Costituisce un vizio procedimentale, che giustifica l’annullamento della delibera di approvazione del bilancio, la mancata comunicazione del progetto di bilancio al collegio sindacale e la conseguente mancanza della relazione (altro…)
Deve ritenersi cessata la materia del contendere una volta che sia intervenuto il superamento e l'espressa sostituzione ex art. 2377, co. 8, c.c., delle delibere originariamente impugnate aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio (altro…)
L'abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società; b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza (altro…)
Sussiste l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa di una delibera assembleare di approvazione del bilancio quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero (altro…)
Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - quote o azioni - nei rapporti esterni deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. pactum fiduciae è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario, anche quando si tratti di società fiduciaria. (altro…)
L'azione di risarcimento dei danni patiti a seguito dell'approvazione di delibere assembleari, poi dichiarate illegittime, deve essere qualificata come domanda volta ad ottenere (altro…)
L'art. 2375 c.c. nel disporre che il verbale deve indicare anche in allegato l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato (altro…)
L’assemblea dei soci non ha alcun potere di imporre ai soci il ripianamento dell’esposizione debitoria della società, potendo esclusivamente deliberare una riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento. Detto potere non potrebbe neanche derivare da eventuali patti parasociali, i quali possono produrre esclusivamente effetti obbligatori nei confronti dei soci che li hanno sottoscritti, ma non nei confronti della società. Deve ritenersi pertanto invalida una delibera assembleare che ponga a carico dei soci la copertura delle perdite emergenti da un determinato bilancio di esercizio.
Il socio di maggioranza che abbia approvato una delibera di modifica del prestito obbligazionario (con anticipo del diritto al rimborso), tale da consentirgli la compensazione del proprio credito al rimborso con il credito della società per i conferimenti (altro…)
E' nulla la delibera con cui l'assemblea di una s.p.a. approva il bilancio ordinario di esercizio, quando l'organo amministrativo ometta di fornire al socio di minoranza nonché ai terzi una completa e tempestiva informazione (altro…)
Si verifica abuso di maggioranza (o "eccesso di potere") tutte le volte in cui una delibera assembleare sia adottata ad esclusivo beneficio dei soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, essendo in tal caso applicabile l'art. 1375 c.c., in forza del quale il contratto deve essere eseguito in buona fede, atteso che le determinazioni dei soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti di esecuzione, in quanto preordinati alla migliore attuazione del contratto sociale.