A differenza che nelle società di capitali, in cui è necessaria una volontà maggioritaria dei soci alla distribuzione degli utili, per le società di persone l’articolo 2262 del codice civile prevede che, una volta approvato il rendiconto, il socio maturi il diritto di credito a percepire la propria quota di utile dell’esercizio. La società è quindi obbligata al pagamento dell’utile che rappresenta parte del patrimonio sociale solo fino a quando non interviene la delibera di approvazione del bilancio o del rendiconto che lo accerta. Per di più, la prestazione correlata al diritto all’utile è una prestazione di “dare” e non una prestazione di “fare” ascrivibile all’amministratore, motivo per cui il soggetto tenuto all’obbligo di distribuzione degli utili è sempre e solo la società.
Nelle società di persone opera il meccanismo della tassazione per trasparenza, in virtù del quale la ricchezza prodotta dalla società viene direttamente imputata ai soci e da essi dichiarata a fini fiscali. Tuttavia, il reddito derivante dalla partecipazione societaria non coincide con l’utile civilistico desumibile dal rendiconto poiché lo Stato, nella tassazione della ricchezza, determina il reddito imponibile secondo regole proprie che variano in aumento o in diminuzione rispetto all’utile civilistico. Pertanto, al fine di determinare la misura del diritto di credito del socio, occorre fare riferimento esclusivamente all’utile dell’esercizio risultante dal rendiconto economico finanziario regolarmente approvato, senza che su di esso incida la diversa determinazione del reddito effettuata a fini impositivi.