Con l’art. 2381 c.c. il legislatore lascia all’autonomia statutaria o, in alternativa, all’assemblea dei soci il potere di articolare variamente l’organizzazione del consiglio di amministrazione al fine di renderlo aderente alle esigenze delle singole realtà imprenditoriali ed all’adeguata valorizzazione delle specifiche competenze dei singoli. L’istituto della delega risponde proprio a tali esigenze, e in particolare, ad istanze di efficienza nell’adempimento della prestazione gestoria in quanto consente all’organo collegiale di attribuire alcune funzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più consiglieri operativi, senza peraltro, che ciò importi il venire meno del ruolo apicale del consiglio essendo comunque salvaguardate le prerogative dell’organo collegiale. E’, però, da rilevare che la summenzionata disposizione normativa (art. 2381 c.c.) prevede altresì che il Consiglio di amministrazione possa impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Il che implica che il conferimento della delega non elimina il ruolo di preminenza del plenum: il consiglio, infatti, può in ogni momento modificare il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega e può arrivare a revocarla, fermo restando la sussistenza di una valida ragione.
La sussistenza di un significativo contrasto in punto di scelte gestorie tra l’amministratore delegato ed altri componenti del Consiglio di amministrazione consente di ritenere integrata la giusta causa di dimissioni da parte del primo qualora tale contrasto sfoci in episodi in grado di minare notevolmente, se complessivamente valutati, la fiducia della struttura societaria nei confronti dell’amministratore delegato, di modo che l’effettivo perseguimento degli obiettivi sottesi alla delega conferita ne risulti gravemente compromesso. Sotto un profilo più generale, va, poi, rilevato che nessuna specifica disposizione normativa, né alcun orientamento consolidato, richiede espressamente una stretta aderenza tra le dimissioni e le sue cause: la valutazione della sostenibilità del “nesso eziologico” va, al più, valutata in concreto assumendo quali parametri di riferimento il principio di ragionevolezza, il criterio della buona fede e quello della proporzionalità.
Il dovere di predisporre assetti interni organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa ex art. 2381, co. 5 c.c. è chiaramente finalizzato alla tempestiva verifica dei sintomi di crisi dell’impresa e alla tempestiva adozione degli interventi di rimedio; non si tratta, però, di un obbligo astratto o che risponde a parametri predeterminati, in quanto assume rilevanza in tal senso la valutazione del concreto contesto societario (in considerazione della struttura, tipologia di attività, complessità della organizzazione e delle attività svolte, aree di competenza e numero di personale dipendente) e della effettiva individuazione di carenze che abbiano ragionevolmente posticipato l’emersione del dissesto.
In ogni caso, l’esame sulla esistenza di assetti adeguati non può essere svincolato dalle conseguenze pregiudizievoli connesse alla violazione di tale obbligo; questo significa che la mancata allegazione di alcun danno specifico e conseguente conduce a ritenere infondato l’addebito di responsabilità: non è, dunque, sufficiente attestare la mancata adozione dell’assetto interno adeguato ma occorre anche individuare le eventuali conseguenze pregiudizievoli (connesse o derivanti da tale mancanza o omissione) e/o, comunque, precisare in quale modo, e con quali accorgimenti gli assetti interni sarebbero stati più adeguati o la crisi dell’impresa rilevata più tempestivamente.
Il conferimento a tutti gli amministratori, presidente compreso, disgiuntamente tra loro, di ampie deleghe di ordinaria e straordinaria amministrazione non viola la disposizione di cui all’art. 2381, co. 3 c.c. là dove demanda al consiglio di amministrazione il controllo sull’operato degli amministratori delegati. A tal proposito, basti osservare che la norma non impone la composizione “mista” del consiglio, composto da amministratori delegati e da amministratori privi di deleghe e che il CdA, come organo collegiale, non perde la sua autonomia né i suoi poteri di impulso e controllo sull’attività dei suoi delegati per il fatto di essere composto unicamente da AD.
Inoltre, al fine di valutare se il Consiglio abbia o meno svolto attività di controllo della gestione posta in essere dagli amministratori delegati (nell’esercizio delle rispettive deleghe), non è sufficiente in linea teorica la presenza di un gran numero di deleghe come causa idonea ad escludere l’intervenuto controllo del CdA ma occorre considerare anche la modalità operativa e di funzionamento dell’Organo gestorio, nonché l’esistenza, la tipologia e la periodicità dei flussi informativi sulla gestione delegata intercorrente tra Amministratori Delegati e Consiglio di Amministrazione.
L’operato degli amministratori di società di capitali in relazione agli atti di gestione compiuti deve essere valutato mediante l’analisi del percorso valutativo, dei processi motivazionali seguiti per la pianificazione e la programmazione dell’attività di impresa; e perché sia censurabile sotto il profilo della corretta gestione si deve avere riguardo alla diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, all'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. La valutazione in tal senso deve essere fatta con una analisi ex ante, ovvero in considerazione della situazione giuridica, economica ed informativa esistente al momento del compimento degli atti e non può limitarsi ad una mera e semplicistica valutazione operata ex post in base ai risultati negativi della attività svolta, con la conseguenza che non sono imputabili i risultati o scenari imprevedibili e non pronosticabili. L’importante è poi che una volta raggiunti esiti negativi e risultati di un certo tipo gli amministratori si siano attivati tempestivamente per rilevare la crisi ed adottare la soluzione di gestione adeguata alla stessa e di tutela del patrimonio della società e degli interessi dei creditori.
La rinuncia incondizionata e illimitata del presidente del C.d.A di una S.p.A. ad ogni forma di compenso, avvenuta all’atto dell’accettazione della carica, ricomprende anche le funzioni espletate a seguito di un successivo legittimo conferimento di deleghe da parte del C.d.A., e ciò a prescindere dall’indubbio maggior impegno che il loro svolgimento possa richiedere, posto che il C.d.A. non ha ampliato le attribuzioni del presidente, ma ha semplicemente elencato e indicato le deleghe presidenziali.
Va, quindi, escluso che per gli incarichi affidatigli dal C.d.A. possa essere riconosciuto alcun compenso alla luce della rinuncia dallo stesso espressamente manifestata in quanto i “nuovi poteri” conferiti al presidente del C.d.A. rientrano pienamente nell’ambito delle funzioni gestionali che costituiscono prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo, pienamente delegabili al presidente.
La legittimazione a impugnare le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto è riservata, oltre che al collegio sindacale, ai soli amministratori “assenti o dissenzienti”, previsione questa che è in genere intesa in senso restrittivo e non comprende l’amministratore presente, che ha manifestato la propria astensione dal voto. Il fondamento dell’impugnazione non consiste, tuttavia, nella generica contrarietà a legge o statuto della deliberazione, ma nella violazione dell’art. 2391 co. 3 c.c. che riguarda l’invalidità delle delibere che siano state adottate nella “inosservanza di quanto disposto nei due precedenti commi” o “con il voto determinante dell’amministratore interessato”, qualora possano “recare danno alla società”.
In relazione al diritto al compenso del professionista nei confronti della società, non può essere fatto valere il termine prescrizionale breve di 3 anni previsto dall'art. 2956, c. 1, n. 2, c.c. per i "compensi dell'opera prestata" trovando invece applicazione il termine prescrizionale di 5 anni di cui dall'art. 2949 c.c. per tutti i diritti che "derivano dai rapporti sociali", sempreché la società sia iscritta al Registro delle Imprese.
La proposizione dell’azione di annullamento dell’atto degli amministratori da parte del socio di società di capitali presuppone che la deliberazione impugnata: conservi efficacia fino alla sua rimozione; sia non conforme a legge o statuto; e sia potenzialmente lesiva dei diritti del socio o per lui dannosa in via diretta, senza che sia altresì necessaria la verificazione di un danno effettivo. La regola per cui le limitazioni ai poteri degli amministratori, che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, non sono, anche se pubblicate, opponibili ai terzi salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, dettata in tema di società di capitali e applicabile anche alle società cooperative, opera non solo per la rappresentanza processuale, ma anche per la rappresentanza negoziale della società.
Nei rapporti tra il collegio sindacale, gli amministratori dissenzienti ed i soci, ovvero nei rapporti sociali, il termine per impugnare la delibera del consiglio di amministrazione decorre (immediatamente) dal momento di adozione della delibera.
Il difetto di informazione può condurre all’illegittimità della delibera del consiglio. L’art. 2381 c.c. disciplina i flussi informativi all’interno del consiglio, imponendo in capo al presidente del C.d.a., agli organi delegati e, in generale, agli amministratori il dovere di informare ed essere informati. L’obiettivo della citata disposizione è quella di consentire la trasparenza delle decisioni del consiglio e la possibilità, per ogni amministratore, di adempiere al proprio dovere di “agire in modo informato”. In relazione a questo dovere, viene conferita ad ogni amministratore la facoltà di chiedere agli organi delegati che vengano fornite informazioni relative alla gestione della società, anche se non è previsto per i membri del c.d.a., qualora non si ritengano sufficientemente informati, il diritto - espressamente riservato ai soci dall’art. 2374 c.c. - di ottenere il rinvio della seduta del consiglio. La differenza, che è di diritto positivo, forse, trova la sua giustificazione nel fatto che i membri del c.d.a., hanno maggiore accesso alle informazioni societarie rispetto ai soci.
Dunque, una deliberazione assunta in modo non trasparente e non informato costituisce una deliberazione che non è presa in conformità della legge ed è, quindi, annullabile.
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata. Ugualmente deve essere attratta alla medesima competenza la domanda di restituzione della società nei confronti dell'amministratore per la pretesa assenza di una causa giustificativa.
Ai sensi dell’art. 2389 c.c., qualora non sia stabilita nello statuto, la determinazione della misura del compenso degli amministratori deve essere assunta con una esplicita delibera assembleare. Ciò vale parimenti per i c.d. trattamenti di fine mandato, che vengano riconosciuti alla fine del rapporto con la società.
Il terzo comma della norma citata, nello stabilire che l’amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha, per queste, diritto ad una speciale remunerazione, fa riferimento a quelle prestazioni che esulino dal normale rapporto di amministrazione, rientrando tra le prestazioni tipiche dell’amministratore soltanto quelle inerenti all’attività di gestione ed amministrazione sociale. Lo svolgimento delle funzioni di amministratore delegato di una società per azioni non integra, di per sé, l’attribuzione di una particolare carica ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione codicistica.
La deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, con la quale viene determinato il compenso dell’organo gestorio, è affetta da radicale inefficacia; non è dunque necessario, ai fini dell’utile esperimento dell’azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima.
La clausola statutaria compromissoria, sebbene espressamente si riferisca alle delibere assembleari, va interpretata in maniera estensiva così da comprendere anche le delibere del Consiglio di Amministrazione dal momento che entrambe le tipologie di delibere, in mancanza di clausola compromissoria, sono impugnabili dal socio davanti alla autorità giudiziaria. Una diversa e restrittiva interpretazione si porrebbe come irragionevole e lesiva dei diritti del socio perché porterebbe ad un diverso regime di impugnazione delle delibere sociali.
E' valida la clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che prevede che il collegio arbitrale sia composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del circondario ove ha sede la cooperativa.
Nei rapporti interni al consiglio di amministrazione, la revoca della delega gestoria all’amministratore costituisce un atto che non può essere sindacato; se compiuto in assenza di giusta causa non ammette una tutela reale ma determina il diritto del revocato al risarcimento del danno.
Il venir meno del rapporto fiduciario fra titolare del potere di rappresentanza dell’ente e il suo vice può costituire giusta causa per la revoca dell’amministratore prevista dall’art. 2383, terzo comma, c.c., qualora la condotta del delegato si ponga in oggettivo contrasto con le linee d’azione condivise da tutto l’organo.
Nell'ipotesi in cui si preveda un meccanismo di rinnovo tacito dell'incarico attribuito all'organismo di vigilanza, la delibera consiliare di revoca (rectius, di disdetta) deve pervenire nel termine contrattualmente indicato, a pena di risarcimento del danno subito dai membri dell'OdV da computarsi nella misura del compenso che questi avrebbero percepito per l'intero periodo di carica.