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Infedeltà patrimoniale e nullità della delibera assembleare
L’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l’illiceità dell’oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art....

L’eventuale integrazione del reato di infedeltà patrimoniale non determina l’illiceità dell’oggetto della deliberazione e, dunque, la sua “nullità” ex art. 2379 c.c. Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea delle società per azioni, la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela di interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, risultando dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico pratico del rapporto di società. Quindi, in materia societaria, a differenza di quanto previsto per l’azione generale di nullità del contratto (artt. 1418 e ss. c.c.), onde favorire la stabilità delle decisioni assunte dall’assemblea e l’attività gestoria conseguente, le deliberazioni sono, di regola, annullabili, nel rispetto dei termini previsti dalla legge e su iniziativa dei soggetti legittimati – anche laddove sussistano violazioni di “norme imperative” – e sono nulle soltanto in ipotesi residuali.

L’art. 2634 c.c. è norma incriminatrice posta a tutela del patrimonio individuale della società e non, invece, di un interesse di carattere ”generale” (come ad esempio, l’interesse del mercato, delle regolari contrattazioni con altri operatori economici (pubblici o privati), dei creditori, ecc.…). Difatti, ai sensi del comma quarto dell’art. 2634 c.c., “per i delitti previsti dal primo e dal secondo comma si procede a querela della persona offesa”, così condizionandosi alla valutazione di quest’ultima la procedibilità dell’azione penale: si tratta quindi di disciplina che appare non compatibile con la ravvisata finalità “generale” degli interessi protetti.

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Controllo di legalità del notaio sulle delibere di modifica dello statuto: estensione e limiti
In ordine al perimetro entro il quale si colloca il controllo notarile delle deliberazioni modificative dello statuto, al notaio è...

In ordine al perimetro entro il quale si colloca il controllo notarile delle deliberazioni modificative dello statuto, al notaio è demandata la verifica dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, le quali non possono che riguardare le regole del procedimento assembleare e del suo promovimento, nonché quelle specifiche della deliberazione assunta. In altri termini, il notaio deve verificare che la deliberazione sia imputabile all’assemblea della società; che sia stata votata dalla maggioranza determinata dagli artt. 2368 e ss. c.c. e che il suo oggetto sia lecito e possibile. Si parla di controllo di legalità formale e sostanziale che sostituisce, coincidendo per contenuto ed ampiezza, il giudizio di omologazione già svolto dal Tribunale fino all’entrata in vigore della legge n. 340 del 24.11.2000. Se è certo che il controllo non possa estendersi al merito della deliberazione, si ritiene che il controllo notarile debba comunque attestarsi come controllo di conformità della delibera rispetto alle caratteristiche essenziali delineate dalla legge. In particolare, il giudizio di conformità è volto a verificare che il contenuto della delibera sia tale da non incidere negativamente sulla conformità della struttura organizzativa della società consacrata nello statuto vigente, al tipo legale inderogabilmente voluto dal legislatore, indipendentemente dalla considerazione che si tratti di ipotesi testuale di nullità oppure annullabilità. Il controllo sostanziale di legalità deve, dunque, essere limitato ad un esame di carattere documentale, rigorosamente alieno da ogni giudicato di merito e finalizzato a verificare la conformità dell’atto al modello legale di riferimento. Si tratta di una verifica di conformità al modello legale di riferimento che prescinde dalla tradizionale distinzione tra vizi negoziali, in termini di nullità o di annullabilità, da cui l’atto può essere affetto. Rientra nel perimetro di controllo preventivo che il notaio è chiamato ad esercitare, oltre ai profili contenutistici della delibera, anche la conformità alla legge del suo procedimento formativo, avendo il notaio, nella sua funzione di filtro preventivo, il dovere di rifiutarsi di iscrivere nel registro delle imprese deliberazioni assunte in assenza delle condizioni procedurali di legge, ogniqualvolta il vizio emerga in modo palese dagli eventi assembleari che il notaio ha verbalizzato, senza che sia a tal fine necessaria alcuna indagine extra-assembleare.

Il controllo preventivo sugli atti societari -dunque- si estende al procedimento e non si limita al contenuto dell’atto; nella medesima chiave, non può fermarsi a rilevare i soli vizi che determinano la nullità della deliberazione; e, quindi, se la si vuole guardare da un differente punto d’osservazione, deve accertare anche l’eventuale violazione di norme poste a tutela del solo interesse dei soci.

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Delega di voto: conflitto di interessi del delegato
In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio...

In caso di conflitto di interessi fra socio e società, qualora il socio confliggente sia stato delegato da altro socio ad esprimere il voto in assemblea, la situazione di conflitto che lo riguarda non è estensibile aprioristicamente al rappresentato, ma soltanto allorché si accerti in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario, presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse - non personale ma quale componente della collettività - e l'abbia ritenuto conforme a quello portato dal delegato.
Il conflitto di interessi tra delegante e delegato è disciplinato dalle regole sulla rappresentanza, che consentono solo al primo di dolersene (e non anche a terzi: cfr. artt. 1394 e 1395 c.c.). Tale conflitto va quindi tenuto distinto da quello regolato dall’art. 2373 c.c., a norma del quale la delibera è annullabile su richiesta del socio assente/dissenziente/astenuto, quando è stata adottata con il voto determinante «di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società».

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Sull’invalidità della delibera di approvazione del bilancio
In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, la difformità tra il numero di dipendenti emergente dalla...

In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, la difformità tra il numero di dipendenti emergente dalla nota integrativa e quello risultante dalla visura camerale è, notoriamente, una circostanza fisiologica in ragione del fatto che il primo dato include, in genere, alcune tipologie di lavoro dipendente che, invece, non vengono considerate nella visura camerale riportante il mero dato acquisito dall’INPS.

 

La mancata conclusione dell’operazione a normali condizioni di mercato costituisce un requisito essenziale previsto dall’art. 2427, co. 1, n. 22 bis c.c. ai fini dell’inserimento in nota integrativa dell’operazione come realizzata tra parti correlate.

 

L’apposizione a carico della società di spese personali degli amministratori non rileva ai fini della correttezza dell’impugnato bilancio, atteso che essa potrebbe costituire, al più, una questione valutabile ai fini di un’eventuale declaratoria di responsabilità, per mala gestio, degli amministratori infedeli.

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Socio moroso e contenuto del divieto di voto
Il divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci va inteso come divieto di votare in assemblea...

Il divieto per il socio moroso di partecipare alle decisioni dei soci va inteso come divieto di votare in assemblea e, di concorrere, dunque, in tal modo all’adozione della delibera assembleare e non anche come divieto di partecipare alla stessa; l’uso del termine “decisioni” inteso come delibere dell’assemblea e non come assemblea si ricava dalla lettura dell’art. 2479 ter c.c. in materia di invalidità delle decisioni dei soci, vizio che riguarda il deliberato dell’assemblea e non certo la costituzione del consesso assembleare, dunque la partecipazione stessa all’assemblea. Pertanto, il socio moroso va considerato ai fini del quorum costitutivo dell’assemblea, conservando egli il diritto di intervenirvi, così come tutti gli altri diritti amministrativi, riferendosi, dunque, il divieto solo alla possibilità di concorrere alla decisione con il proprio voto.

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Qualifica di delibera e impugnazione del socio della delibera sostitutiva di approvazione del bilancio
Va dichiarata improponibile l’azione di annullamento proposta avverso la decisione assembleare mediante la quale non venga assunta nessuna decisione oppure...

Va dichiarata improponibile l’azione di annullamento proposta avverso la decisione assembleare mediante la quale non venga assunta nessuna decisione oppure ne venga disposto il mero rinvio. Invero, tali decisioni, essendo prive di contenuto deliberativo, non possono essere qualificate come vere e proprie “delibere” e non sono, pertanto, soggette alla disciplina prevista dal codice civile in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari.

Nel caso in cui il socio di una società di capitali impugni una delibera di approvazione di un determinato bilancio e venga successivamente emanata la delibera sostitutiva avente ad oggetto l’approvazione dello stesso bilancio d’esercizio, se avverso la nuova deliberazione sia stata proposta un’autonoma impugnazione da parte dello stesso socio per le medesime ragioni, occorre tener conto, ai fini dell’accertamento dell’interesse ad agire del socio in ordine alla prima impugnazione proposta, del principio di continuità dei bilanci e degli effetti della dichiarazione di nullità della delibera di approvazione del bilancio previsti  dall'art. 2434-bis, co. 3, c.c.

Invero, posto che in caso di annullamento della delibera sostitutiva di approvazione del bilancio d’esercizio l'organo gestorio è comunque tenuto a rifare quello precedentemente impugnato (riavviando il procedimento di cui all'art. 2429 c.c.) e ad adeguare quello dell'esercizio durante il quale è intervenuta la decisione ai criteri e dettami offerti dalla sentenza di annullamento, ne consegue che nel giudizio d’impugnazione della prima deliberazione va rilevata l’insussistenza dell’interesse ad agire del socio ad esperire l’impugnativa, atteso che tale interesse deve sussistere ed essere valutato non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al momento della decisione.

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Abuso di maggioranza e delibera di aumento di capitale mediante compensazione con crediti da finanziamento soci
Non integra un’ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei...

Non integra un'ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei soci di maggioranza e da questi sottoscritta mediante compensazione con crediti da finanziamento soci, qualora l'operazione sia sorretta da un apprezzabile interesse sociale, quale il rafforzamento della struttura patrimoniale della società in vista di futuri investimenti o per migliorare l'affidabilità creditizia nei confronti del sistema bancario. La conseguente diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, che non abbiano esercitato il proprio diritto d'opzione, costituisce una mera conseguenza della loro scelta e non un danno ingiusto, quando non sia provato che la delibera sia stata assunta al solo scopo di lederne i diritti e in assenza di un reale interesse per la società.

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Abuso del diritto e conflitto di interessi nell’aumento del capitale sociale
Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione...

Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della società. La conversione del credito, da finanziamento in capitale di rischio, determina un incremento del patrimonio netto della società, sicché l'operazione concorre alla protezione degli interessi dei creditori e non risulta contraria all’interesse della società o dei terzi.

L’annullamento della delibera assembleare per abusivo esercizio del diritto di voto può essere pronunciata in due ipotesi alternative. La prima è quella in cui la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservita al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale. La seconda si realizza quando l'esercizio del diritto di voto è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.

La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter, comma 2, c.c. presuppone che: (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società; (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.

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Interesse ad agire nell’impugnazione di delibere assembleari
L’interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d’ufficio da parte del giudice, in ordine all’idoneità della pronuncia richiesta a...

L'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, e quindi la sussistenza di un interesse concreto ed attuale. Ciò vale anche con riguardo all'azione di accertamento della nullità di delibere assembleari, disciplinata dagli artt. 1421 - 1423 cod. civ. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2379 cod. civ. Anche tale azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l'interesse in questione, oltre a dovere essere concreto ed attuale, deve riferirsi specificamente all'azione di nullità, e non può identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore.

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Aumento di capitale e irrilevanza del conflitto d’interessi del socio opponente
Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente...

Non è impugnabile ai sensi dell’art. 2373 c.c. la deliberazione negativa sull’aumento di capitale quando il voto del socio asseritamente in conflitto di interessi non sia stato determinante ai fini del risultato, poiché, anche scomputandolo, la proposta non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza richiesta dalla disciplina emergenziale di cui all’art. 44 d.l. 76/2020, conv. l. 120/2020. Non integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede il voto contrario del socio all’aumento di capitale qualora la relativa spesa comporti un sacrificio economicamente apprezzabile e manchi un obbligo giuridico a sostenerla, né è abusivo il voto volto all’escussione di un credito il cui carattere usurario non sia manifesto.

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Scioglimento anticipato e limiti all’abuso della regola di maggioranza
Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni...

Lo scioglimento della società per deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2484, n. 6, c.c. non richiede la sussistenza delle condizioni previste dai nn. 2 e 3 della medesima norma, trattandosi di un atto volontario dell’assemblea che esprime la scelta della società di porsi in liquidazione, senza necessità di accertare una paralisi societaria o l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. L’invalidità della deliberazione è configurabile solo ove essa sia adottata con abuso della regola della maggioranza, inteso come esercizio del potere volto a perseguire esclusivamente finalità personali e divergenti dall’interesse sociale. Non ricorre abuso quando la messa in liquidazione è deliberata con il voto anche di soci non coinvolti nel conflitto interno, non determina vantaggi fraudolenti per i soci di maggioranza e non preclude la proposizione di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.

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