L’accordo tra i soci che prevede l’accollo dei debiti sociali da parte di un socio non può prevedere l’attribuzione privata di utilità riservate in primo luogo alla soddisfazione dei creditori, in palese contrasto con le disposizioni inderogabili di legge in materia.
L’azione dei soci di società semplice nei confronti del socio gestore di fatto per la condivisione dei debiti sociali configura azione di regresso fondata sulla responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 2267 co. 1 c.c.. La responsabilità del socio di fatto nei confronti degli altri soci presuppone l’accertamento della sua qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali oltre che dell’inadempimento della società nei confronti dei terzi creditori e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte degli altri soci.
Deve ritenersi ammissibile in corso di causa - secondo le regole generali - l'istanza anticipatoria di sospensione degli effetti della delibera impugnata, ponendo l’art. 2378 c.c. un vincolo solo quanto alla preventiva instaurazione del giudizio di merito. L'istanza cautelare deve ritenersi ammissibile anche in relazione all'impugnativa delle delibere di società di persone.
Nelle società semplici il contratto può essere modificato esclusivamente con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente ex art. 2252 c.c. Se tale deroga è prevista dallo stesso atto costitutivo, deve ritenersi legittima la delibera dei soci che deroghi al criterio ordinario di ripartizione degli utili ex art. 2263 c.c., introducendo un diverso criterio, purché rispettoso del principio dell'art. 2265 c.c.
Nelle società di persone, i soci hanno il diritto a vedersi attribuire gli utili subordinatamente all’approvazione del rendiconto, salvo patto contrario che deve essere preso all’unanimità dei soci. Tenuto conto della deformalizzazione che contraddistingue le società di persone, per la decisione di non distribuire gli utili non è richiesta una decisione assembleare e la unanime volontà dei soci può essere desunta anche da comportamenti concludenti.
È nulla per violazione del divieto di cui all'art. 2265 c.c. - avente portata pacificamente transtipica e dunque applicabile anche al di fuori dei patti sociali e delle società di persone - l'opzione di vendita di una partecipazione sociale a prezzo fisso con clausola di automatico incremento del prezzo in misura pari alle eventuali contribuzioni (di qualsiasi tipo) effettuate, nel periodo compreso fra la stipulazione del contratto d'opzione e il termine di esercizio della stessa, dal socio beneficiario dell'opzione in favore della società la cui partecipazione è oggetto di opzione.
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L'art. 2269 c.c., applicabile anche alle s.a.s. in virtù del duplice richiamo di cui agli artt. 2293 e 2315 c.c., configura nelle società di persone la solidarietà tra i soci uscenti e quelli subentranti rispetto alle pretese dei terzi sorte anteriormente alla cessione della quota ma non opera nei rapporti tra il socio cedente ed il cessionario. Infatti, secondo il condivisibile orientamento di legittimità, in tema di società in nome collettivo, (altro…)
Non si configura cessione della propria quota sociale, acquisita con un versamento a titolo di conferimento alla neo costituita Sas, se il cedente non ha mai assunto la qualità di socio; si tratterà piuttosto di una richiesta di rimborso del finanziamento erogato da un terzo alla società. (altro…)
Il contenuto del negozio transattivo va identificato in relazione all’oggettiva situazione di contrasto che le parti hanno inteso comporre attraverso le reciproche concessioni, essendo la transazione destinata – quale strumento negoziale di prevenzione o composizione di una lite ed analogamente alla sentenza – a coprire (altro…)
Gli eredi del socio defunto di una società semplice possono agire, in qualità di creditori sociali, per la liquidazione della quota del de cuius facendo valere i propri diritti patrimoniali non solo sul patrimonio sociale e su quello personale dei soci amministratori ma (altro…)
Il termine di prescrizione breve ex art. 2949, comma 1, c.c. non è applicabile per il caso del regresso nei confronti degli altri soci che si titoli nell'avvenuto pagamento, da parte di uno di essi, di un debito della società. Ché tale pagamento, e la relativa azione di regresso, pianamente si collocano come vicende attinenti all'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente. Le stesse (altro…)
Si prescrive in cinque anni ex art. 2949 c.c. il diritto al risarcimento dei danni azionato dall’erede del socio defunto contro i soci superstiti della società in nome collettivo.
Costituisce principio indefettibile della disciplina societaria, anche con riferimento alle società di persone, pur dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, la distinzione tra il patrimonio del socio e il patrimonio di cui è titolare la società, talché il socio, come tale, non è titolare in proprio del secondo nè può disporne in proprio (altro…)