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Responsabilità di amministratori e sindaci: profili processuali dell’azione esercitata dal curatore fallimentare
La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza dell’attivo patrimoniale della società debitrice diviene...

La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2394 c.c. decorre dal momento in cui l’insufficienza dell’attivo patrimoniale della società debitrice diviene oggettivamente percepibile da parte dei creditori, e quindi di soggetti non tenuti a, né capaci di, analisi ulteriori e diverse rispetto a quanto reso pubblico dalla debitrice nei propri bilanci e negli altri atti pubblicati nel registro delle imprese. Tale momento coincide presuntivamente con la dichiarazione di fallimento, a meno che gli amministratori e sindaci convenuti provino l’oggettiva e inequivoca emersione dell’incapienza patrimoniale prima di tale data (quale il deposito nel registro delle imprese di domanda concordataria o di accordo di ristrutturazione, ovvero di delibera di messa in liquidazione fondata sulla causa di scioglimento di cui all’art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.). Per i fatti che integrano reati fallimentari, anche nella forma del concorso o della cooperazione colposa, la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento con applicazione ex art. 2947, co. 3 c.c. del termine sessennale previsto dalla disciplina penale.

L’autorizzazione a promuovere un’azione giudiziaria conferita dal giudice delegato al curatore copre tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento del previsto obiettivo principale del giudizio cui l’autorizzazione si riferisce, col solo limite della necessità di munirsi di nuova autorizzazione per i gradi di giudizio successivi.

Per l’emissione di una sentenza di condanna risarcitoria generica ex art. 278 c.p.c., necessaria e sufficiente è l’esistenza dell’illecito (e quindi l’illegittimità delle condotte rimproverate agli ex componenti degli organi amministrativi e di controllo convenuti) e la sua portata dannosa, sommariamente accertate secondo valutazione probabilistica. La quantificazione della provvisionale presuppone invece la valutazione positiva del giudice di merito circa il raggiungimento della prova piena su quella certa quantità di danno che ne costituisca l’oggetto.

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Natura della responsabilità del direttore generale e documentazione utilizzabile ai fini della decisione
L’azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in...

L'azione di responsabilità promossa nei confronti del direttore generale è di natura contrattuale ed è assoggettata alla stessa disciplina in tema di onere di allegazione e ripartizione degli oneri probatori di quella esercitabile nei confronti degli amministratori, di talché la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sul direttore generale, come sugli amministratori e sindaci, l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti. In particolare, per quanto concerne la ripartizione dell’onere probatorio tra società e amministratori, nel caso in cui la responsabilità dedotta dalla società si riferisca ad atti gestori per i quali si alleghi il mancato rispetto del canone di diligenza, parte attrice è tenuta a: (i) dimostrare che la condotta contestata integri l’inadempimento denunciato e possa pertanto essere qualificata come irrazionale o del tutto avventata; (ii) specificare in base a quali elementi si addivenga a tali conclusioni, precisando quali obblighi di diligenza si intendano violati; (iii) provare che tale condotta abbia arrecato un danno alla società, la cui quantificazione compete anch’essa a parte attrice. Una volta che tale prova è stata acquisita al processo, compete all'amministratore evocato in giudizio allegare e provare gli ulteriori fatti – consistenti in cautele, informazioni, verifiche – che sono idonei ad escludere (o attenuare) la sua responsabilità.

Al direttore generale, oltre a funzioni esecutive di alto livello, possono essere attribuiti in ragione delle particolari competenze tecniche e doti professionali, poteri di iniziativa che gli consentono di incidere sulla determinazione delle strategie aziendali, potendo essergli conferita anche una formale ‘‘posizione di autonomia decisionale’’, analoga a quella di un amministratore delegato. Inoltre il direttore generale deve poter disattendere quelle istruzioni degli amministratori la cui esecuzione, a suo giudizio, cagionerebbe (alla società , ai creditori sociali, ai singoli soci o terzi) danni dei quali sarebbe chiamato a rispondere.

L’autorizzazione dell’assemblea alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c. e operante anche per l’azione promossa nei confronti dei direttori generali, in forza del rinvio di cui all’art. 2396 c.c., costituisce una condizione di procedibilità dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice; è sufficiente, peraltro, che tale autorizzazione sussista nel momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.

Secondo un orientamento consolidato, alla luce del valore informatore del contraddittorio, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione [nella specie il Tribunale ha ritenuto che la consulenza tecnica dovesse essere redatta tenendo conto dei soli documenti espressamente richiamati nel corpo degli atti difensivi e purché si trattasse di documenti riferiti a condotte specificamente allegate].

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Rappresentanza necessaria e responsabilità del rappresentante comune dei comproprietari di quota di S.r.l.
In caso di comproprietà di quota di società a responsabilità limitata, i diritti dei comproprietari competono esclusivamente al rappresentante comune...

In caso di comproprietà di quota di società a responsabilità limitata, i diritti dei comproprietari competono esclusivamente al rappresentante comune nominato dalla maggioranza dei comproprietari secondo le regole degli artt. 1105 e 1106 c.c. e non possono essere esercitati disgiuntamente e in via individuale e potenzialmente divergente dai singoli comproprietari. Si tratta di un caso di rappresentanza necessaria, in cui i poteri rappresentativi sono attribuiti al soggetto designato dai comproprietari.

Dall’investitura del rappresentante comune derivano due distinti rapporti, l’uno interno, tra comproprietari e rappresentante comune e l’altro, esterno, tra rappresentante comune e società, con applicazione dei principi generali in tema di mandato. Ne deriva che la violazione, da parte del rappresentante comune, delle istruzioni impartitegli dai coazionisti sarà, da un lato, inopponibile alla società, ma, dall’altro, potrà essere fonte di responsabilità sulla base del rapporto di mandato.

I contitolari di quota sociale diversi dal rappresentante comune non sono legittimati ad impugnare la delibera assunta con il voto del rappresentante comune.

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Azione di responsabilità degli amministratori e danno rappresentato da debiti tributari
In tema di danno risarcibile dagli amministratori nell’ipotesi di azione di responsabilità esercitata nei loro confronti dal curatore fallimentare ai...

In tema di danno risarcibile dagli amministratori nell’ipotesi di azione di responsabilità esercitata nei loro confronti dal curatore fallimentare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 146 l.fall., qualora il danno sia rappresentato da debiti tributari, il danno sussiste per tutte quelle componenti accessorie del debito che si sarebbero potute evitare con una gestione diligente.

Quindi, rileva non il mancato pagamento dell’imposta, che rimane un inadempimento che genera un debito al pari degli altri debiti concorsuali (al netto di un eventuale pagamento preferenziale) ma, invero, la mala gestio degli amministratori, che consiste nell’aggravarsi di tale debito, causalmente connesso ad una condotta negligente ed imprudente della gestione, vuoi per non avere pagato l’imposta quando ve ne era la possibilità, vuoi per avere fatto maturare ulteriori accessori tributari, non chiedendo il proprio fallimento pur avendone un obbligo penalmente sanzionato.

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Sulla natura giuridica dei versamenti in conto futuro aumento di capitale
Nei “versamenti in conto futuro aumento di capitale” l’acquisizione patrimoniale da parte della società è risolutivamente condizionata alla mancata deliberazione...

Nei “versamenti in conto futuro aumento di capitale” l’acquisizione patrimoniale da parte della società è risolutivamente condizionata alla mancata deliberazione e/o esecuzione di un aumento nominale del capitale sociale.

Se non è espressamente stabilito un termine entro cui l’aumento di capitale deve aver luogo, le somme versate dal socio restano nella piena disponibilità della società, essendo il riferimento al futuro aumento di capitale funzionale soltanto a ribadire la possibilità che la società imputi in tal senso la relativa riserva, fermo il diritto del socio di chiedere al giudice la fissazione di un termine entro il quale la società è tenuta a convocare l’assemblea per deliberare in ordine all’ipotizzato aumento nominale del capitale, in applicazione analogica dell’art. 1183 c.c.

Qualora l’aumento non venga deliberato dall’assemblea entro la scadenza del termine espressamente pattuito dalle parti o di quello stabilito dal giudice ex art. 1183 c.c., il socio ha diritto alla restituzione della somma versata: non perché si è trattato di un mutuo, ma per essere successivamente venuta meno la giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quindi secondo la disciplina della ripetizione dell’indebito, stante l’efficacia retroattiva dell’avveramento della condizione.

In assenza di una delibera di aumento di capitale, colui che ha eseguito il versamento non ha mai acquisito la qualità di socio e, pertanto, non gli è applicabile la disciplina sulla mancata esecuzione dei conferimenti prevista dall’art. 2466 c.c., la quale riguarda esclusivamente le partecipazioni già emesse a fronte dell’avvenuta sottoscrizione dell’atto costitutivo o di un successivo aumento di capitale.

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Azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. e annullamento di lodo arbitrale irrituale per vizio del contraddittorio
Ai sensi dell’art. 2476 c.c. il socio è investito di una legittimazione straordinaria, in quanto titolare del diritto dedotto in...

Ai sensi dell'art. 2476 c.c. il socio è investito di una legittimazione straordinaria, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio è la società. Per tale ragione, deve ritenersi che la società assuma la qualità di litisconsorte necessario del socio e che il socio agisca non uti singulus ma in qualità di sostituto processuale della società. Ne deriva che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società in persona di un curatore speciale costituisce un vizio di costituzione del rapporto processuale a cui consegue la nullità dell'intero giudizio, rilevabile in ogni stato e grado del processo.

Il lodo irrituale è soggetto al regime delle impugnative negoziali in ragione della sua natura di negozio di accertamento.

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Effetti del recesso sulla nota integrativa di bilancio
Ai sensi dell’OIC nn. 11 e 29, la comunicazione di recesso trasmessa dal socio di S.p.A., a cui non abbia...

Ai sensi dell’OIC nn. 11 e 29, la comunicazione di recesso trasmessa dal socio di S.p.A., a cui non abbia ancora fatto seguito la liquidazione del valore della partecipazione del socio recedente, non deve essere recepita all’interno della nota integrativa del bilancio di esercizio, quando essa sia stata trasmessa a seguito della predisposizione del progetto di bilancio a cura dell’organo amministrativo della società.

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La mancata approvazione da parte dell’assemblea speciale della delibera adottata dall’assemblea ordinaria costituisce causa di annullabilità e non di inefficacia relativa
L’attuale disciplina codicistica discende dalla riforma prevista dal D.lgs. 6 del 2003, che ha mirato a ricondurre tutti i possibili...

L'attuale disciplina codicistica discende dalla riforma prevista dal D.lgs. 6 del 2003, che ha mirato a ricondurre tutti i possibili vizi delle delibere assembleari nelle categorie della nullità e della annullabilità, eliminando la precedente categoria di invalidità atipica come l'inesistenza. Pertanto le delibere dell'assemblea ordinaria cui non abbia fatto seguito l'approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio non possono che essere annullabili in quanto le fattispecie previste dal codice sono unicamente la nullità e l'annullabilità. Non può essere condivisa l'applicazione della categoria dell'inefficacia alla fattispecie in esame perché la funzione dell'assemblea consiste nel regolare la vita della società e quella delle decadenze consiste nel dare ad essa stabilità. La previsione di un tertium genus si porrebbe in contrasto con il sistema delle cause di invalidità disegnato dal codice e verrebbe a minare il sistema delle decadenze ivi previste.

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L’insanabilità dell’azione di responsabilità per l’errata indicazione dei legittimati passivi
Il giudizio ex art. 2395 c.c. instaurato nei confronti della società verso la quale non sono state formulate domande, e...

Il giudizio ex art. 2395 c.c. instaurato nei confronti della società verso la quale non sono state formulate domande, e priva della citazione dei soggetti - componenti il Consiglio di Amministrazione - nei cui confronti le domande sono state proposte, è causa di rigetto della domanda.
Non può pertanto essere accolta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo consigliere, in quanto la domanda, per come proposta, sconta un vizio di fondo costituito dalla citazione in giudizio di un unico soggetto (la società) che non è il legittimato passivo dell’azione; bensì, poteva essere, in caso di domanda formulata ex art. 2476 c.c. (caso diverso dal presente), il litisconsorte necessario dal lato attivo. L’ordine di integrazione del contraddittorio - richiesto ma disatteso dal giudice istruttore - ha infatti la funzione di garantire la regolarità del processo, ma non può sanare l’errata individuazione dei soggetti legittimati passivi della domanda, che attiene al merito del giudizio.

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Legittimazione del custode giudiziario e del socio interveniente nell’azione di sospensiva di delibere assembleari
Il potere di provocare l’invalidazione di una delibera assembleare costituisce il profilo processuale demolitivo del potere di partecipare con il...
Il potere di provocare l’invalidazione di una delibera assembleare costituisce il profilo processuale demolitivo del potere di partecipare con il voto alla discussione e deliberazione.

Spetta soltanto al custode impugnante ex art. 2352 co.1 il potere - intrinsecamente connesso dall’art. 2378 co. 3° c.c. alla notificazione e al deposito della citazione - di provocare la sospensione cautelare della deliberazione impugnata, non potendosi anche sotto tale profilo sostituire a lui e alle sue discrezionali determinazioni al riguardo colui che sia meramente intervenuto ad adiuvandum: atteso che il relativo potere, così come a monte quelli di voto e di impugnazione, spetta necessariamente e soltanto al soggetto cui l’art. 2352 c.c., salvo diversa statuizione nel provvedimento di sequestro, esplicitamente ed esclusivamente li attribuisce.

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Distinzione tra difetto di legittimazione attiva e difetto di titolarità. Sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni e giudizio civile.
Allorché un socio eserciti un’azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di società fallita per pregiudizio al patrimonio sociale,...

Allorché un socio eserciti un'azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di società fallita per pregiudizio al patrimonio sociale, non si pone un problema di difetto di legittimazione attiva (che configura una condizione dell’azione – eccepibile in ogni grado e stato del giudizio e rilevabile d'ufficio dal giudice - che dev'essere accertata in relazione non già alla sua concreta sussistenza, bensì alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio), ma un difetto di titolarità del rapporto controverso che viene determinata con riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito. In definitiva, nel nostro ordinamento, spetta al giudice civile ogni valutazione in ordine alla sussistenza del danno, al nesso di causalità e alla liquidazione del pregiudizio, dovendo egli accertare se la condotta penalmente rilevante abbia cagionato alla vittima una lesione della sfera personale o patrimoniale idonea ad assurgere al rango di violazione costituzionalmente rilevante. La decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

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Funzionamento e profili di responsabilità del Consiglio di amministrazione per l’individuazione dell’assetto adeguato e per i criteri di ripartizione interna delle funzioni e delle deleghe operative
Il dovere di predisporre assetti interni organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa ex art. 2381,...

Il dovere di predisporre assetti interni organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa ex art. 2381, co. 5 c.c. è chiaramente finalizzato alla tempestiva verifica dei sintomi di crisi dell’impresa e alla tempestiva adozione degli interventi di rimedio; non si tratta, però, di un obbligo astratto o che risponde a parametri predeterminati, in quanto assume rilevanza in tal senso la valutazione del concreto contesto societario (in considerazione della struttura, tipologia di attività, complessità della organizzazione e delle attività svolte, aree di competenza e numero di personale dipendente) e della effettiva individuazione di carenze che abbiano ragionevolmente posticipato l’emersione del dissesto.

In ogni caso, l’esame sulla esistenza di assetti adeguati non può essere svincolato dalle conseguenze pregiudizievoli connesse alla violazione di tale obbligo; questo significa che la mancata allegazione di alcun danno specifico e conseguente conduce a ritenere infondato l’addebito di responsabilità: non è, dunque, sufficiente attestare la mancata adozione dell’assetto interno adeguato ma occorre anche individuare le eventuali conseguenze pregiudizievoli (connesse o derivanti da tale mancanza o omissione) e/o, comunque, precisare in quale modo, e con quali accorgimenti gli assetti interni sarebbero stati più adeguati o la crisi dell’impresa rilevata più tempestivamente.

Il conferimento a tutti gli amministratori, presidente compreso, disgiuntamente tra loro, di ampie deleghe di ordinaria e straordinaria amministrazione non viola la disposizione di cui all’art. 2381, co. 3 c.c. là dove demanda al consiglio di amministrazione il controllo sull’operato degli amministratori delegati. A tal proposito, basti osservare che la norma non impone la composizione “mista” del consiglio, composto da amministratori delegati e da amministratori privi di deleghe e che il CdA, come organo collegiale, non perde la sua autonomia né i suoi poteri di impulso e controllo sull’attività dei suoi delegati per il fatto di essere composto unicamente da AD.

Inoltre, al fine di valutare se il Consiglio abbia o meno svolto attività di controllo della gestione posta in essere dagli amministratori delegati (nell’esercizio delle rispettive deleghe), non è sufficiente in linea teorica la presenza di un gran numero di deleghe come causa idonea ad escludere l’intervenuto controllo del CdA ma occorre considerare anche la modalità operativa e di funzionamento dell’Organo gestorio, nonché l’esistenza, la tipologia e la periodicità dei flussi informativi sulla gestione delegata intercorrente tra Amministratori Delegati e Consiglio di Amministrazione.

L’operato degli amministratori di società di capitali in relazione agli atti di gestione compiuti deve essere valutato mediante l’analisi del percorso valutativo, dei processi motivazionali seguiti per la pianificazione e la programmazione dell’attività di impresa; e perché sia censurabile sotto il profilo della corretta gestione si deve avere riguardo alla diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, all'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità. La valutazione in tal senso deve essere fatta con una analisi ex ante, ovvero in considerazione della situazione giuridica, economica ed informativa esistente al momento del compimento degli atti e non può limitarsi ad una mera e semplicistica valutazione operata ex post in base ai risultati negativi della attività svolta, con la conseguenza che non sono imputabili i risultati o scenari imprevedibili e non pronosticabili. L’importante è poi che una volta raggiunti esiti negativi e risultati di un certo tipo gli amministratori si siano attivati tempestivamente per rilevare la crisi ed adottare la soluzione di gestione adeguata alla stessa e di tutela del patrimonio della società e degli interessi dei creditori.

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