Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni, l’esercizio dei poteri e dei diritti correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario. Nei rapporti esterni e dunque rispetto ai terzi ed alla stessa società deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il pactum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.
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Al termine di 90 giorni previsto dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari si applicano la sospensione durante il periodo feriale, nonché le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 155 c.p.c.: tale termine assume natura (anche) processuale, dal momento che l’impugnazione dev’essere necessariamente proposta in via giudiziale.
Per la medesima ragione, al termine di impugnazione si applica altresì il principio di scissione degli effetti della notificazione (sancito da Cass., Sezioni Unite, n. 24822 del 9 dicembre 2015): ai fini dell’impedimento della decadenza, è dunque sufficiente che l’atto introduttivo del giudizio sia stato consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale entro il termine di 90 giorni, a nulla rilevando che la notificazione, nei confronti del destinatario, si sia perfezionata successivamente.
Il socio che deduce l’invalidità di una delibera assembleare per abuso di maggioranza deve provare che la delibera fosse stata fraudolentemente e arbitrariamente preordinata, da parte del socio di maggioranza, al perseguimento di un proprio interesse personale, antitetico rispetto a quello sociale ovvero, in alternativa, alla lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.
La mera condizione di inoperatività della società non è di per sé sufficiente a far ritenere abusiva una delibera di aumento di capitale contestuale alla riduzione per perdite, ben potendo i soci decidere di “riattivare” la società, immettendo le risorse necessarie per il rilancio dell’attività imprenditoriale.
La società non è titolare del diritto di impugnare le delibere assunte dall’assemblea dei propri soci: in primo luogo, perché essa non è annoverata dalla legge tra i soggetti legittimati all’impugnazione; inoltre, perché, derivando dalla società stessa la manifestazione di volontà oggetto di impugnazione, sarebbe irragionevole attribuirle la legittimazione ad agire in giudizio contro la sua stessa volontà.
La s.r.l. che, ai sensi dell’art. 2475-ter c.c., domanda l’annullamento del contratto (o dell'atto unilaterale) concluso dal proprio amministratore in conflitto di interessi deve provare: (i) l’interesse, di cui l’amministratore sia portatore, obiettivamente in conflitto con quello della società rappresentata; (ii) la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale assunta dalla società; (iii) la conoscenza o la conoscibilità del conflitto di interessi da parte del terzo contraente.
Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione a garanzia del debito assunto da un’altra società, il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l’esistenza di un conflitto di interessi tra la società garante e il suo amministratore non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società garante e il suo amministratore.
La sussistenza di una delibera con cui l’assemblea autorizzi la società alla prestazione della garanzia, in mancanza di impugnazione, esclude sia la possibilità per l’amministratore di influenzare la scelta negoziale della società (essendo egli privo di qualsiasi discrezionalità tanto nella scelta di stipulare il contratto quanto nella determinazione del relativo contenuto), sia la conoscibilità dell’asserito conflitto di interessi da parte del terzo contraente (avendo quest’ultimo riposto legittimo affidamento sulla validità della predetta delibera).
Lo statuto delle società a responsabilità limitata non può escludere il potere dei soci - che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale - di convocare l’assemblea, i quali ne restano titolari anche qualora lo statuto lo riservi esclusivamente agli amministratori della società stante l’inderogabilità dell’art. 2479 co. 1 c.c.
La convocazione dell’assemblea dei soci, il relativo verbale e la deliberazione ivi contenuta non possono essere in alcun modo imputati alla società ove formati e provenienti da un terzo estraneo, non facente parte della compagine sociale, e sono pertanto assolutamente nulli, e la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese del suddetto verbale non sana detta nullità. (altro…)
La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c. (altro…)
Deve considerarsi affetta da nullità la decisione dei soci assunta in assenza di convocazione di un socio. E infatti la regola dell’art. 2479 ter, 3° comma, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese «in assenza assoluta di informazioni», deve intendersi riferita non soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo, sicché la deliberazione dell’assemblea di società a responsabilità limitata assunta senza la preventiva convocazione di uno dei soci è nulla.
Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2479 ter c.c. non solo i casi in cui la convocazione del socio di srl manchi completamente, ma, facendo applicazione analogica dell’art. 2379, comma 3, c.c., anche i casi in cui provenga da soggetto estraneo alla società, in quanto né socio, né membro dell’organo amministrativo o di controllo, non rilevando, in tale ultimo caso, che la convocazione abbia fornito al socio le informazioni in merito alla data e alle questioni oggetto dell’assemblea.
Nel procedimento che abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare sostituita da una nuova deliberazione manca l'interesse ad agire dell'attore poichè, anche qualora l'impugnazione fosse accolta, questa non potrebbe avere alcun effetto per via della già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario.
È orientamento costante (si veda ad es. Trib. Milano n. 46286/2015) la non configurabilità di vizi in caso di convocazione dell’assemblea da parte del socio di S.r.l.: per tale tipo di società è ammessa infatti la diretta convocazione dell’assemblea da parte dei soci che detengano la partecipazione di almeno un terzo del capitale sociale. Risulterebbe infatti del tutto superflua una previsione legislativa che preveda il potere dei soci di sottoporre all’assemblea degli argomenti su cui deliberare (art. 2479 comma 1 c.c.) senza ammettere previamente l’esistenza dello strumentale potere di convocarla. Inoltre tale potere, di cui sono titolari i soci detentori della summenzionata minoranza qualificata, è configurato come concorrente rispetto a quello eventualmente attribuito all’amministratore dall’autonomia statutaria, anche in considerazione della valorizzazione all’iniziativa e al ruolo del socio all’interno della società a responsabilità limitata, promossa dal legislatore del 2003.
Nel caso in cui il compenso dell'amministratore non risulti determinato né al momento della sua nomina, contemporanea alla costituzione della SRL, né da successiva delibera assembleare, la misura del compenso va liquidata - secondo un consolidato e condivisibile orientamento - in sede giudiziaria, senza che al riguardo possa valere quale rinuncia implicita la mera inerzia dell’attore nel periodo antecedente la sua revoca.
Il terzo creditore di un socio unico di società a responsabilità limitata può promuovere, ex art. 2901 e ss. cod. civ., un'azione revocatoria ordinaria finalizzata a far dichiarare l'inefficacia di una delibera con cui l'assemblea abbia deliberato di coprire le perdite della società in parte ricorrendo a riserve e versamenti in conto capitale e versamenti pregressi, e in parte attraverso l'azzeramento del capitale sociale e sua successiva ricostituzione mediante un corrispondente aumento dello stesso offerto a soggetti terzi.
Una delibera di S.r.l. è revocabile benché non abbia come oggetto il diretto trasferimento della quota di partecipazione detenuta dal socio unico. Ciò che rileva, infatti, è il risultato finale che a mezzo di essa è stato conseguito, ossia l'uscita di quel rilevante asset dal patrimonio del socio unico, con conseguente pregiudizio delle ragioni del creditore.
Ai fini della valutazione della sospensione di una delibera assembleare di nomina di un organo amministrativo il periculum in mora può consistere nella compressione permanente del diritto dei soci e della Società di essere gestiti da un organo amministrativo regolarmente nominato secondo legge e statuto, diritto la cui lesione comporta instabilità, incertezza e disagio organizzativo di per se stessi destinati a ripercuotersi negativamente sull’attività della società. In proposito, nell’indifferenza, per la Società, di vedersi gestita da una piuttosto che da un’altra persona fisica, prevale il diritto del socio a vedere sospesa una deliberazione non assunta in conformità alla legge ed allo statuto e lesiva del suo diritto di concorrere alla nomina.