La deliberazione consiliare di nomina per cooptazione di un amministratore può prevedere la determinazione del compenso anche per relationem, mediante rinvio ad un accordo allegato (stipulato nel caso di specie fra il neo amministratore e l’azionista di controllo della società). E ciò ovviamente (i) nei limiti dell’ammontare complessivo ex articolo 2389, terzo comma, terzo periodo, del codice civile previamente deliberati dall’assemblea in relazione alla nomina del componente che il cooptato sostituisce e (ii) fermo restando il potere dell’assemblea di determinare un minor compenso in sede di conferma dell’amministratore cooptato (e cioè alla prima assemblea successiva alla cooptazione).
Ai sensi dell’art. 2409 cod. civ. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, inoltre, devono essere attuali e devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale. Come nel caso di specie, deve pertanto essere accolta la domanda dei componenti del collegio sindacale di una S.p.A. di ordinarsi l’ispezione della società ex art. 2409 cod. civ., denunciando (i) l’omesso accertamento, da parte degli amministratori, della perdita della continuità aziendale, non avendo considerato, in particolare, i segnali derivanti dal fatto che le entrate generate dall’attività produttiva non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi della produzione né tantomeno a far fronte all’ingente indebitamento della società, nonché (ii) il compimento, da parte degli amministratori, di atti pregiudizievoli per il patrimonio sociale e rischio di ulteriore depauperamento, tra cui, inter alia, la realizzazione di un’operazione di conferimento del ramo di azienda che rappresentava l’unico asset della società che generasse delle entrate.
Il potere di impugnare le deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci, contrarie alla legge o all’atto costitutivo, è riconosciuto agli amministratori delle società per azioni dall’articolo 2377, comma II, c.c., e spetta al Consiglio di amministrazione e non ai singoli amministratori che compongono l’organo collegiale. Nel caso di specie, il potere di impugnare la delibera ritenuta invalida avrebbe dovuto, pertanto, essere esercitato dall’intero organo collegiale e previa apposita deliberazione. (altro…)
La soppressione della categoria delle azioni di risparmio, avvenuta nell’ambito della riorganizzazione seguita all’acquisto della controllata da parte di altra società, è operazione straordinaria di riassetto organizzativo sorretta da un intento semplificatorio ragionevole e in sé lecita, una volta che -come avvenuto nella specie- sia raccolto il consenso della relativa assemblea speciale e sia assicurata a tutti e indistintamente i titolari delle azioni di risparmio un’equa valorizzazione del titolo.
Fermo l'onere per il curatore che voglia esperire l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F. di provare la violazione da parte degli amministratori degli obblighi di gestione non lesiva dell'integrità del patrimonio, nell'impossibilità per quest'ultimo di avvalersi delle scritture contabili mancanti, il danno da risarcire sarà individuato e liquidato in misura corrispondente al deficit fallimentare, da liquidare in via equitativa.
Vìola la disciplina dettata in materia di compensi degli amministratori, e integra quindi il fumus ai fini della concessione del sequestro conservativo intentato a cautela della futura azione di responsabilità, l'amministratore che, pur in assenza di deliberazione da parte del CdA relativa allo specifico compenso per la carica di Amministratore Delegato ricoperta, si attribuisce somme eccedenti quelle deliberate dall'assemblea, non rappresentando valido titolo per pretendere o per ricevere gli importi in discussione, né il budget triennale della società dal quale risulti un compenso del CdA superiore a quello deliberato dall'assemblea, né la delibera assembleare recante la semplice delega al CdA per l'individuazione del compenso dell'AD, né tantomeno la successiva inerzia del CdA in tema, che avrebbe al più potuto dar luogo a richiesta dell'amministratore di determinazione giudiziale del compenso e non certo alla percezione di somme in sostanza corrispondenti ad una autoliquidazione.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23452/2019) il principio secondo il quale l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146 l.f. cumuli in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali. L’esercizio unitario di tali azioni non esclude tuttavia l’autonomia delle stesse, che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti e nella loro natura giudica, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci.
La natura di società di diritto speciale, avente fonte legale, di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. non è di per sé sola sufficiente - in mancanza di una espressa deroga prevista dalla legge - a giustificare una disciplina statutaria che, in punto di criteri di determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, sia contraria ai limiti imperativi posti dall'art. 2437-ter, c. 4, c.c. e cioè che prescriva una valutazione del tutto avulsa dal valore "reale" delle azioni, che non indichi quindi "elementi dell'attivo o del passivo" o comunque "elementi suscettibili di valutazione patrimoniale" sulla base dei quale operare la determinazione bensì assuma come parametro il solo valore nominale delle azioni.
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Deve essere rigettata la domanda, esperita dai soci di una società holding quotata, titolari di azioni di risparmio oggetto di conversione in azioni ordinarie, di condanna della società convenuta al risarcimento dei danni causati agli attori dalle delibere del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci con cui è stata deliberata (i) l’operazione di conversione obbligatoria, non subordinata all’adesione dei singoli azionisti, di azioni di risparmio, nonché (ii) la valorizzazione delle azioni di risparmio stesse (che, secondo le pretese attoree, avrebbe dovuto essere effettuata riconoscendo ad essi un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione), in quanto, con riferimento al punto sub (i), la soppressione della categoria delle azioni di risparmio è un’operazione straordinaria di riassetto organizzativo sorretta da un intento semplificatorio ragionevole e in sé lecita, una volta che sia raccolto il consenso della relativa assemblea speciale e sia assicurata a tutti i titolari delle azioni di risparmio un’equa valorizzazione del titolo, e con riferimento al punto sub (ii), la conversione delle azioni di risparmio non può essere equiparata ad una liquidazione dell’investimento, trattandosi piuttosto di una vicenda modificativa della società nel pieno esercizio della propria autonomia organizzativa e statutaria, con l’ulteriore considerazione che, in società aperte e quotate, l’anticipato scioglimento del rapporto con i singoli azionisti ex art. 2437 c.c. non conduce mai al riconoscimento ai recedenti di un controvalore pari alla quota di patrimonio netto per azione, quanto piuttosto – ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, c.c. – alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del titolo nei 6 mesi antecedenti la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’operazione che legittima il recesso dei soci dissenzienti.
L’applicazione della clausola statutaria simul stabunt simul cadent (la cui validità è espressamente riconosciuta dal quarto comma dell’art. 2386 c.c.) non equivale ad una revoca dall’incarico e pertanto, se applicata senza fini abusivi, non fa sorgere alcun diritto a favore dell’amministratore decaduto: costui infatti, accettando l’iniziale conferimento dell’incarico, aderisce implicitamente alle clausole dello statuto sociale che regolano le condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali. Detta adesione implica dunque l’accettazione dell’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio di amministratore nel caso di applicazione della clausola in oggetto e in ogni caso senza risarcimento del danno (cfr. anche Trib. Milano n. 388/2015 e n. 4955/2016).
La proposizione nei confronti di un amministratore di un’azione ex art. 2476 co. 3 e 6 c.c. è improcedibile ove nello statuto sociale sia presente una clausola compromissoria che prevede la devoluzione ad un arbitro di qualsiasi controversia - tra soci, soci e società ovvero da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci - che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Sia l’azione sociale di responsabilità, sia quella (di cui all’art. 2394 del codice civile, per le società per azioni, e all’art. 2476, comma 6, del codice civile, per le società a responsabilità limitata) riconosciuta al ceto creditorio – rappresentato, post fallimento, dal curatore – nei confronti degli amministratori per inosservanza degli obblighi su di essi incombenti in vista della conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, possono essere esperite unitariamente dalla curatela fallimentare, ma non per questo motivo perdono le rispettive distinzioni quanto a presupposti e termini prescrizionali, ben potendo, in particolare, essere prescritta l’una ma non anche l’altra.