Ai fini della valida adozione delle decisioni in assemblea totalitaria di s.r.l. ai sensi dell’art. 2479 bis, ultimo comma, c.c. è necessaria la partecipazione dell’intero capitale sociale, mentre è sufficiente che gli amministratori e i sindaci non presenti siano stati informati della riunione. L’informazione deve riguardare la riunione, diversamente da quanto previsto per la s.p.a. dall’art. 2366, comma 5, c.c., che si riferisce alla deliberazione, e deve precedere la riunione, così da consentire l’accertamento delle condizioni per la regolare costituzione dell’assemblea in forma totalitaria; a tal fine basta il fatto informativo, comunque avvenuto, senza necessità di una formale convocazione. La prova dell’avvenuta informazione dell’amministratore grava sulla società, sicché in sua mancanza la delibera di revoca dell’amministratore [adottata dal socio unico in assemblea totalitaria] risulta invalida.
Il diritto di opporsi alla trattazione dell’argomento nell’assemblea totalitaria di s.r.l. spetta a tutti i soggetti legittimati a intervenire in assemblea, e quindi ai soci, agli amministratori e ai sindaci, anche se non presenti. L’opposizione non deve essere motivata e comporta la necessità della rituale convocazione di una nuova assemblea, senza che sia sufficiente il semplice rinvio della riunione.
La disposizione dell’art. 2479, comma 1, c.c., che attribuisce ai soci titolari di almeno un terzo del capitale sociale la facoltà di sottoporre argomenti alla decisione dei soci, prevale sulle previsioni statutarie che riservano al solo amministratore il potere di convocare l’assemblea, perché tale facoltà comprende il potere di convocare l’assemblea o di attivare le forme di consultazione non assembleare per la decisione su quegli argomenti.
Il legittimo esercizio del potere di autoconvocazione dell’assemblea da parte del socio [anche unico] presuppone l’inerzia dell’organo amministrativo a fronte di una sollecitazione rimasta senza seguito. Il socio legittimato e l’organo amministrativo hanno poteri concorrenti di convocazione, sicché l’esercizio del potere da parte dell’uno rende illegittimo il successivo e tardivo esercizio da parte dell’altro, e l’iniziativa del socio volta a sopperire all’inerzia dell’amministratore conserva validità ed efficacia nonostante la successiva iniziativa di quest’ultimo.
L’amministratore di s.r.l. è privo di un diritto al mantenimento dell’incarico e può essere revocato in qualunque tempo e ad nutum ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., perché la giusta causa rileva solo sotto il profilo risarcitorio; la revoca deve tuttavia avvenire nel rispetto della procedura prevista dalla legge e dallo statuto. L’amministratore revocato è quindi legittimato a impugnare la delibera di revoca per farne valere i soli profili formali di invalidità, restandogli preclusa qualsiasi contestazione di ordine sostanziale, impregiudicato il potere della maggioranza di procedere nuovamente alla revoca con una deliberazione conforme alla legge e allo statuto.
La sospensione prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c., applicabile alle decisioni dei soci di s.r.l. in forza del rinvio contenuto nell’art. 2479 ter c.c., può riguardare anche l’efficacia delle deliberazioni c.d. autoesecutive, come quelle di nomina o revoca degli amministratori, fino a quando la deliberazione mantenga la potenzialità di continuare a produrre effetti; la deliberazione di nomina dell’organo amministrativo, ancorché già eseguita con l’insediamento del nominato, produce infatti i suoi effetti per l’intero periodo di gestione.
La sospensione delle deliberazioni ex art. 2378, comma 3, c.c. può essere chiesta solo in corso di causa, perché la norma speciale prevale sull’art. 669 ter c.p.c. Il provvedimento richiede il fumus boni iuris e, quanto al periculum in mora, la valutazione comparativa del pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della deliberazione e di quello che subirebbe la società dalla sua sospensione; nel caso di revoca dell’amministratore, rileva l’interesse sia del ricorrente sia della società a che il potere gestorio sia esercitato da chi sia stato regolarmente nominato.
Nel giudizio di impugnazione delle deliberazioni assembleari è litisconsorte necessaria soltanto la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà oggetto dell’impugnazione.