deve essere disposta la cancellazione ex art. 2191 c.c. della iscrizione della cancellazione per trasferimento della sede all'estero quando quest'ultima sia avvenuta in difetto della dimostrazione della intervenuta iscrizione della società in Registro estero.
Non è ravvisabile la responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale laddove non risulti provata la stipulazione di un contratto di società né un valido contratto preliminare di società, contenente gli elementi essenziali della futura società (altro…)