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Modelli decisionali dei soci di s.r.l.
Il legislatore ha enfatizzato nelle s.r.l. una maggiore rilevanza personale dei rapporti tra i soci, tanto da rendere il metodo...

Il legislatore ha enfatizzato nelle s.r.l. una maggiore rilevanza personale dei rapporti tra i soci, tanto da rendere il metodo assembleare necessario solo per alcune particolari situazioni specifiche. I soci di s.r.l. possono infatti prevedere l’adozione di diversi modelli decisionali, salva l’insopprimibile esigenza che le decisioni vengano comunque espresse in atti scritti, soprattutto per assicurare la tempestiva informazione in merito. Per essere validamente posta in essere, la decisione dei soci necessita di una apposita clausola statutaria, la quale deve prevedere che i soci possano adottare le “decisioni” mediante consultazione scritta o consenso iscritto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2479, comma 3, c.c.

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E’ presumibile che il socio detenuto presso una casa circondariale non abbia conoscenza dell’avvenuta notifica dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci effettuata presso il suo domicilio
La deliberazione dell’assemblea dei soci assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto...

La deliberazione dell'assemblea dei soci assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell'art. 2479 ter, c. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese "in assenza assoluta di informazioni" non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo. Alla situazione di omessa convocazione dell’assemblea è equiparabile la mancata ricezione da parte del socio del relativo avviso in tempo utile per poter partecipare all’assemblea e, pertanto, ancorché sia stato correttamente avviato l’iter del procedimento deliberativo previsto dalla legge mediante la spedizione dell’avviso, la comprovata ignoranza da parte del socio della convocazione, determina la nullità della deliberazione.

E' presumibile che il socio detenuto presso una casa circondariale non abbia avuto conoscenza della spedizione, ritualmente effettuata, dell’avviso di convocazione dell’assemblea al suo domicilio, in quanto la detenzione in carcere rappresenta indubbiamente un impedimento ostativo alla ricezione dell’avviso di convocazione all’assemblea a lui non imputabile tale da giustificare la declaratoria di nullità delle deliberazioni impugnate.

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Carattere suppletivo delle norme sulla convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l.
La disciplina dettata dal codice civile sulla convocazione dell’assemblea, che valorizza il momento della spedizione in un’ottica di certezza e...

La disciplina dettata dal codice civile sulla convocazione dell’assemblea, che valorizza il momento della spedizione in un’ottica di certezza e celerità del procedimento, è destinata a operare solo in mancanza di una diversa disciplina statutaria. L’art. 2479-bis, co. 1, c.c. fa riferimento alla “spedizione” e non alla “ricezione” dell’avviso di convocazione, ma nulla impedisce ai soci i quali vogliano meglio tutelare il loro diritto di partecipazione informata all’assemblea di convenire una disciplina diversa, che faccia decorrere il termine di convocazione dall’effettiva e documentata ricezione dell’avviso di convocazione.

A nulla rileva, ai fini della valutazione della validità della delibera impugnata, la circostanza che tutti i soci fossero stati “informati verbalmente” dell’assemblea, dal momento che tale prassi, anche qualora avesse trovato pieno riscontro probatorio in causa, non sarebbe stata comunque idonea ad assicurare ai soci una adeguata e tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, in assenza di una espressa dichiarazione di assenso da parte del socio di minoranza che non ha preso parte all’assemblea.

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Rinvio dell’assemblea dei soci e modalità di convocazione
Il disposto di una norma che – come l’art. 2374 c.c. – è stata dettata soltanto per la società azionaria...

Il disposto di una norma che - come l’art. 2374 c.c. - è stata dettata soltanto per la società azionaria non sembra applicabile analogicamente anche alle società a responsabilità limitata, in quanto il legislatore ha riconosciuto ai soci che non partecipano all’amministrazione della società penetranti poteri di controllo costituiti dal diritto di avere notizie dagli amministratori sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi all’amministrazione.

Il rinvio ad altra data della prosecuzione dei lavori dell’assemblea impone in ogni caso alla società di procedere ad una nuova convocazione dei soci assenti all’assemblea di cui viene disposto il rinvio. Il socio, infatti, ha diritto ad essere preventivamente convocato all’assemblea nei modi e nei termini stabiliti dall’atto costitutivo, o in mancanza, secondo quelli previsti dalla legge, affinché questi venga messo nelle condizioni di esercitare in maniera informata il diritto di voto in ragione della propria quota partecipativa e di partecipare ed intervenire nella discussione sociale, come espressamente dall’art. 2479, co. 5 c.c. per le società a responsabilità limitata. E ciò perché la convocazione del socio è strumentale all’esercizio dei suddetti fondamentali diritti sociali.

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S.r.l.: potere di convocazione e assemblea totalitaria
La disposizione dell’art 2479, co. 1, c.c. che prevede la facoltà per tanti soci che rappresentino almeno un terzo del...

La disposizione dell’art 2479, co. 1, c.c. che prevede la facoltà per tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale di convocare l’assemblea sociale, prevale su eventuali previsioni statutarie difformi che riservino al solo amministratore il potere di convocare l’assemblea. Tale potere è implicito nella facoltà attribuita ai soci dal medesimo articolo di individuare argomenti da sottoporre alla collettività sociale.

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Eccezione di arbitrato e scioglimento della società e successiva costituzione di nuova società da parte dei soci di maggioranza
Ex art. 112 c.p.c., l’eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si...

Ex art. 112 c.p.c., l'eccezione di arbitrato è eccezione in senso stretto, rimessa alla parte e per questa disponibile, come si evince dal chiaro disposto dell’art. 819 ter c.p.c.

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Convocazione dell’assemblea dei soci nelle srl
La giurisprudenza di merito e di legittimità consente di convocare l’assemblea al socio di s.r.l., che abbia la partecipazione di...

La giurisprudenza di merito e di legittimità consente di convocare l'assemblea al socio di s.r.l., che abbia la partecipazione di almeno un terzo nel capitale sociale ex art. 2479 c.c.. Una tale facoltà deve ritenersi esercitabile sia nel caso di inerzia dell’organo amministrativo della società (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 25/05/2016), sia, secondo una parte consistente e autorevole della giurisprudenza di merito, anche in difetto di inerzia, nelle situazioni in cui il socio intenda convocare direttamente l’assemblea per sottoporle delle questioni. Secondo una teoria più estensiva, non esorbita dai propri poteri il socio, che possieda almeno in terzo del capitale sociale, come previsto dall’art.2379 co.1 c.c. [ovvero addirittura come avviene nella fattispecie, il 100% del capitale sociale] che convochi direttamente l’assemblea, e ciò nemmeno a fronte di una disposizione statutaria, che riserva tale potere al solo organo amministrativo.
Anche aderendo a tale teoria, e quindi ritenendo la legittimazione dei soci a convocare l’assemblea, e regolare sotto questo profilo la convocazione, la mancata tempestiva ricezione dell’avviso di convocazione all’amministratore destinatario - sì spedita ben prima di otto giorni dalla data dell’assemblea ai sensi degli artt. 2479 bis co. 1 c.c. - deve ritenersi dirimente e di portata assorbente su ogni altra questione: l’art. 2479 bis c. 4 c.c. prevede che il presidente dell’assemblea deve verificare la regolarità della costituzione dell’assemblea, mentre, al successivo comma 5, richiede per l’adozione della delibera che siano presenti o, per lo meno, che siano informati della riunione tra gli altri, tutti gli amministratori. Di conseguenza, la decisione dell'assemblea non validamente convocata deve essere dichiarata nulla ex art. 2479 ter co. 3 c.c., in quanto assunta in assenza assoluta di informazione.

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Assemblea s.r.l.: inderogabilità del potere di convocazione dei soci
Lo statuto delle società a responsabilità limitata non può escludere il potere dei soci – che rappresentano almeno un terzo...

Lo statuto delle società a responsabilità limitata non può escludere il potere dei soci - che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale - di convocare l’assemblea, i quali ne restano titolari anche qualora lo statuto lo riservi esclusivamente agli amministratori della società stante l’inderogabilità dell’art. 2479 co. 1 c.c.

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Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale...

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)

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Convocazione dell’assemblea da parte del socio di S.r.l.
È orientamento costante (si veda ad es. Trib. Milano n. 46286/2015) la non configurabilità di vizi in caso di convocazione...

È orientamento costante (si veda ad es. Trib. Milano n. 46286/2015) la non configurabilità di vizi in caso di convocazione dell’assemblea da parte del socio di S.r.l.: per tale tipo di società è ammessa infatti la diretta convocazione dell’assemblea da parte dei soci che detengano la partecipazione di almeno un terzo del capitale sociale. Risulterebbe infatti del tutto superflua una previsione legislativa che preveda il potere dei soci di sottoporre all’assemblea degli argomenti su cui deliberare (art. 2479 comma 1 c.c.) senza ammettere previamente l’esistenza dello strumentale potere di convocarla. Inoltre tale potere, di cui sono titolari i soci detentori della summenzionata minoranza qualificata, è configurato come concorrente rispetto a quello eventualmente attribuito all’amministratore dall’autonomia statutaria, anche in considerazione della valorizzazione all’iniziativa e al ruolo del socio all’interno della società a responsabilità limitata, promossa dal legislatore del 2003.

Nel caso in cui il compenso dell'amministratore non risulti determinato né al momento della sua nomina, contemporanea alla costituzione della SRL, né da successiva delibera assembleare, la misura del compenso va liquidata - secondo un consolidato e condivisibile orientamento - in sede giudiziaria, senza che al riguardo possa valere quale rinuncia implicita la mera inerzia dell’attore nel periodo antecedente la sua revoca.

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Assemblea di S.r.l. e potere di autoconvocazione dei soci in caso di inerzia degli organi sociali in carica
La previsione contenuta all’art. 2479, c. 1, c.c., in base a cui i soci decidono sulle questioni sottoposte loro dagli...

La previsione contenuta all’art. 2479, c. 1, c.c., in base a cui i soci decidono sulle questioni sottoposte loro dagli amministratori o dai soci che rappresentino un terzo del patrimonio sociale, deve essere intesa anche come facoltà dei soci che detengano la predetta soglia di capitale di convocare un’assemblea in mancanza di iniziativa da parte degli organi sociali in carica.

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Nullità delle delibere assembleari prese in assenza assoluta di convocazione e di informazione del socio escludendo
La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa...

La deliberazione assunta dall’assemblea non può in alcun modo essere ridotta ad una sorta di atipica “proposta di esclusione” emessa all’esito di una peculiare “riunione dei soci”, la cui formale approvazione in contradditorio con gli espellendi sarebbe stata poi rimessa ad una successiva assemblea, secondo una ricostruzione della fattispecie espulsiva come “a formazione assembleare progressiva”, che deve ritenersi errata – o comunque, ingiustificata – in diritto.
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