Il termine “esecuzione” (utilizzato dall’art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l’esecuzione è un momento puramente eventuale. Da tale considerazione discende, per un verso che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione – cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle aventi mera efficacia dichiarativa – possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c., per altro verso che la materiale esecuzione delle delibere non osta alla pronuncia cautelare di sospensione volta a bloccarne gli effetti, soprattutto quando (come nel caso di specie) siano duraturi.
L’abuso della maggioranza può costituire motivo di invalidità della delibera quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto
In materia di valutazione di quote o azioni societarie il sovrapprezzo imposto in sede di aumento di capitale trova giustificazione nella differenza tra consistenza patrimoniale e capitale della società; il relativo bilanciamento riguarda fatti compiuti e non anche il risultato finale di tutta l'operazione, di modo che non può tenersi conto, nel determinare il valore delle azioni, dei conferimenti poiché l'incremento del patrimonio che ne deriva potrà avere riflessi su eventuali future emissioni, ma non ha effetti su quelle deliberate anteriormente.
Il principio di postergazione legale esige il rispetto della preferenza dei terzi con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l’effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire, in tal modo, l’esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò posto, l’inesigibilità del credito derivante dalla postergazione legale impedisce necessariamente l’operatività della compensazione con il debito del medesimo socio derivante dall’aumento di capitale.
L’art. 2467 c.c. è ostativo all’operare tanto della compensazione legale, mancando il requisito della esigibilità di uno dei due crediti, quanto della compensazione volontaria, in quanto l’amministratore della società ha il dovere di opporre la postergazione del finanziamento del socio.
Incombe sulla società convenuta dal socio per la restituzione del finanziamento eccepire e provare in giudizio la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 2467 c.c.
In caso di delibera di azzeramento e contestuale aumento del capitale sociale, la legittimazione all’azione di annullamento della delibera stessa sussiste anche in capo a colui che, non avendo esercitato il proprio diritto di opzione, abbia perso la qualifica di socio (altro…)
È illegittima la deliberazione di aumento del capitale sociale di società a responsabilità limitata che preveda, con particolare riguardo ad un singolo socio, l'obbligo di sottoscrizione mediante conferimento in natura in un preciso suo bene, prevedendo altresì la facoltà degli altri soci di sottoscrivere la sua porzione di capitale eventualmente inoptata con conferimenti in denaro.
Dalla deliberazione sostitutiva ex art. 2378, c. 4, c.c. deve emergere espressamente un chiaro intento dei soci
soppressivo del vizio da cui era affetta la precedente deliberazione nonché la volontà di sostituire questa con un'altra esente da vizi , pur potendo avere la deliberazione sostitutiva ad oggetto, però, materie non esattamente coincidenti con quelle delle delibera sostituita,
L'art. 2476, III co., c.c. richiede affinché sia adottato su richiesta anche di un singolo socio il provvedimento di revoca dell'amministratore, che questo si sia reso responsabile di "gravi irregolarità nella gestione" (fumus boni iuris) e che l'attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio, sia pur anche solo potenziale, di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'interesse sociale (periculum in mora). (altro…)
Secondo quanto disposto dal primo comma dell’art. 2188 c.c., l’iscrizione degli atti nel registro delle imprese è consentita nei soli casi stabiliti dalla legge (nel caso di specie il Tribunale, considerando irrilevante l’eccepita funzione di pubblicità notizia attribuita all’iscrizione del verbale redatto in occasione di una assemblea straordinaria, in seno alla quale era stato deliberato il ripianamento delle perdite (altro…)
Il terzo che ha trasferito alla società una somma di denaro al fine di sottoscrivere un futuro aumento di capitale ha diritto alla restituzione di quanto versato qualora la società non deliberi il citato aumento, atteso che l’attribuzione è priva di causa (altro…)
Ove l'azione sia diretta a far accertare la simulazione relativa della rinuncia al diritto di opzione da parte del socio unico di società di capitali, a favore di altra società di capitali di cui il medesimo socio sia amministratore unico (altro…)
I soci di una s.r.l. non possono mai essere obbligati a effettuare ulteriori apporti di capitale di rischio rispetto al conferimento inizialmente stabilito nell'atto costitutivo. È pertanto nulla per illiceità dell’oggetto quella delibera che - in caso di perdite (altro…)
L’immotivato rifiuto di pagare un debito liquido ed esigibile, il mancato deposito dell’ultimo bilancio d’esercizio e la cancellazione della società dall'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB giustificano l’accoglimento dell’opposizione del creditore (altro…)