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Conflitto di interessi del socio di S.r.l. e invalidità della delibera: presupposti
In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2479 ter comma 2° c.c. disciplina la fattispecie del conflitto di interessi...

In tema di società a responsabilità limitata, l’art. 2479 ter comma 2° c.c. disciplina la fattispecie del conflitto di interessi del socio – da intendersi come contrapposizione tra interesse particolare di uno socio e l’interesse della società – e prevede l’annullabilità della delibera ove concorrano i seguenti requisiti: 1) la decisione possa arrecare danno alla società; il danno indicato dalla norma è meramente potenziale e non attuale come quello richiesto per l’annullamento delle deliberazioni degli amministratori ex art. 2475 ter c.c.; 2) la partecipazione del socio che si trovi in una situazione, per conto proprio o di terzi, di conflitto di interessi sia stata determinante per la sua adozione.

E' in conflitto di interessi – e, dunque, invalida ex art. 2479 ter, comma 2° c.c. – la delibera presa con la partecipazione determinante del socio di maggioranza, avente ad oggetto il rilascio, da parte della società, di una fideiussione finalizzata a garantire l'adempimento di obbligazioni gravanti su altra società – non appartenente al medesimo gruppo della società garante e del tutto autonoma rispetto ad essa – di cui il medesimo socio detenga una partecipazione di maggioranza, ove sia adeguatamente allegato e provato che il rilascio della garanzia fideiussoria sia diretto a realizzare, in via esclusiva, l'interesse della società garantita – e, indirettamente, del socio di maggioranza – e che tale interesse risulti incompatibile con l'interesse della società garante.

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L’incapacità naturale non inficia la delibera di aumento del capitale
In materia di s.r.l. l’art. 2479 ter, comma 4, c.c., fa espresso richiamo all’art. 2379 ter, comma 1, c.c., che,...

In materia di s.r.l. l'art. 2479 ter, comma 4, c.c., fa espresso richiamo all'art. 2379 ter, comma 1, c.c., che, con riguardo all'invalidità delle delibere di aumento o riduzione del capitale sociale delle S.p.A., stabilisce che l'impugnativa "non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata che parzialmente eseguita". L'inutile decorso del termine stabilito determina la decadenza dell'impugnativa e preclude la pronuncia di invalidità sotto ogni profilo sia per i vizi di nullità sia per motivi di annullamento così che la delibera di aumento di capitale deve ritenersi divenuta inoppugnabile.

In tema di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per contrarietà a norme imperativa ex art. 1418 c.c., deve esser esclusa la possibilità di procedere all'accertamento della invalidità del negozio di sottoscrizione dopo che sia divenuta inoppugnabile la deliberazione di aumento di capitale a cui ha dato esecuzione, non essendo concepibile l'autonoma impugnazione del negozio di sottoscrizione. Infatti, l'aumento di capitale costituisce una fattispecie complessa ma unitaria, in cui il negozio di sottoscrizione deve essere considerato in uno con la delibera di aumento di capitale, quale momento successivo ma funzionalmente e sostanzialmente correlato alla formazione del vincolo sociale o, comunque, all'aumento del conferimento. In tale prospettiva, la delibera assembleare viene inquadrata nella duplice valenza di atto natura organizzativa a rilevanza interna nella società e di atto espressivo di una proposta negoziale verso l'esterno - la cui sottoscrizione si traduce nell'adesione al contratto di società.
Il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale uil socio o il terzo, sul presusupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale, approvata dall'organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono esser esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.

L'incapacità naturale al momento della delibera o della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale è irrilevante ai fini della validità dell'atto compiuto dal rappresentato posto che, ai sensi dell'art. 1389, comma 1, c.c., rileva solo l'incapacità legale. L'incapacità naturale della rappresentanza non rileva neanche ai fini della pretesa estinzione del mandato. L'eventuale stato di incapacità naturale non caduca ex lege il contratto di mandato, giacché l'art. 1728, comma 1, c.c. deve esser coordinato con l'art. 1722, n.4, c.c. che prevede l'estinzione del mandato "per la morte, l'interdizione o l'inabilitazione del mandante o del mandatario".
Per l'applicazione dell'art. 643 c.p. si richiede, tra i suoi elementi costitutivi, che un incapace sia indotto a compiere un atto pregiudizievole per sé o per altri.

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Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale sul procedimento di annullamento delle deliberazioni assembleari
Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse ad agire per l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società...

Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente.

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Ricostituzione del capitale sociale e abuso di maggioranza
Integra abuso di maggioranza la decisione assembleare di ricostituire il capitale sociale in misura significativamente superiore a quello originario, quando...

Integra abuso di maggioranza la decisione assembleare di ricostituire il capitale sociale in misura significativamente superiore a quello originario, quando tale scelta non sia sorretta da comprovate e oggettive ragioni economiche né da un’adeguata pianificazione industriale, dimostrando invece che la società avrebbe potuto operare con buoni risultati anche con una dotazione patrimoniale più limitata.

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Nullità della delibera per mancanza di convocazione: presupposti e onere della prova
In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da...

In tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell'assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, comma 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. In tal caso, grava sulla società l’onere di provare la regolare convocazione del socio, in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale.

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Istanza di sospensione dell’esecuzione di delibera impugnata di esclusione di socio di Srl
In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2473-bis c.c., le condotte poste a...

In tema di esclusione del socio di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2473-bis c.c., le condotte poste a fondamento dell'esclusione devono essere necessariamente successive all'introduzione della relativa previsione statutaria che individui le specifiche ipotesi di giusta causa, non potendo la clausola statutaria operare retroattivamente rispetto a fatti anteriori alla sua efficacia.

È assistita da fumus boni iuris l'impugnazione della delibera di esclusione del socio fondata su condotte di concorrenza sleale verificatesi prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria che ha introdotto tale ipotesi quale causa di esclusione, atteso che l'efficacia della delibera di modifica statutaria decorre, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c., dalla data della sua iscrizione.

Non è opponibile la clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale qualora una specifica disposizione statutaria deroghi espressamente alla previsione generale, attribuendo al socio escluso il diritto di proporre opposizione davanti al Tribunale competente per territorio.

Sussiste il periculum in mora ai fini della sospensione dell'efficacia della delibera di esclusione ex art. 2378, comma 4, c.c., ove si consideri che, in difetto di sospensione, al socio verrebbe impedito l'esercizio dei propri diritti sociali, sia amministrativi sia economici, per l'intera durata del giudizio di merito, a fronte del limitato pregiudizio derivante alla società dal reintegro di un socio di minoranza.

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Impugnazione di delibere assembleari di Srl: mancato annullamento e cessazione della materia del contendere
Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera...

Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera assunta in conformità della legge e dello statuto, l’annullamento delle predette deliberazioni non può aver luogo in applicazione dell’art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.), sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare sostitutiva di quelle impugnate non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria in quanto trattasi di questione pubblicitaria.

Ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., quando l'annullamento della delibera non può aver luogo per intervenuta sostituzione con altra conforme a legge e statuto, le spese di lite devono essere poste di norma a carico della società.

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Impugnazione della delibera di revoca dell’amministratore e cessazione della materia del contendere
L’impugnazione della delibera assembleare che rigetta la revoca dell’amministratore è improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more...

L’impugnazione della delibera assembleare che rigetta la revoca dell’amministratore è improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministratore sia stato comunque sostituito e venga meno l’interesse attuale alla pronuncia.

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Revoca della delibera assembleare impugnata e criterio della soccombenza virtuale
In caso di cessazione della materia del contendere, conseguente alla revoca della delibera assembleare impugnata intervenuta nel corso del giudizio,...

In caso di cessazione della materia del contendere, conseguente alla revoca della delibera assembleare impugnata intervenuta nel corso del giudizio, le spese di lite devono essere regolate con il criterio della soccombenza virtuale, che costituisce il “naturale corollario” della pronuncia di cessazione della materia del contendere.

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Il progetto di bilancio, come compito gestorio, è attribuito al c.d.a. nella sua collegialità
In materia di s.r.l., l’art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di...

In materia di s.r.l., l'art. 2475, ultimo comma, c.c. riserva espressamente la redazione del progetto di bilancio al consiglio di amministrazione. Dunque, in caso di amministrazione pluripersonale, quel compito gestorio viene attribuito al consiglio di amministrazione nella sua collegialità e non è derogabile.

Ove il progetto di bilancio sia stato redatto e approvato solo dal presidente del consiglio di amministrazione, deve concludersi che il progetto di bilanciosia inesistente, in quanto soltanto apparentemente proveniente dal consiglio di amministrazione, ma in realtà non riferibile all’organo gestorio. Conseguentemente, la delibera assembleare, che abbia approvato quel bilancio, deve essere ritenuta nulla per mancanza dell’oggetto.

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Natura del conflitto di interessi rilevante ai fini dell’annullamento della delibera assembleare
Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare e...

Nel giudizio di impugnazione ex art. 2479-ter, secondo comma, cod. civ., ai fini dell’accoglimento della domanda, l’attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza del conflitto di interesse del socio il cui voto è stato determinante per l’approvazione della decisione e la dannosità della deliberazione per la società.

Affinché un conflitto di interesse sia rilevante ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare occorre che il conflitto, oltre che contestuale alla deliberazione, sia anche concreto, ovvero occorre dare dimostrazione che l’interesse extra-sociale abbia obiettivamente inciso sul perseguimento dell’interesse sociale, al punto da impedire al socio in conflitto di esprimere una valida volontà quale componente dell’organo assembleare, con ciò escludendosi tutte le ipotesi in cui si determini solo una concorrenza di interessi (diretto e indiretto), come tale, di per sé, inidonea a inficiare la libera espressione del voto.

La falsa percezione della realtà o svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o dai documenti di causa non è deducibile con il ricorso per cassazione, essendo tutelato dall’ordinamento con altro mezzo di impugnazione (la revocazione ex art. 395, n. 4), c.p.c.). Con il ricorso per cassazione, l’errore percettivo può essere dedotto solo in caso di avvenuta utilizzazione, da parte del giudice di merito, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito) e che, tuttavia, sostengono illegittimamente la decisione assunta (non già in base a una motivazione viziata, bensì) in violazione di un parametro di fonte legislativa, qualora le stesse abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti.

 

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Sulla convocazione assembleare da parte del socio della s.r.l. e sull’annullabilità della delibera di revoca degli amministratori
Nella s.r.l., la disciplina dell’autonomia statutaria sulla legittimazione a convocare l’assemblea è pienamente conforme ai principi della riforma del 2003,...

Nella s.r.l., la disciplina dell'autonomia statutaria sulla legittimazione a convocare l'assemblea è pienamente conforme ai principi della riforma del 2003, che ha differenziato fortemente la s.r.l. dalla s.p.a. valorizzando i profili personalistici, purché non si concretizzi in una disciplina idonea a paralizzare i diritti del socio di maggioranza in caso di inerzia ostruzionistica dell'organo amministrativo. La clausola statutaria che riserva al socio il potere di convocazione solo in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo è pertanto valida; di conseguenza, la convocazione dell'assemblea da parte del socio è illegittima qualora il consiglio di amministrazione, lungi dall'essere inattivo o ostruzionistico, si sia limitato a differire di sole due settimane la propria seduta per consentire ai consiglieri interessati dalla revoca di essere previamente informati delle contestazioni loro rivolte: tale comportamento non integra una colpevole inerzia dell'organo amministrativo.

La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un iter procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare; il vizio che eventualmente inficia la convocazione rappresenta pertanto una causa di annullamento. La carenza di legittimazione dell'autore della convocazione, pur non essendo di gravità tale da giustificare la nullità della delibera assembleare (quale dovrebbe configurarsi nell'ipotesi di omessa convocazione di un socio), integra un vizio idoneo a giustificare la sanzione meno radicale dell'annullabilità.

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