Ricerca Sentenze
Sui sindaci di s.p.a.: diritto al compenso e responsabilità per compartecipazione omissiva nel danno prodotto dall’amministratore delegato
Va respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente emesso a saldo dei compensi dovuti dalla S.p.a. opponente nei confronti dell’ex sindaco,...

Va respinta l'opposizione a decreto ingiuntivo regolarmente emesso a saldo dei compensi dovuti dalla S.p.a. opponente nei confronti dell'ex sindaco, poiché la società non ha mai negato l'esattezza dei conteggi dedotti nel procedimento esecutivo, né l'esistenza dell'incarico sindacale.

Va inoltre respinta la domanda proposta in riconvenzionale e finalizzata ad ottenere la refusione dei danni lamentati dalla S.p.a. sul supposto mancato esercizio dei poteri di ispezione e controllo da parte dell'ex sindaco relativamente all'operato dell'organo amministrativo o, meglio, supponendo un esercizio solo formale di tali diritti/doveri, (altro…)

Leggi tutto
Mala gestio degli amministratori e azione di responsabilità svolta dal Fallimento
In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l’art....

In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 c.c., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finché gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci (altro…)

Leggi tutto
responsabilità di amministratori e sindaci per distrazioni patrimoniali
Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito,...

Nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento del debito di un terzo nei confronti del fallito, l'eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, finché (altro…)

Leggi tutto
Valutazione del periculum in mora nel giudizio di sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio di cooperativa edilizia
Nel giudizio cautelare avente ad oggetto la sospensione degli effetti della delibera consiliare di esclusione del socio moroso e/o inadempiente...

Nel giudizio cautelare avente ad oggetto la sospensione degli effetti della delibera consiliare di esclusione del socio moroso e/o inadempiente alle obbligazioni contratte con la cooperativa edilizia, è da escludere in radice la sussistenza del periculum in mora riconnesso alle condizioni di età e di salute del socio escluso se la società abbia ribadito il proprio impegno a non richiedere lo sloggio dello stesso sino alla decisione della causa nel merito.

Leggi tutto
Revoca dell’amministratore di società per azioni a partecipazione pubblica – ripartizione della giurisdizione – contenuto della delibera di revoca – la giusta causa
In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell’amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell’art. 2449...

In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135.

L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.

In tema di revoca dell'amministratore di società per azioni, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare che adotta tale decisione senza che sia possibile la successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.

La giusta causa di revoca dell’amministratore è individuabile non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il "pactum fiduciae", elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.

La giusta causa di revoca dell’amministratore può essere individuata anche in obblighi ex lege determinanti la necessità di una diversa composizione dell’organo gestorio in ragione dell’equilibrio di genere, o obblighi che, per la loro natura oggettiva, si pongono di per sé quale motivo di una revoca non determinata ad nutum dai soci -e, dunque, senza la ostensione di alcuna giustificazione- ma, appunto, “giustificata” da situazioni delle quali i soci non possono non tener conto nell’ambito dell’ordinamento generale.

Leggi tutto
Azionisti di risparmio, limitazione del diritto d’opzione e prezzo d’emissione al di sotto della parità. Il caso Carige-Malacalza.
Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio...

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società emittenti azioni quotate non è legittimato a far valere in giudizio i pregiudizi patrimoniali in thesi prodottisi nelle sfere patrimoniali dei singoli azionisti di risparmio, rappresentando la sua legittimazione straordinaria “tutelare gli interessi comuni” di questi, ai sensi dell’art. 2418 c.c. cui l’art. 147, c. 3, del testo unico della finanza rinvia, una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 81 c.p.c., a mente del quale "nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui".

Contravviene al divieto di venire contra factum proprium ed agisce in spregio al generale principio di correttezza nonché all’art. 1227 c.c. l’azionista che agisca ai sensi dell’art. 2379-ter c.c. per il risarcimento del danno derivante da una deliberazione di aumento del capitale sociale asseritamente invalida di cui egli ha (i) prima, consentito la favorevole deliberazione da parte dell’assemblea degli azionisti, non partecipando alla stessa e pur potendo da solo, data la propria partecipazione azionaria, impedirne la deliberazione, e (ii) poi, lasciato consolidarne gli effetti, non ricorrendo al Tribunale per la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 2378, c. 3, c.c. prima dell’iscrizione dell’attestazione di cui all’art. 2444 c.c., preclusiva della pronuncia di nullità o annullamento nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2379-ter, c. 2, c.c.

Le prescrizioni formali stabilite per la delega di voto c.d. ordinaria dall’art. 135-novies del testo unico della finanza che non siano espressamente richiamate dall’art. 135-undecies del medesimo testo unico a proposito della delega da conferirsi al rappresentante designato dalla società non sono richieste per la validità di quest’ultima forma di delega di voto, considerata la maggior attendibilità che il rappresentante in questione assicura.

La proposta dell’organo amministrativo all’assemblea degli azionisti di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è soggetta all’applicazione della business judgment rule al pari di altri atti d’amministrazione e pertanto è sindacabile da parte del giudice in sede d’impugnazione solo in termini di manifesta irragionevolezza, di mancata adozione delle necessarie cautele procedimentali o di omessa assunzione di tutte le informazioni che, secondo le circostanze, appaiano rilevanti.

Per escludere o limitare il diritto d’opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 5, c.c. è necessario che l’interesse sociale che giustifichi l’esclusione o la limitazione sia serio e consistente, tale da indurre l’organo amministrativo a ritenere che, nella scelta del modo in cui realizzare l’aumento del capitale sociale, sia ritenuto preferibile, perché ragionevolmente più conveniente, il sacrificio totale o parziale del diritto d’opzione medesimo.

Il riferimento dell’art. 2441, c. 6, c.c. al valore “patrimonio netto”, in base al quale deve essere determinato il prezzo d’emissione delle azioni di compendio di un aumento del capitale sociale deliberato con esclusione o limitazione del diritto d’opzione, non è da interpretarsi in accezione letterale di “patrimonio netto contabile” in quanto tale valore non sarebbe significativo del reale valore della società e condurrebbe alla determinazione di un prezzo d’emissione che non esprimerebbe il reale valore di mercato dell’azione.

Il parere sulla congruità del prezzo d’emissione di un aumento del capitale sociale rilasciato in via volontaria da un esperto indipendente all’organo amministrativo non deve necessariamente essere messo a disposizione del pubblico in quanto ciò non è previsto da alcuna disposizione di legge o regolamentare.

Ancorché per effetto della mancata adozione di una deliberazione assembleare dovuta al voto contrario di un azionista derivino, in via di fatto, pregiudizi obiettivi per la società, sia pure in termini di un misurabile deterioramento patrimoniale, non sono imputabili all’azionista in questione i predetti pregiudizi, dovendosi ritenere l’esercizio del voto una libera forma di manifestazione di volontà in senso favorevole o contrario ad una determinata proposta di deliberazione, con l’unico limite dell’abuso del diritto.

Leggi tutto
Durata prolungata della società e esercizio del diritto di recesso
Non può essere ritenuto legittimo il recesso da una società di capitali esercitato ai sensi dell’art. 2437 c.c. terzo comma...

Non può essere ritenuto legittimo il recesso da una società di capitali esercitato ai sensi dell’art. 2437 c.c. terzo comma nel caso in cui lo statuto preveda una durata della società particolarmente lunga. Deve essere preferita una interpretazione restrittiva delle norme in materia di recesso; pertanto la loro applicabilità non può essere estesa oltre le ipotesi specificatamente previste.

Leggi tutto
La natura del rapporto contrattuale tra l’amministratore e la società
Il rapporto che lega l’amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che...

Il rapporto che lega l’amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo ovvero, secondo una tesi maggiormente convincente, dovendo lo stesso essere qualificato come rapporto societario con caratteristiche sue proprie.

Gli amministratori sono tenuti a compiere non solo singoli e ben determinati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, tra cui anche le scelte strategiche più importanti della società.

Gli amministratori sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, fatto salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, nel caso in cui la revoca avvenga senza giusta causa.

La nozione di giusta causa di revoca dalla carica gestoria prevista dall’art. 2383 c.c. esclude il diritto dell’amministratore al risarcimento del danno derivante dallo scioglimento anticipato del rapporto. Si distinguono le ipotesi di giusta causa in oggettive e soggettive: le prime si verificano nel caso in cui una circostanza, estranea alla volontà dell’amministratore, impedisca la prosecuzione del rapporto, mentre le seconde ricorrono quando viene meno il rapporto fiduciario fra la società e l’amministratore, a causa di un evento imputabile a quest’ultimo.

Leggi tutto
Il rifiuto del consorzio di dotarsi di un regolarmento interno non costituisce modifica dell’oggetto sociale
Il rifiuto del consorzio di dotarsi di un regolamento interno (statutariamente previsto) non costituisce modifica dell’oggetto sociale e quindi non...

Il rifiuto del consorzio di dotarsi di un regolamento interno (statutariamente previsto) non costituisce modifica dell'oggetto sociale e quindi non dà diritto di recesso alla società partecipante al consorzio stesso, posto che il fatto che il coordinamento delle attività commerciali afferenti al rapporto tra il consorzio e i singoli soci debba essere attuato secondo le modalità previste nell'apposito regolamento non costituisce una caratteristica imprescindibile dell'oggetto sociale.

Leggi tutto
Riscatto e termini di decadenza
L’art. 2437-sexies c.c. si limita ad operare un rinvio alla disciplina di cui agli artt. 2437-ter e 2437 quater c.c....

L’art. 2437-sexies c.c. si limita ad operare un rinvio alla disciplina di cui agli artt. 2437-ter e 2437 quater c.c. relativi alla determinazione del valore delle azioni e all’iter di liquidazione, restando, invece, escluso il richiamo, operato a sua volta in via indiretta, dall’art. 2437-ter comma 6 c.c. ai relativi termini di decadenza ex art. 2437-bis comma 1 c.c. sia per l’esercizio del diritto di recesso, sia per la contestazione della valorizzazione delle azioni.

Tale esclusione risponde alla differente prospettiva della società a fronte dell’esercizio del recesso da parte di un socio e di quella della società a fronte dell’esercizio da parte di se stessa del riscatto delle azioni. Nel primo caso, infatti, vi è una chiara posizione di soggezione della società rispetto all’esercizio del diritto potestativo del socio e correlativamente un’esigenza di celerità e di rapida stabilizzazione degli assetti societari. Nel secondo caso, invece, la società ha tutto l’agio di decidere i tempi del riscatto.

Leggi tutto
La responsabilità del sindaco verso la società è necessariamente correlata all’illecito dell’amministratore
La prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo...

La prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo espresso operato alla disciplina della responsabilità degli amministratori dall'art. 2407, co. 3, c.c., restando così superato ogni questione in ordine all’esclusione dell’applicazione ai sindaci della sospensione tassativamente prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. solo per gli amministratori che, in passato, prima della riforma del diritto societario del 2003, aveva determinato un diverso trattamento tra i componenti dei due organi nell’ipotesi in cui il danno si fosse obiettivamente verificato nella sfera giuridica della società durante la loro permanenza nella carica.

La ravvisabilità di una condotta illecita dell’organo amministrativo quale fonte del danno subito dalla società è elemento imprescindibile ai fini della configurabilità della responsabilità del collegio sindacale. Invero, il fondamento della corresponsabilità dei sindaci per la condotta illecita dannosa degli amministratori risiede nella violazione diretta dell’obbligo di vigilanza sulla gestione, che caratterizza in modo specifico l’attività dell’organo di controllo e presuppone necessariamente la ricorrenza di condotte pregiudizievoli per la società riferibili agli amministratori che l’omissione, da parte dei sindaci, di una specifica condotta imposta dagli obblighi derivanti dalla carica ha impedito di sventare.

Leggi tutto
logo