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Corte di Cassazione, 26 Dicembre 2025, n. 34221/2025

Acquisto di buona fede di pacchetto azionario e natura dei dividendi azionari

Corte di Cassazione, 26 Dicembre 2025, n. 34221/2025
Acquisto di buona fede di pacchetto azionario e natura dei dividendi azionari

Deve ritenersi ammissibile un intervento adesivo dipendente, ove sussista un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del giudicato. L’intervento adesivo dipendente è caratterizzato dall’interesse che muove il terzo ad impedire che si ripercuotano nella sua sfera giuridica conseguenze dannose in caso di sconfitta della parte adiuvata (effetti indiretti o riflessi del giudicato), e tale interesse che muove il terzo va ravvisato – quantunque nel processo in cui il terzo interviene non venga direttamente in discussione un suo diritto – nella misura in cui la decisione resa inter partes verrebbe indirettamente ad incidere nella sua sfera giuridica, privandolo della possibilità di esercitare in avvenire i suoi diritti nelle stesse condizioni favorevoli in cui avrebbe potuto farlo se la parte, alla quale è legata la sua posizione giuridica, fosse uscita vittoriosa dalla lite.

Alla luce dei principi di cui all’art. 1147 c.c., è in buona fede il possessore che ha acquistato la materiale disponibilità del bene, ignorando di ledere l’altrui diritto, purché la sua ignoranza non dipenda da colpa grave. In materia di possesso la buona fede si presume, ancorché si tratti di una presunzione iuris tantum, e conseguentemente grava su chi contesti la buona fede del possessore l’onere di provarne la mancanza; inoltre, non occorre che la buona fede perduri per tutto il tempo del possesso, essendo sufficiente che vi sia al momento dell’acquisto.

I dividendi non sono conseguenza dell’utilizzo della res, ma rappresentano il portato di un’attività economica di produzione e scambio di beni e servizi e sono conseguiti in tanto in quanto vengano ottenuti utili nell’esercizio dell’attività d’impresa, che poi la società decida di distribuire. Gli utili (o dividendi) da distribuire ai soci rappresentano le eccedenze del patrimonio netto della società rispetto al capitale sociale iniziale. Conseguentemente, non maturano automaticamente, sicché non possono considerarsi come un corrispettivo del godimento di capitali da parte di terzi (art. 820 comma 3° c.c.), anche perché la distribuzione è deliberata dall’assemblea e non esiste un diritto all’ottenimento degli utili, se non di quelli la cui misura sarà stabilita appunto dall’assemblea stessa. In caso di rivendica delle azioni non può dunque trovare applicazione l’art. 1148 c.c.

Data Sentenza: 26/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lorenzo Orilia
Relatore: Mauro Mocci
Registro: RG 17188 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/07/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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