L’amministratore che disponga un pagamento a favore di un terzo che non sia creditore della società, in mancanza di qualsiasi causa debendi, e renda così possibile un indebito oggettivo, viene meno sia al dovere generale del neminem laedere sia all’obbligo di gestire i beni sociali nell’interesse della società, perché un simile pagamento si traduce in un arbitrario, e perciò illecito, atto di disposizione dei beni sociali assimilabile alla distrazione, che cagiona alla società amministrata un danno ingiusto pari almeno all’ammontare della somma indebitamente pagata, oltre accessori ed eventuali ulteriori danni da accertare in concreto.
Nell’azione di responsabilità fondata sull’assenza di un valido titolo giustificativo del pagamento disposto dall’amministratore [a favore di altra società da lui stesso amministrata], l’approvazione del pagamento della fattura da parte del consiglio di amministrazione è di per sé inidonea a provare l’effettiva debenza della somma, perché non vale a validare un eventuale pagamento indebito. Il contratto prodotto solo in corso di causa a giustificazione del pagamento, privo di data certa e sottoscritto dall’amministratore per conto di entrambe le società contraenti in situazione di conflitto di interessi, non depone per la genuinità del titolo, perché tali modalità di sottoscrizione non ne garantiscono la conoscenza agli altri soci e amministratori né una datazione certa nei confronti della società.
Quando il contratto invocato a giustificazione del pagamento prevede che le prestazioni siano documentate per iscritto [mediante la trasmissione giornaliera di dati in formato elettronico], la loro effettuazione deve essere provata per iscritto; è inammissibile la prova per testi che confligga con le risultanze contrattuali e con la documentazione prodotta dalla stessa parte che la deduce, mentre la documentazione di formazione unilaterale e priva di data certa è inidonea a dimostrare l’esecuzione delle prestazioni e non è opponibile alle controparti.
Il foro speciale previsto dall’art. 23 c.p.c. si riferisce esclusivamente alle cause fra soci aventi ad oggetto controversie che abbiano a fondamento una questione attinente, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. Esso è quindi inapplicabile all’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2476 c.c. contro l’amministratore, convenuto in tale qualità, anche quando egli rivesta altresì la qualità di socio, perché la controversia intercorre fra soci e amministratore.
Il principio secondo cui gli interessi sulle somme liquidate a titolo risarcitorio decorrono dalla data in cui il danno si è verificato è applicabile solo alla responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, perché ai sensi dell’art. 1219, 2° comma, c.c. il debitore del risarcimento è in mora dal giorno della consumazione dell’illecito. Se l’obbligazione risarcitoria deriva da inadempimento contrattuale [come quella dell’amministratore verso la società], gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore, quale la diffida.
In difetto di domanda dei soci attori di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 2476, quarto comma, c.c., il giudice non deve provvedere al riguardo, trattandosi di diritti lasciati alla disponibilità delle parti; resta impregiudicato il diritto al rimborso, che può essere fatto valere in sede stragiudiziale o con azione autonoma.