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La distribuzione degli utili nelle società di persone
A differenza che nelle società di capitali, in cui è necessaria una volontà maggioritaria dei soci alla distribuzione degli utili,...

A differenza che nelle società di capitali, in cui è necessaria una volontà maggioritaria dei soci alla distribuzione degli utili, per le società di persone l’articolo 2262 del codice civile prevede che, una volta approvato il rendiconto, il socio maturi il diritto di credito a percepire la propria quota di utile dell’esercizio. La società è quindi obbligata al pagamento dell’utile che rappresenta parte del patrimonio sociale solo fino a quando non interviene la delibera di approvazione del bilancio o del rendiconto che lo accerta. Per di più, la prestazione correlata al diritto all’utile è una prestazione di “dare” e non una prestazione di “fare” ascrivibile all’amministratore, motivo per cui il soggetto tenuto all’obbligo di distribuzione degli utili è sempre e solo la società.

Nelle società di persone opera il meccanismo della tassazione per trasparenza, in virtù del quale la ricchezza prodotta dalla società viene direttamente imputata ai soci e da essi dichiarata a fini fiscali. Tuttavia, il reddito derivante dalla partecipazione societaria non coincide con l’utile civilistico desumibile dal rendiconto poiché lo Stato, nella tassazione della ricchezza, determina il reddito imponibile secondo regole proprie che variano in aumento o in diminuzione rispetto all’utile civilistico. Pertanto, al fine di determinare la misura del diritto di credito del socio, occorre fare riferimento esclusivamente all’utile dell’esercizio risultante dal rendiconto economico finanziario regolarmente approvato, senza che su di esso incida la diversa determinazione del reddito effettuata a fini impositivi.

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Rendiconti e destinazione degli utili a riserva
La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col...

La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col ‘patto contrario’, di cui all’art. 2262 c.c., in mancanza del quale gli utili, nelle società di persone, devono essere distribuiti agli stessi.

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Rendiconti e destinazione degli utili a riserva
La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col...

La destinazione degli utili a riserva non è oggetto dei rendiconti, ma può essere decisa da tutti i soci col ‘patto contrario', di cui all’art. 2262 c.c., in mancanza del quale gli utili, nelle società di persone, devono essere distribuiti agli stessi.

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Azione di regresso tra soci e onere della prova
Un’azione di regresso tra coobbligati solidali per debiti sociali (fiscali nel caso di specie) può essere accolta solo se l’attore...

Un’azione di regresso tra coobbligati solidali per debiti sociali (fiscali nel caso di specie) può essere accolta solo se l’attore fornisce prova certa del titolo su cui si fonda la pretesa (accordo tra le parti o documentazione inequivoca che attesti il pagamento e la ripartizione del debito). In mancanza di prova dell’accordo (anche se verbale) o di chiara riconducibilità dei pagamenti al debito societario comune, l’azione di regresso è infondata, non potendo la contumacia dei convenuti supplire alla carenza probatoria.

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Finanziamento soci a società in accomandita semplice: effetti del riconoscimento del debito
Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre...

Il riconoscimento del debito della società [nel caso di specie una s.a.s.] per la restituzione del finanziamento soci, gravante oltre che sulla società anche sui soci illimitatamente responsabili all’epoca dell’assunzione dell’obbligazione, determina, attraverso l’astrazione dalla causa desumibile dall’art. 1988 c.c., l’inversione dell’onere della prova ponendo a carico dei debitori l’onere di dimostrare in giudizio l’inesistenza del debito.

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Regolamentazione delle obbligazioni esistenti alla data di cessione di quote di società in nome collettivo
Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della...

Il legislatore ha lasciato all’autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale. Ne consegue che al fine di valutare l'incidenza delle obbligazioni di pagamento contratte dalla società prima della cessione, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ciò che rileva è il contratto di cessione della quota, da interpretarsi secondo i canoni dettati dagli artt. 1362 ss. c.c. L'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni societarie precedenti e non estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, inconferenti essendo, a tale riguardo, le previsioni degli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, e dell’art. 2289 c.c., che regolamenta i rapporti tra società e socio uscente.

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Società di persone e perimetro applicativo della responsabilità illimitata del socio
Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali, desumibile dall’art. 2291 c.c.,...

Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali, desumibile dall'art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell'azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest'ultima, avendo così l'ordinamento inteso favorire ed agevolare l'attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.
Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata anche dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest'ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell'ipotesi di pagamento di un debito altrui.

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Il diritto agli utili nelle società di persone
La disciplina propria delle società di persone, rinvenibile all’art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche...

La disciplina propria delle società di persone, rinvenibile all'art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nel regolare il diritto dei soci a partecipare agli utili dell'impresa collettiva, prevede che tale diritto sorga per il semplice fatto che sia approvato un rendiconto che rappresenti che la società nell'esercizio abbia maturato utili, non essendo affatto necessario, salvo patto contrario, che i soci decidano di procedere alla loro distribuzione, come invece richiesto per le società di capitali.

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Diritto agli utili del socio accomandante e mancata presentazione del rendiconto da parte dell’accomandatario
Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale l’opposto riveste la qualità sostanziale di attore e l’opponente la qualità...

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale l’opposto riveste la qualità sostanziale di attore e l’opponente la qualità sostanziale di convenuto, benchè formalmente attore, il thema decidendum risulta determinato dall’oggetto della domanda proposta dall’opposto nella fase monitoria, sicchè parte opponente è legittimata a proporre una domanda riconvenzionale mentre l’opposto può formulare riconvenzionali nei limiti della reconventio reconventionis. Se la domanda monitoria non investe la competenza della Sezione Specializzata per le Imprese, prevista dall’art. 3 d.lgs. 168/2003 per i rapporti relativi alle società di capitali, tuttavia la proposizione, in via riconvenzionale, dell’azione di responsabilità verso il socio accomandatario determina la competenza collegiale a norma dell’art. 50 bis c.p.c., pur se deve dichiararsene l’inammissibilità.

In materia di notificazione del decreto ingiuntivo, vige il principio della scissione degli effetti della notifica, secondo cui il termine si considera osservato per il notificante alla data in cui lo stesso effettua gli adempimenti a sua cura, ma il termine di impugnazione dell’atto decorre per il destinatario dalla data della ricezione della notifica stessa.

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Qualificazione del prelievo dal conto corrente bancario della società da parte dell’ex-socio cedente
Per affermare che le somme prelevate dal conto corrente bancario intestato alla società, da parte dell’ex-socio cedente di quote sociali,...

Per affermare che le somme prelevate dal conto corrente bancario intestato alla società, da parte dell’ex-socio cedente di quote sociali, rappresentavano un costo a carico della società per l’attività svolta dal coniuge dell'ex-socio a favore della stessa, è necessario dimostrare che i lavori svolti dal percipiente erano stati effettivamente commissionati dalla società beneficiaria ed allegare eventualmente le ricevute attestanti che i prelievi effettuati dall’ex-socio fossero destinati a retribuire l’attività lavorativa svolta a favore della società.

In ogni caso, il pagamento delle somme dovute al lavoratore deve essere chiesto direttamente alla società, non potendo essere posto a carico di un solo socio.

(Nel caso di specie, il Giudice qualificava il prelievo delle somme da parte dell’ex-socio quale acconto sugli utili ed accoglieva la richiesta del cessionario a vedersi restituire tali somme, a quest’ultimo spettanti sulla base del contratto di cessione).

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Requisiti probatori della domanda di regresso tra soci
L’evocazione del diritto di regresso da parte del socio di una società di persone che abbia provveduto a soddisfare personalmente...

L’evocazione del diritto di regresso da parte del socio di una società di persone che abbia provveduto a soddisfare personalmente un debito sociale in ragione della responsabilità solidalmente gravante sui soci a norma dell’art. 2267, primo comma, c.c. presuppone l'accertamento della qualità di socio illimitatamente responsabile del soggetto nei cui confronti la domanda di regresso è proposta, dell’inadempimento della società nei confronti del terzo creditore e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte del socio che agisce in regresso. Sicché, in mancanza di prova di tali elementi costitutivi della responsabilità solidale invocata, la domanda di regresso deve ritenersi priva di fondamento.

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Validità dell’accordo transattivo
Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l’esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate...

Per la validità causale e oggettiva della transazione non è indispensabile l'esteriorizzazione delle contrapposte pretese né che siano state usate espressioni direttamente rivelatrici del negozio transattivo, essendo necessario e sufficiente che sia comunque espressa la volontà di porre fine ad ogni ulteriore contesa.
I requisiti dell'aliquid datum aliquid retentum non sono da rapportare agli effettivi diritti delle parti bensì alle rispettive pretese e contestazioni, rendendo non necessaria l'esistenza di un equilibrio economico tra le reciproche concessioni.

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