In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale), ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e, dunque, anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori riveste carattere solidale nei confronti di questi ultimi.
In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell'art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025).
In materia di assicurazione della responsabilità civile, si distinguono le cd. “spese di soccombenza” - ossia quelle che l’assicurato è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, rientranti nell’obbligazione principale prevista dal primo comma dell'art. 1917 c.c. - e le cd. “spese di resistenza”, ossia quelle sostenute per resistere alla pretesa azionata, rientranti nell’obbligazione accessoria prevista dal terzo comma del medesimo articolo. L’assicurato ha dunque diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore sia delle prime - entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito –, sia delle seconde – in tal caso anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., poiché, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio (1914 c.c.) in quanto sostenute per un interesse comune all'assicurato e all'assicuratore.
La limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci introdotta dalla novella dell’art. 2407 c.c. non ha efficacia retroattiva e non si applica ai fatti dannosi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. In difetto di una espressa previsione legislativa di retroattività, la disciplina sopravvenuta non può incidere su diritti risarcitori già sorti e perfezionatisi sotto il vigore della normativa precedente, poiché l’applicazione retroattiva determinerebbe una riduzione ex post della tutela risarcitoria spettante per fatti illeciti già verificatisi.
In presenza di polizze di responsabilità civile strutturate secondo il modello “claims made”, la copertura assicurativa opera nei limiti temporali e oggettivi previsti dal contratto e resta esclusa per le richieste di risarcimento relative ad attività o incarichi non ricompresi nella polizza ovvero cessati al momento della stipulazione della stessa, qualora il testo contrattuale preveda espressamente tale limitazione.
Deve essere affermata la responsabilità dei sindaci che non abbiano rilevato tempestivamente l'illiceità di un'operazione che presenti significativi elementi di anomalia (quali, nella specie, l'estraneità all'oggetto sociale, la realizzazione in prossimità della chiusura dell’esercizio di imposta e non corredata da idonea documentazione e dalla prova dell’avvenuto pagamento).
Con riferimento al riparto dell’onere della prova, qualora il creditore agisca in giudizio nei confronti del debitore, sia per l’adempimento del contratto che per la risoluzione ed il risarcimento del danno, il creditore deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento [nel caso di specie, un sindaco agiva in giudizio nei confronti della società per ottenere il pagamento delle competenze maturate ed il titolo consisteva nella nomina assembleare con determinazione del compenso].
Al sindaco in regime di prorogatio non spetta alcun compenso per l’attività svolta durante tale periodo. Ciò, innanzitutto, per via delle difficoltà che vi possono essere nel dare provare della attività effettivamente svolta dal singolo nel periodo successivo alla scadenza del suo mandato e fino alla nomina del nuovo sindaco. A sostegno, inoltre, vi sono ragioni di coerenza del sistema, il quale, ex art. 2400, comma 1, c.c., prevede un fisiologico e limitato periodo di prorogatio dopo lo svolgimento dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Pertanto, la remunerazione dell’attività svolta dall’organo di controllo dopo la scadenza del suo mandato deve considerarsi - nei casi di prorogatio limitata ad un periodo naturale e contenuto - già compresa nella previsione relativa al compenso annuale fissato ab origine dall’assemblea dei soci in sede di nomina.
E' legittima la compensazione tra il credito del sindaco unico al compenso ed il credito della società derivante dal godimento del sindaco di un bene aziendale. Tale accordo, pur non potendo modificare né sostituire quanto stabilito dall’assemblea dei soci in merito al compenso dovuto, può tuttavia incidere sulla determinazione del quantum effettivamente dovuto al sindaco.
I doveri di controllo imposti ai sindaci sono contraddistinti da particolare ampiezza e si estendono a tutta l’attività sociale in funzione della tutela e dell’interesse dei soci e di quello concorrente dei creditori sociali e si concretizzano nel controllo dell'amministrazione della società, nella vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e nell'osservanza delle norme poste per la valutazione del patrimonio sociale (cd. responsabilità concorrente con gli amministratori). Il sindaco, dunque, non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera "posizione di garanzia": ai fini dell'esonero dalla responsabilità, è necessario che egli abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge. Da un lato, solo un più penetrante controllo, attuato mediante attività informative e valutative - in primis, la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c. - può dare concreto contenuto all'obbligo di tutela degli essenziali interessi affidati al collegio sindacale, cui non è consentito di rimanere acriticamente legato e dipendente dalle scelte dell'amministratore, quando queste collidano con i doveri imposti dalla legge, al contrario avendo il primo il dovere di individuarle e di segnalarle ad amministratori e soci, non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive necessarie. Dall'altro lato, il sindaco dovrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dall'ordinamento, come i reiterati inviti a desistere dall'attività dannosa, la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c. (ove omessa dagli amministratori, o per la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate), i solleciti alla revoca delle deliberazioni assembleari o sindacali illegittime, l'impugnazione delle deliberazioni viziate, il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ex art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c. o all'autorità giudiziaria penale, ed altre simili iniziative.
Il collegio sindacale risponde, oltre che del danno arrecato dai suoi componenti alla società e al ceto creditorio a causa della violazione dei loro doveri o dal loro non diligente adempimento, anche – come espressamente previsto dall’art. 2407, co. 2, c.c. – in solido con gli amministratori per gli illeciti commessi da questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità ai loro obblighi.
Il collegio sindacale, qualora rilevi, ai sensi dell'art. 2407 c.c., un abusivo ricorso alla procedura di concordato preventivo – per l’assenza di reali prospettive di riuscita di un piano di concordato –, è onerato di sollevare la questione all'interno della società e di adottare conseguenti iniziative, da ultimo il ricorso alla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.; diversamente operando, risponde in solido con gli amministratori.
Il ricorso abusivo al concordato preventivo avviene quando esso è unicamente volto a posticipare fraudolentemente il fallimento o l’adempimento agli obblighi conseguenti al verificarsi di una causa di scioglimento. Tale abusività pertiene alla condotta e allo stato soggettivo dell’organo amministrativo, che tale concordato presenta. Il concorso omissivo dei sindaci nella prosecuzione abusiva dell’attività mantiene il suo carattere colposo: infatti l’omissione è concettualmente compatibile con il dolo nella sola forma del dolo eventuale. Il ricorso abusivo alla procedura non è tale da determinare un autonomo danno, rispetto a quello derivante dalla pura e semplice continuazione dell’attività. Tale abuso invece rileva quale circostanza che rende irrilevante il beneficio di cui all’art. 182 sexies l.fall. e la sospensione degli obblighi conseguenti alla perdita di capitale. Ove il ricorso all’istituto sia abusivo, infatti, i benefici formalmente assicurati dalla disciplina di esso non rilevano a sollevare gli amministratori dal mancato assolvimento a tali obblighi, in quanto tali benefici sono stati ottenuti contra legem.
L'obbligazione risarcitoria solidale degli amministratori e dei sindaci può soggiacere a fatti estintivi, che operano secondo le regole ordinarie. La transazione relativa alla sola quota di responsabilità dei soggetti transigenti (ad esempio, dei soli amministratori) scioglie la solidarietà limitatamente a tali soggetti, lasciando intatta la responsabilità degli altri; sia tale transazione novativa o non novativa, essa opera solo sulla quota.
La prescrizione quinquennale dell’azione sociale di responsabilità verso il collegio sindacale decorre dal momento in cui la società – i suoi amministratori – è stata posta a conoscenza o è stata in grado di conoscere o avrebbe dovuto conoscere, operando con diligenza, l'effetto lesivo dei singoli atti o delle omissioni dei sindaci, costituenti ad esempio il mancato controllo o la mancata reazione rispetto a condotte gestorie indebite degli amministratori.
L’annullamento della delibera del CdA con cui viene deliberata illegittimamente la revoca del sindaco ha efficacia ex tunc, con la conseguenza che il sindaco deve essere considerato come mai cessato dalla propria carica. Ai fini del risarcimento del danno, il tribunale deve valutare se il sindaco avrebbe comunque proseguito nella sua attività per il tempo previsto fino alla scadenza, maturando pertanto il relativo compenso, nonché la sussistenza di una chance di essere riconfermato e, infine, valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno all’immagine.
La responsabilità dei sindaci presuppone che: (i) gli amministratori abbiano posto in essere un comportamento illecito; (ii) da tale comportamento sia derivato un danno; (iii) i sindaci, in violazione degli obblighi imposti a loro carico, non abbiano vigilato con professionalità e diligenza; (iv) sussista una relazione di causa-effetto tra la mancata vigilanza dei sindaci o il loro comportamento negligente e il danno. La responsabilità dei sindaci, anche nell’ipotesi in cui essa sia concorrente rispetto a quella degli amministratori, non costituisce una responsabilità indiretta, ma una responsabilità per fatto proprio consistente nella violazione del dovere di vigilare diligentemente sull’operato degli amministratori (responsabilità per culpa in vigilando). I sindaci rispondono, infatti, non per il fatto in sé che il danno sia stato dagli amministratori cagionato, ma solo in quanto sia configurabile, a loro carico, la violazione di un obbligo inerente alla loro funzione e, in particolare, dell’obbligo di vigilare sull’amministrazione della società con la diligenza richiesta dall’art. 2407, co. 1, c.c., di denunziare le irregolarità riscontrate e di assumere le iniziative sostitutive o conseguenti. La responsabilità dei sindaci è, quindi, limitata ai danni derivanti da quegli illeciti che avrebbero potuto o dovuto impedire esercitando, in maniera diligente, il loro controllo e, per converso, è esclusa per i danni, derivanti da comportamenti degli amministratori che, vigilando con professionalità e diligenza, non avrebbero comunque in alcun modo potuto evitare.
Nel caso di fallimento della società ovvero di assoggettamento della stessa a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, la legittimazione esclusiva all’esercizio dell’azione di cui all’art. 2394 c.c. è, dal successivo art. 2394 bis c.c., affidata rispettivamente al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Con tale scelta, il legislatore ha inteso rimarcare la parità di condizioni dei creditori sociali in conseguenza dell’assoggettamento della società a procedure concorsuali. Parimenti, l’art. 2497, co. 4, c.c. prevede che nel caso di fallimento di società soggetta a direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore. Da ciò e dalla considerazione di ordine generale per cui la legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione, deve sussistere e permanere per l’intera durata del procedimento discende che anche nel caso in cui il fallimento della società intervenga nella pendenza del giudizio già promosso dal creditore sociale ex artt. 2394 e 2407 c.c., unico soggetto legittimato a promuovere e coltivare dette azioni, a tutela della massa dei creditori, è il curatore; per modo che deve pervenirsi indefettibilmente alla declaratoria della improcedibilità dell’azione ex artt. 2394 e 2407 c.c. coltivata dal singolo creditore pur dopo l’apertura della procedura concorsuale a carico della società debitrice.
La causa di decadenza dalla carica di sindaco prevista dall’art. 2405 c.c. ha carattere sanzionatorio e, come le altre cause di decadenza ordinaria sancite dall’art. 2399 c.c., opera di diritto e automaticamente al verificarsi dell’assenza ingiustificata del sindaco anche a una sola assemblea dei soci, senza che possano rilevare giustificazioni successive ove la natura dell’impedimento non sia tale da escludere la possibilità di comunicazione prima dell’assemblea. La deliberazione dell’assemblea che riconosce il verificarsi della causa di decadenza, necessaria per la conseguente formalità di iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica e per la sostituzione del sindaco decaduto, ha mera efficacia dichiarativa della cessazione dalla carica.
Il sindaco che non partecipa all’assemblea è tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sempre che la natura dell’impedimento sia tale da consentirgli la comunicazione prima dell’avvio dei lavori dell’assemblea, in modo tale da porre il consesso nelle condizioni di regolarsi di conseguenza ove l’impossibilità dell’organo di controllo di assistere alla riunione sia ritenuta preclusiva di un’adeguata trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma occorre comunque che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, il che implica la sussistenza e l’individuazione di anomalie, se non di macroscopiche violazioni, che avrebbero imposto ai sindaci un’azione di informazione ed eventualmente di contrasto.