La convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata da parte del socio e non – secondo quanto previsto dallo statuto sociale – dall'organo gestorio non rappresenta un vizio della successiva deliberazione assembleare, purché il socio sia titolare della partecipazione richiesta dall'art. 2479 cod. civ. per sottoporre all'assemblea degli argomenti su cui deliberare (i.e., una partecipazione rappresentante almeno il terzo del capitale sociale).
Nelle società a responsabilità limitata a base familiare, la prassi di convocare l’assemblea dei soci senza il rispetto delle formalità imposte dal legislatore non determina l’emersione di un tale da giustificare l’adozione di un provvedimento cautelare d’urgenza volto a revocare tutti i componenti del consiglio di amministrazione. (altro…)
A nulla rileva, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, la circostanza che tutti i soci fossero stati “informati verbalmente” dell’assemblea, dal momento che tale prassi, anche qualora trovasse pieno riscontro probatorio in causa, non sarebbe comunque idonea ad assicurare ai soci un'adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, in assenza di una espressa dichiarazione di assenso da parte del socio di minoranza che non ha preso parte all’assemblea.
Ai fini della valida convocazione dell'assemblea dei soci, non è di per sé idoneo l'avviso che – tramite raccomandata o altro mezzo ad essa equipollente - pervenga al socio ove sia decorso il termine di cui all'articolo 2479-bis, secondo comma del codice civile. La norma, in proposito dispone che, in mancanza di diversa previsione dell'atto costitutivo, la convocazione (altro…)
Nella s.r.l., con riferimento ai poteri dell’amministratore giudiziario (nominato per effetto di un procedimento di sequestro penale preventivo ex art. 321 c.p.p.), trova applicazione il combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c.: pertanto l’amministratore giudiziario, nel rispetto della disciplina societaria, può convocare l’assemblea dei soci e qualora disponga del diritto di voto nella medesima ed abbia la maggioranza a tal fine necessaria, può altresì legittimamente procedere alla revoca e nomina dell’organo gestorio.
Non si applica alla s.r.l. in via analogica il disposto dell’art. 2367 c.c. in merito alla richiesta di convocazione, da parte dei soci, al Tribunale: l’art. 2479 bis c.c. deve essere interpretato nel senso che i soci rappresentanti un terzo del capitale, avendo il potere di sottoporre argomenti alla discussione dell’assemblea, hanno conseguentemente potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Tale potere di convocazione dell’assemblea in via diretta, tuttavia, è da ritenersi condizionato al presupposto legittimante dell’inerzia degli amministratori (inerzia che deve apprezzarsi a seguito della richiesta di convocazione avanzata dal soggetto legittimato all’organo gestorio, il quale non si sia attivato).
La "mancanza di informazioni", quale eventuale vizio invalidante la deliberazione assunta, va riferita al procedimento di convocazione inteso nel suo complesso - allorché sia stato pretermesso e determini quindi una "assoluta mancanza di informazioni" in tal senso - e non già ad irregolarità relative al suo svolgimento.
Ai fini della declaratoria di invalidità della deliberazione assunta per abuso di maggioranza ovvero per conflitto di interesse, tali vizi non possono desumersi da mere allegazioni di parte ma devono essere specificamente provati.
Qualora venga eccepita la natura abusiva dell’esercizio, da parte della minoranza, delle prerogative statutarie riconosciutele, è onere della società dimostrare la strumentalità di siffatto esercizio e, quindi, di provare che la minoranza ha agito allo scopo di ledere (altro…)
Il socio di s.r.l. titolare di un terzo del capitale sociale è legittimato a convocare l’assemblea dei soci anche quando lo statuto ne demandi il compito all’organo amministrativo. Si tratta di una regola di garanzia inderogabile che, seppur non esplicitata all’art. 2479bis c.c., è ricavata da un’interpretazione estensiva dell’art. 2479 c.c., laddove attribuisce ai soci di minoranza qualificata il potere di sottoporre all’approvazione dell’assemblea deliberazioni su taluni argomenti.
Riconosciuta con la riforma del 2003 la piena autonomia dei diversi modelli societari, la possibilità di estensione della disciplina della s.p.a. in materia di s.r.l. va esaminata in concreto attraverso gli ordinari passaggi di (i) preliminare individuazione di (altro…)
Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall'art. 2379 c.c. per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando (altro…)
Nel potere dei soci di s.r.l., che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, di sottoporre alla decisione dei soci determinati argomenti (ex art. 2479, co.1, c.c.), rientra altresì, per via estensiva, il potere di convocazione diretta su quegli stessi argomenti (altro…)
Ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, disciplinata dal legislatore con la norma dispositiva (oggi divenuta suppletiva) contenuta nell'art. 2484 c.c. (oggi art. 2479 bis, co. 1, c.c.), la circostanza che tanto il vecchio testo normativo dell'art. 2484 co. 1 c.c. quanto (altro…)
Salvo che l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogniqualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto (altro…)