Qualunque sia la connotazione legale della responsabilità invocata in un’azione risarcitoria (se cioè, per inadempimento di una preesistente obbligazione fra danneggiante e danneggiato ovvero, in assenza di quella, ex lege aquilia), la struttura della fattispecie postula che tra la condotta inadempiente o contra ius addebitata al danneggiante e il danno patito dal danneggiato deve sussistere un nesso di causalità, sia pur adeguata e di carattere probabilistico, tale per cui sia allegato, e dimostrato, dall’attore (su cui incombono entrambi detti oneri) che la condotta commissiva od omissiva del convenuto sia stata, se non causa determinante, quantomeno concausa efficacemente concorrente della lesione subita nella propria sfera giuridico-economica. In presenza di un allegato concorso causale, se non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative, il giudice deve comunque stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, trova applicazione il principio generalissimo dettato dall’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento in forza della riconducibilità a tutte di quest’ultimo: salvo che, in concreto, si verifichi l’esclusiva efficienza causale di una di esse [nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda dell’investitore che aveva confessoriamente dichiarato in un separato giudizio di essersi determinato all’acquisto delle azioni in ragione degli stretti rapporti con alcuni amministratori dell’emittente e delle rassicurazione e sollecitazioni ricevute dagli stessi].
La responsabilità degli amministratori della società emittente e dei revisori legali dei conti per il danno derivato, ai soci ed ai terzi, dall’inadempimento ai loro doveri è solidale. Nel particolare caso in cui l’incarico di revisione sia stato svolto da una società, anche la responsabilità delle persone fisiche rileva, essendo queste tenute in solido – con la medesima – al risarcimento verso la società revisionata ed i terzi danneggiati, sebbene «entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato».
Nel caso di azione dell'investitore volta ad ottenere il risarcimento del danno per perdita dell’investimento compiuto confidando nella veridicità dei dati risultanti da bilancio, la transazione intervenuta tra l'investitore medesimo e la società emittente determina potenzialmente l’estinzione del debito risarcitorio gravante sui revisori, potendo questi approfittare, in via potestativa, dell’effetto liberatorio di cui all’art. 1304 comma 1 c.c. Infatti, la transazione relativa all’intero debito solidale – e non solo alla quota del singolo – estende i suoi effetti anche ai condebitori che siano rimasti estranei all’accordo e che abbiano dichiarato di approfittare dell’effetto liberatorio; gli unici presupposti per l’esercizio del diritto sono, dunque, il vincolo solidale dal lato passivo dell’obbligazione e la natura «tombale» della transazione, che deve necessariamente avere ad oggetto l’intero debito.
Ai sensi dell'art. 2399 c.c. deve ritenersi vietata la nomina a sindaco di soggetti che abbiano rapporti patrimoniali diretti o indiretti con la società o con altre società controllate o facenti parte del medesimo gruppo. Deve altresì ritenersi incompatibile il sindaco che partecipi ad un’associazione professionale che svolga prestazioni di consulenza alla società. (altro…)
In caso di avvio della procedura di risoluzione di un ente creditizio in default ex d. lgs. n. 180/2015, l’Autorità di risoluzione ha il potere di azzerare il valore nominale delle azioni emesse dall’ente, senza che questo determini anche l’azzeramento degli obblighi risarcitori (altro…)
La valutazione della violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni previsto dal previgente art. 2449 c.c. a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, analogamente a quanto è oggi a dirsi con riguardo al dovere di gestire la società (altro…)
Al fallimento della società che agisce per la responsabilità della società di revisione non può essere opposta la clausola del contratto di incarico di revisione che determina una deroga alla giurisdizione competente.
Il curatore fallimentare è legittimato attivo rispetto all'azione di responsabilità nei confronti del revisore secondo quanto risulta dalla lettura complessiva degli articoli 2394, 2394 bis, 2407 e 2409 sexies c.c.
Non può essere imputata al revisore che abbia espresso un giudizio di impossibilità di esprimere un giudizio, la responsabilità per la continuazione dell'attività della società revisionata. Il revisore non è infatti né l'amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell'obbligo di gestire la società in stato di scioglimento esclusivamente secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di determinare la messa in liquidazione della società, né un soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409 c.c., né soggetto che abbia il potere di innescare una procedura concorsuale, sicché la sua relazione ha effetto in tanto in quanto sia recepita da soggetti diversi, che preso atto del suo contenuto adottino i comportamenti conseguenti.