Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché (altro…)
La prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo espresso operato alla disciplina della responsabilità degli amministratori dall'art. 2407, co. 3, c.c., restando così superato ogni questione in ordine all’esclusione dell’applicazione ai sindaci della sospensione tassativamente prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. solo per gli amministratori che, in passato, prima della riforma del diritto societario del 2003, aveva determinato un diverso trattamento tra i componenti dei due organi nell’ipotesi in cui il danno si fosse obiettivamente verificato nella sfera giuridica della società durante la loro permanenza nella carica.
La ravvisabilità di una condotta illecita dell’organo amministrativo quale fonte del danno subito dalla società è elemento imprescindibile ai fini della configurabilità della responsabilità del collegio sindacale. Invero, il fondamento della corresponsabilità dei sindaci per la condotta illecita dannosa degli amministratori risiede nella violazione diretta dell’obbligo di vigilanza sulla gestione, che caratterizza in modo specifico l’attività dell’organo di controllo e presuppone necessariamente la ricorrenza di condotte pregiudizievoli per la società riferibili agli amministratori che l’omissione, da parte dei sindaci, di una specifica condotta imposta dagli obblighi derivanti dalla carica ha impedito di sventare.
La responsabilità dell’organo amministrativo che abbia mancato di richiamare i decimi non versati si estende anche ai sindaci, i quali sono corresponsabili del danno subito dalla società (da quantificarsi in misura corrispondente al valore nominale dei decimi non versati), laddove gli stessi, in violazione dell’art. 2407 c.c., si siano limitati a sistematici richiami formali senza adottare alcuna fattiva iniziativa per indurre gli amministratori ad adottare i rimedi prescritti dall’art. 2344 c.c.
In un giudizio avente ad oggetto (tra l'altro) la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei sindaci di società l'eccezione dell'esclusione dell'operatività della polizza ex art. 1917 c.c. per i fatti dolosi compiuti dai sindaci richiede l'assolvimento di uno specifico onere probatorio da parte dell'impresa di assicurazioni che non può consistere nella mera valutazione di particolare gravità delle condotte professionali tenute dall’assicurato.
La previsione di una clausola claims made in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per fatto dei sindaci deve ritenersi pienamente lecita, non imponendosi rispetto al singolo contratto di assicurazione un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti ai sensi dell'art. 1322, co. 2, c.c., laddove la tutela invocabile dal contraente assicurato agisce invece sul solo piano della libera determinazione del contenuto contrattuale e della "causa concreta" del contratto. La clausola in questione circoscrive infatti la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, e stabilisce quali siano, rispetto all'archetipo fissato dall'art. 1917 c.c., i sinistri indennizzabili, così venendo a delimitare l'oggetto, piuttosto che la responsabilità.
La previsione statutaria derogatoria del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c. non esaurisce l'obbligo imposto agli amministratori di S.p.A. di dichiarare il conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., il quale può sussistere anche in assenza di violazione del divieto di concorrenza, costituendo una fattispecie dal perimetro più ampio rispetto a quella di cui all'art. 2390 c.c. (altro…)
Il compenso del sindaco di S.p.A. deliberato dall’assemblea sociale per l’intera durata dell’ufficio matura, e diviene esigibile, di anno in anno, risultando in distinti diritti di credito. Ciascuno di questi soggiace alla prescrizione estintiva breve di cui all’art. 2949 c.c. pari a 5 anni, decorrente dalla chiusura dell'esercizio sociale.
La responsabilità dei sindaci per omesso controllo presuppone la mala gestio degli amministratori, anche non delegati. Questi ultimi, infatti, hanno il diritto/dovere di esigere informazioni dagli amministratori delegati, all’evenienza attivandosi con richieste di chiarimenti ed integrazioni.
L’azione di responsabilità in astratto proponibile dalla procedura fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci può articolarsi in una duplice tipologia di causae petendi: da una parte, la formulazione di addebiti specifici, ad esempio l’avventatezza (altro…)
Il debito per il quale si deve provvedere all’accantonamento a fondo per rischi o oneri deve essere certo o probabile nella sua esistenza. Non si può pertanto ritenere che la sola pendenza di un procedimento civile avente ad oggetto l’accertamento del credito altrui (altro…)
Qualora, unitamente all'azione di responsabilità contro gli amministratori di una società di capitali, venga proposta azione di responsabilità contro i componenti del collegio sindacale per non aver vigilato sui primi, le cause (altro…)
L’azione di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci di una società per la causazione e l’aggravamento del dissesto di quest’ultima presuppone l’esatta identificazione delle condotte (attive od omissive) compiute (altro…)
I sindaci sono responsabili ai sensi dell’art. 2407 co. 2 c.c. qualora, pur essendo consapevoli dello stato di grave tensione finanziaria della società, di alcune irregolarità gestionali e contabili imputabili all'organo amministrativo (altro…)