Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti che la delibera sia arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci e la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare gli elementi da cui dedurre l’illiceità della delibera.
All'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, è precluso ogni controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera impugnata. Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento nel caso in cui la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.
La delibera assembleare di revoca del liquidatore di una società a responsabilità limitata, trattandosi di incarico fondato sull’intuitus personae, può essere adottata anche in assenza di giusta causa, senza che ciò ne determini l’invalidità, rilevando l’eventuale difetto di giustificazione unicamente ai fini di una tutela risarcitoria o indennitaria.
La sospensione cautelare della delibera ex artt. 2479-ter e 2378 c.c. presuppone la dimostrazione, gravante sull’impugnante, di un uso distorto del potere di voto, idoneo a integrare abuso di maggioranza o conflitto di interessi del socio determinante.
In difetto di elementi oggettivi e circostanziati a supporto del fumus boni iuris e del periculum in mora, l’istanza di sospensione deve essere respinta.
Appare inestensibile la disciplina prevista dall’art. 2367 c.c., in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle s.r.l. Invero, la riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicompensività della normativa sulla s.r.l. induce a escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo de quo: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari. L’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la s.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria.
Il meccanismo alternativo può correttamente essere individuato nel potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione.
Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o comunque leso nelle sue facoltà procedimentali, ben può prestare acquiescenza a una delibera, che dunque diviene non più aggredibile. Deve ritenersi che – qualsiasi sia il vizio invocato – tale facoltà possa essere esercitata anche in via parziale così prestando acquiescenza (a sua volta parziale) alla parte di deliberazione non impugnata. [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto ammissibile limitare la portate ablativa dell’impugnazione di una delibera di trasformazione di s.n.c. in S.r.l. alle sole operazioni riguardanti il capitale sociale lasciando impregiudicata la trasformazione, nonostante mancassero la maggioranza prevista ex articolo 2500 ter c.c. e la convocazione dell'interezza della compagine sociale.]
Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l'esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l'iscrizione del Registro delle imprese, sicché, in mancanza di tale iscrizione, il soggetto che si assume socio non è legittimato a impugnare le delibere assembleari né a far valere l'invalidità degli atti societari per mancata partecipazione al procedimento decisionale.
L'eventuale accertamento postumo della qualità di socio di chi non abbia partecipato all'approvazione di determinate delibere assembleari non può operare con effetto retroattivo in ordine alla legittimazione a partecipare alla adozione delle delibere impugnate, né può comportare in alcun caso l'invalidità.
Le delibere assembleari eventualmente assunte con il voto determinante di soci in conflitto di interesse sono valide, salva la possibilità di impugnare dette delibere, entro un termine perentorio, nel caso siano idonee a recare un danno alla società.
L'iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione societaria preclude in modo assoluto la declaratoria di invalidità della trasformazione stessa, anche in presenza di vizi procedimentali o sostanziali, restando salva esclusivamente l’azione risarcitoria o l’esercizio del diritto di recesso.
Il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto. Pertanto, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio a cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile.
Nella società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale, ma non hanno diritto al rendiconto della gestione, la cui funzione è assolta dall’approvazione del bilancio.
In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. L'annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide - ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall'integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci - sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l'omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.
La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. e ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell'illegittima deliberazione, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltreché in contrato con l'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Peraltro, fino all'annullamento della delibera assembleare di esclusione, non residuano in capo al socio escluso ulteriori e diversi poteri che presuppongano la qualità di socio, come quello di agire per l'ispezione dell'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2409 c.c.
Il provvedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c., in quanto “norma di chiusura” della materia cautelare, si configura come un rimedio a carattere meramente residuale, azionabile solo ove non sussistano strumenti ad hoc. In virtù di tale principio, problemi particolari si pongono con riguardo al coordinamento del citato rimedio con quello previsto dall’art. 2378 c.c., in tema di impugnazione delle delibere assembleari. L’art. 2378 c.c., riformulato dal D.lgs. n. 6/2003, espressamente previsto per le società per azioni ed applicabile anche alle società cooperative, stante l'espresso meccanismo di rinvio previsto dall'art. 2519 c.c., prevede infatti che “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione”. La norma prevede, quindi, la possibilità di chiedere la sospensione della delibera assembleare societaria solo nell’ambito della causa di merito avente ad oggetto l’impugnazione della delibera stessa. Lo strumento impugnatorio di cui all'art. 2378 co. 3 c.c., costituendo rimedio cautelare tipico in campo di impugnazione di delibera assembleare, deve esser proposto con le forme rigorosamente disciplinate da tale norma, e dunque, con ricorso depositato in uno con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi intendere il riferimento del co. 3 c.c. alla contestualità alla necessaria correlazione della proposizione dell’istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, e questo per consentire la decisione di esso da parte del medesimo giudice competente a decidere il merito dell'impugnazione, ovvero, nei casi di eccezionale urgenza, con decreto da adottarsi da parte del Presidente del Tribunale prima della designazione del giudice. Come appare evidente dalla formulazione della norma, il provvedimento cautelare previsto dall’art. 2378 si riferisce strettamente all’anticipazione degli effetti della sentenza di merito e, dunque, dell’eventuale annullamento (o declaratoria di nullità) della delibera impugnata. L’applicabilità dell’art. 700 deve, pertanto, intendersi tassativamente preclusa ove sia volta ad ottenere, quale petitum, un provvedimento che cauteli il diritto soggettivo già leso dalla delibera invalida, anticipando gli effetti della sentenza di merito.
Ai fini dell’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si rende necessaria una valutazione caso per caso della sussistenza del ‘periculum in mora’, ossia di quel pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti. In considerazione del fatto che i rimedi cautelari d’urgenza comportano l’adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all’esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell’art. 700 c.p.c. consente l’anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all’esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata e riferita alla parte ricorrente, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.
La cessione dell’intera azienda deve essere qualificata non come un atto di gestione estraneo all’oggetto sociale (ossia come un c.d. atto “ultra vires”), comunque idoneo a vincolare la società, ma come un atto per cui è necessaria una previa decisione dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.: atteso che l’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. riserva alla competenza dei soci le operazioni da cui derivi una rilevante modifica dei loro diritti o una modifica dell’oggetto sociale, deve ritenersi che l’assenza di una delibera assembleare su tali operazioni integri la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali – ossia i limiti di cui all’art. 2475-bis c.c. –, ma legali dei poteri di rappresentanza degli amministratori.
In tema di impugnazione di delibere assembleari di società di capitali, l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, ex art. 2377, 8° co., c.c., se la deliberazione invalida sia stata sostituita con una deliberazione successiva e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla conclusione del giudizio, qualora l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, emettendo una nuova deliberazione che risulti avere lo stesso oggetto della prima e che contenga, quanto meno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida; la delibera successivamente emessa si pone, invero, quale atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido ed è idonea a produrre gli effetti di una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.
Va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire l’azione d’impugnazione di delibera assembleare negativa avanzata dal socio di una s.r.l. volta ad ottenere, in via giudiziale e con efficacia retroattiva, la costituzione degli effetti della delibera che l’assemblea dei soci avrebbe potuto a suo tempo adottare in luogo della delibera negativa, quest’ultima contenente, tra l’altro, l’esito negativo rispetto alla deliberazione di nomina dell’amministratore. La natura costitutiva della pronunzia giudiziale richiesta e l’efficacia ex nunc della stessa, appartenente, invero, ad ogni sentenza produttiva di effetti costitutivi, preclude la possibilità di ottenere in via giudiziale la costituzione (con efficacia retroattiva) degli effetti delle deliberazioni che sono già state oggetto di delibera negativa, considerata altresì l’impossibilità di sostituire, peraltro con effetti ex tunc, la volontà e la determinazione dell’autorità giudiziaria a quella manifestata ed esercitata dalla società attraverso gli organi sociali.
[Ritenendo di non poter escludere in astratto la possibilità di impugnare anche le delibere assembleari negative, il Tribunale, rilevata l’impossibilità per l’istante di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del giudice, dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda d’impugnazione della delibera negativa di nomina dell’amministratore proposta dal socio di una S.R.L., essendo la suddetta nomina intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio d’impugnazione. Infatti, sebbene il soggetto che propone l’impugnativa possa aver interesse ad ottenere una sentenza di mero accertamento che accerti, appunto, l’invalidità della delibera negativa, nel caso di specie lo scopo concreto perseguito dall’attore era già stato raggiunto per effetto dell’intervenuto atto di nomina dell’amministratore e, pertanto, non avendo l’attore richiesto ulteriori utilità, non residuava nessun concreto interesse di quest’ultimo ad ottenere una pronuncia sulla sola invalidità della delibera a contenuto negativo.]
Lo spazio di tempo a disposizione di ciascun socio tra il momento in cui egli è informato dell'adunanza assembleare e quello in cui l'assemblea è destinata ad aver luogo può risultare variabile. Tale inconveniente, nei casi estremi in cui la delicatezza e la complessità delle questioni all'ordine del giorno siano incompatibili con una troppo drastica compressione del tempo di riflessione concesso al socio, può trovare rimedio nella richiesta di rinvio dell'adunanza; tale richiesta deve considerarsi legittima, non solo in forza di un'ipotizzabile interpretazione estensiva dell’art. 2479 bis, ult.co., c.c., ma anche in base al generale principio di buona fede nei rapporti societari, alla luce del quale il rifiuto immotivatamente opposto dalla maggioranza ad una ragionevole richiesta di rinvio, proveniente dal socio incolpevolmente poco informato, ben potrebbe costituire indizio di eccesso di potere, come tale idoneo a viziare il conseguente deliberato assembleare. Dunque, il mancato riscontro della società alla motivata richiesta attorea di rinvio dell’assemblea e di accesso presso la sede al fine di estrarre copia della documentazione rende la delibera viziata da eccesso di potere ed adottata in violazione del generale principio di buona fede e correttezza che regola i rapporti societari e, pertanto, annullabile.
La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società non ha oggetto illecito, né impossibile. Né, di per sé, può contestarsi che l’aumento del capitale possa essere sottoscritto mediante una compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto (e non osta, di per sé, alla legittimità di una tale operazione la circostanza che il credito del socio debba considerarsi postergato, alle condizioni di cui all’art. 2467 c.c., poiché la “trasformazione” del credito da finanziamento in capitale di rischio, concorre in realtà alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione).
Una delibera assembleare che, pur regolarmente adottata, sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante (caso che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di aumento del capitale sociale deliberato al solo scopo di estromettere dalla maggioranza chi si sa non essere in grado di sottoscriverlo), è nulla per illiceità dell’oggetto, ovvero, per abuso del diritto.
Ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa delle decisioni dei soci delle s.r.l. decorre dalla trascrizione nel libro delle decisioni e non dall'iscrizione della decisione nel registro delle imprese (salvo quanto previsto per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale, ex 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c.). Tale previsione normativa è espressione del rilievo attribuito dal legislatore alla cd. “pubblicità interna” delle decisioni dei soci delle S.R.L. e va considerata come regola generale valida per tutte le decisioni, sia per quelle adottate in assemblea (ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.) sia per quelle che i soci possono adottare fuori e senza assemblea (ex art. 2479, comma 3, c.c.).
La questione della ritualità dell’impugnazione di delibera assembleare proposta con ricorso e non con atto di citazione va ritenuta assorbita nel caso in cui, ratione temporis, il giudizio possa essere introdotto con ricorso, nelle forme del procedimento semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
L’impugnazione di delibera assembleare con cui il socio di una S.R.L. intenda eccepire la fittizietà della prima convocazione per essere quest’ultima stata fissata in un giorno prefestivo ed al di fuori dell’usuale orario lavorativo va ritenuta manifestamente infondata, considerato che, in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea.
La deliberazione assembleare societaria assunta in seconda convocazione non può essere considerata tout court invalida nel caso in cui non sia preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione. Se è vero, infatti, che la seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima per assenza o per insufficiente partecipazione dei soci, è anche vero che la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi soci, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione né la rende invalida.
In presenza del vizio di cd. “assenza assoluta di informazione” dei soci di una S.R.L. rispetto alle attività assembleari, va accolta la domanda di invalidità della delibera assembleare avanzata da questi ultimi, atteso che l’art. 2479 ter, co. 3, c.c., tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di convocazione, sia ai casi in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma. Inoltre, va osservato che ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima.
Non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione perpetrata dalla società. In particolare, a mente della giurisprudenza consolidata che individua tra socio e società un rapporto di natura contrattuale, deve ritenersi, in ossequio al principio sancito all'art. 1218 c.c., che l'onere probatorio riguardante la regolarità della convocazione assembleare grava sulla società e che, per tale ragione, la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima determina la sottrazione all’assolvimento dell’onere probatorio sulla stessa incombente.