La valutazione della violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dal previgente art. 2449 c.c. a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, analogamente a quanto è oggi a dirsi con riguardo al dovere di gestire la società (altro…)
Nonostante il nuovo testo dell’art. 146 l.f. non richiami più gli artt. 2393 e 2394 c.c., l’azione esercitata dal curatore fallimentare assorbe e riunisce tanto l’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, quanto l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale (altro…)
Attesa la vincolatività della scelta di agire ai sensi dell'art. 146 l.fall. a favore della società ex artt. 2392 e 2393 c.c., ovvero a favore dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., operata dal curatore fallimentare, il quale altresì soggiace agli eventuali aspetti sfavorevoli dell'azione individuata, è compito del giudice, previa (altro…)
L'individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca. (altro…)
L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità sulla base di una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, resa nell'ambito di giudizio penale, appare manifestamente infondata, alla luce dell'espressa previsione di sospensione (agli effetti civili) del decorso dei termini di prescrizione di cui all'art. 2941 n.7 c.c..
[L'amministratore che riscatta a titolo personale un'autovettura già utilizzata in leasing dalla società, dietro versamento della sola ultima rata di leasing e conseguendo un obiettivo vantaggio senza alcuna contropartita per la società amministrata, è tenuto al risarcimento dei danni].
In caso di esercizio dell'azione sociale di responsabilità (extracontrattuale) ex art. 2476, co. 6, c.c., formulata sull'assunto della deliberata proposizione da parte degli amministratori di false informazioni sulle condizioni economiche della società, tali da trarre in inganno i soci attori inducendoli alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, grava indiscutibilmente sui soci attori la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e cioè: (i) falsità delle informazioni; (ii) dolo degli amministratori; (iii) incidenza causale del lamentato falso sulle proprie decisioni di investimento.
L'illecito di false informazioni fornite ai soci presuppone anzitutto la corretta formazione del bilancio assunto a termine di confronto della asserita falsità e poi, superato tale primo passaggio, uno specifico accertamento circa il fatto che eventuali "difformità" lamentate siano riconducibili a dati "falsi" e non piuttosto a valutazioni di stima discordanti, ma comunque legittime.
Il dolo degli amministratori per false informazioni sulle condizioni della società, astrattamente passibile di prova presuntiva, non può ritenersi provato ove i soci attori non forniscano alcuna indicazione utile a individuare l'interesse proprio degli amministratori ad offrire una falsa rappresentazione delle condizioni patrimoniali della società.
L'incidenza causale delle false informazioni sulle condizioni della società in ordine alle scelte di investimento dei soci attori non può essere provata sulla base della relazione del consulente dei soci attori, priva di alcuna documentazione allegata e recante "giudizi" apodittici, in quanto formulati senza alcun riferimento a documenti contabili esaminati.
Il difetto di nomina di un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2393bis co. 4 non integra - a differenza della fattispecie dell'art. 2347 c.c. - una carenza di legittimazione attiva, ma un difetto di rappresentanza in senso processuale, che pertanto può essere sanato in corso di causa con la costituzione in giudizio del nominato rappresentante.
A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. Ne consegue che, nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato l'affidamento incolpevole del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la sua decisione di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso ha l'onere di provare non solo tale falsità, ma anche, con qualsiasi mezzo, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni.
Il curatore non è legittimato ad agire in responsabilità nei confronti degli amministratori per il danno consistente nella maturazione di interessi sui mutui che asseritamente sarebbero derivati dal ritardato accertamento di una situazione di scioglimento: trattasi infatti di danno riconducibile a danno diretto ex art. 2395 c.c. riferibile al singolo creditore, e dunque non azionabile dal curatore, posto che quest’ultimo è legittimato a tutelare i pregiudizi subiti dalla massa passiva in via globale e in senso indistinto.
Neppure può sostenersi la sussistenza del danno in relazione all’azione sociale di responsabilità, posto che la sospensione degli interessi opera solo in ambito concorsuale, e che gli interessi continuano tuttavia a correre nei rapporti debitore- creditore, come si desume dall’art. 120 l.f.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile l’intero deficit fallimentare (quale, peraltro, unilateralmente stimato dai medesimi organi della procedura che hanno avviato il giudizio) risulta ammissibile soltanto in ipotesi eccezionali di ritenuta impossibilità di ricostruire le vicende sociali per effetto di una condotta concretamente imputabile ai convenuti ovvero a causa del vero e proprio "cagionamento" dello stato di insolvenza.
Il criterio in funzione del quale si imputa a danno risarcibile la totalità dei "debiti" ammessi al passivo di formazione successiva alla data della (asserita) perdita del capitale sociale risulta sconosciuto alla giurisprudenza di legittimità ovvero alla giurisprudenza milanese.
L'inutilizzabilità di tali criteri consegue necessariamente alla scelta dell’ordinamento di ancorare ogni pretesa risarcitoria all’accertamento in concreto di un effettivo nesso di causalità immediato e diretto rispetto alla condotta oggetto di contestazione.