Non è configurabile in capo ai membri di un comitato endoconsiliare avente funzioni solamente consultive un autonomo e specifico titolo di responsabilità allorché il plenum consiliare abbia adottato una deliberazione in thesi pregiudizievole per il patrimonio sociale su proposta di tale comitato, posto che il Consiglio di Amministrazione è sempre nella piena libertà di deliberare disattendendo il parere del comitato.
L'accertamento della natura manifesta dell'errore segue criteri differenti a seconda che l'art. 1349 c.c. trovi applicazione nel suo ambito naturale, ovvero la determinazione dell'oggetto del contratto, o nel diverso caso previsto dall'art. 2473 c.c.. Mentre nella materia contrattuale, nella determinazione dell'oggetto del contratto l'arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell'equità mercantile, nel caso di cui all'art. 2473 terzo comma c.c. relativo alla stima del valore della quota , l'erroneità o meno della valutazione dell'esperto nominato dal Tribunale (altro…)
Nell’ ambito dell’azione di responsabilità dell’amministratore l’applicazione della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. presuppone l’impossibilità di quantificare un danno comunque provato nell’ an dall’ attrice; pertanto, il criterio equitativo del risarcimento del danno non può applicarsi qualora l’asserito danneggiato, in riferimento a danni puntualmente quantificabili, lo invochi per colmare la propria lacuna probatoria. (altro…)
L’azione di responsabilità sociale è volta a far valere la responsabilità di natura contrattuale dell'amministratore nei confronti della società e pertanto è onere del creditore (la società) allegare il titolo da cui sorge il proprio credito e l’inadempimento del debitore (l'amministratore), mentre spetta a quest’ultimo, per non incorrere in responsabilità, dare prova di aver adempiuto correttamente all’obbligazione assunta.
Non viola il divieto di cui all’art. 2345 c.c., il contratto plurilaterale con il quale i soci si impegnano tra loro a trattare con la società partecipata acquistando i prodotti da essa forniti al fine di sostenere l’attività e gestire la crisi d’impresa, poiché il contratto è non è sociale, ma parasociale e di natura commerciale. A nulla rileva (altro…)
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell'amministratore per la sua decadenza dall'ufficio conseguente l'applicazione di tale clausola, l'amministratore ha l'onere di provare (altro…)
Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, c.c., l’informativa concernente le operazioni con parti correlate è dovuta nella nota integrativa del bilancio solo se tali operazioni siano “rilevanti” e “non concluse a condizioni di mercato”. In caso di impugnativa del bilancio per mancata indicazione nella nota integrativa di tali operazioni, spetta al socio impugnante fornire concreti elementi dai quali possa desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge.
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La dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304 co. 1° c.c. integra esercizio di un diritto potestativo sostanziale esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza; il che implica che, una volta esercitato tale diritto (altro…)
Non è consentito all’assemblea, prima della scadenza del mandato, sostituire l’organo amministrativo senza che ciò trovi giustificazione nell’esigenza di tutelare uno specifico e ben individuato interesse sociale, se ciò comporta un danno ad altri; ogni deliberazione assembleare adottata arbitrariamente dal socio di maggioranza e dannosa per il socio di minoranza, infatti, risulta connotata da abuso. (altro…)
In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori ex artt. 2393 e 2394, si applicano i principi comuni in materia di responsabilità contrattuale e pertanto parte attrice, una volta individuata la fonte del proprio diritto, può limitarsi ad allegare l'inadempimento del convenuto, il quale dovrà per contro provare il proprio adempimento. Occorre che l'inadempimento sia specificamente allegato, specie ai fini della determinazione del danno che si asserisce esserne conseguenza.
La determinazione del danno cagionato dalle condotte contestate, può automaticamente ricondursi alla condotta dell'amministratore l'intero deficit patrimoniale solo laddove siano intercorse delle violazioni del dovere di diligenza tanto generalizzate da far ritenere che siano state proprio dette condotte a comportare l'erosione del patrimonio sociale. A riguardo, la mancata tenuta delle scritture contabili, sebbene precluda la possibilità per il curatore di ricostruire le vicende societarie genetiche della perdita, non consente di imputare l'intero deficit patrimoniale all'amministratore. In tale caso, ovverosia ogniqualvolta la mancanza delle scritture contabili non renda possibile accertare il danno derivante dagli inadempimenti contestati agli amministratori, si ammette il ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo al fine di quantificare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
In tema di annullabilità delle deliberazioni, la fattispecie di cui al 2377, comma 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra “presa in conformità della legge e dello statuto”; pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce la riconducibilità della fattispecie al 2377 comma 8 c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale. (altro…)
La responsabilità del direttore generale per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale sicché la società attrice deve allegare le violazioni compiute, provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno.
In riferimento alla prova del danno prospettato dall’attore egli ha l’onere di individuare non solo gli specifici fatti costitutivi della responsabilità ma anche gli specifici danni che sono conseguiti agli addebiti, con l’indicazione del relativo criterio concretamente idoneo a quantificare il danno.