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Corte di Cassazione, 27 Giugno 2026, n. 22070/2026

Estensione del termine di prescrizione lungo da reato ai sindaci anche se non imputati

Corte di Cassazione, 27 Giugno 2026, n. 22070/2026
Estensione del termine di prescrizione lungo da reato ai sindaci anche se non imputati

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell’art. 2947, comma 3, c.c. (secondo il quale, se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile) si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile (nella specie, l’amministratore che ha ricevuto un pagamento preferenziale), ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta e, dunque, anche nei confronti dei sindaci, la cui responsabilità per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori riveste carattere solidale nei confronti di questi ultimi.

In tema di responsabilità dei sindaci, la norma contenuta nell’art. 2407, comma 2, c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 35 del 2025, non ha natura processuale e non si applica, pertanto, ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025).

In materia di assicurazione della responsabilità civile, si distinguono le cd. “spese di soccombenza” – ossia quelle che l’assicurato è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, rientranti nell’obbligazione principale prevista dal primo comma dell’art. 1917 c.c. – e le cd. “spese di resistenza”, ossia quelle sostenute per resistere alla pretesa azionata, rientranti nell’obbligazione accessoria prevista dal terzo comma del medesimo articolo. L’assicurato ha dunque diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore sia delle prime – entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito –, sia delle seconde – in tal caso anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma 3, c.c., poiché, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel genus delle spese di salvataggio (1914 c.c.) in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato e all’assicuratore.

Data Sentenza: 27/06/2026
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Pazzi
Relatore: Paola Vella
Registro: RG 14846 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/07/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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