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Criteri interpretativi delle delibere assembleari e natura consensuale del contratto di sottoscrizione
I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il...

I canoni dell’interpretazione del contratto possono essere presi a riferimento anche per le delibere assembleari [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto erroneo considerare isolatamente e parzialmente il contenuto della delibera, poiché metodo interpretativo in violazione del principio per cui ciascuna parte dell’atto deve essere interpretata sistematicamente, ossia alla luce del tenore complessivo della delibera in cui è inserita e tenendo conto degli altri contenuti dell’atto (applicando, mutatis mutandis, l'art. 1363 c.c.)].

La sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale è un contratto consensuale e non reale, che si perfeziona con la mera dichiarazione di volontà del socio di aderire all’aumento e non con il versamento della somma corrispondente.

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Della invalidità della deliberazione assembleare per mancanza del verbale e carenza assoluta di informazione
E’ irrilevante, ai fini dell’invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in...

E' irrilevante, ai fini dell'invalidità della delibera, l’eventuale tardività del verbale, perché l’art. 2379-bis c.c. – applicabile alle s.r.l. in virtù del richiamo operato dall’art. 2479-ter ult. co. – al co. 2 stabilisce che la verbalizzazione tardiva sana con effetto retroattivo l’eventuale nullità della delibera, se interviene entro l’adunanza successiva.

Fermo restando la necessità di una coincidenza tra il luogo di convocazione e il luogo di celebrazione dell’assemblea, affinché i soci siano informati del luogo in cui si svolge l’adunanza e possano effettivamente parteciparvi, non è integrato il vizio di carenza assoluta di informazione nel caso in cui l’assemblea si tenga in un luogo sostanzialmente coincidente con quello indicato nell’avviso di convocazione, giacché in tal caso non risulta alcun vulnus informativo ai danni del socio: alla luce della predetta ratio informativa, nella nozione di sede sociale ben possono rientrare anche le parti antistanti, non essendo prescritto né dalla legge né dallo statuto sociale che l’assemblea si riunisca in un interno o ufficio specifico.

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Nullità delle deliberazioni societarie e limiti statutari: tra convocazione, arbitrato e modificazione della domanda
È nulla, ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., la deliberazione assembleare adottata in assenza di regolare convocazione del socio titolare del...

È nulla, ai sensi dell’art. 2479-bis c.c., la deliberazione assembleare adottata in assenza di regolare convocazione del socio titolare del 50% del capitale sociale e in difetto del necessario quorum deliberativo, in quanto si configura un’assoluta mancanza di informazioni (art. 2479-ter c.c.).

La successiva adunanza, anche ove tenutasi in data diversa da quella comunicata e senza puntuale indicazione nel verbale dei soci presenti e del capitale rappresentato, non sana la mancanza di formale convocazione.

È nulla la clausola compromissoria statutaria che affidi la nomina degli arbitri a un organo interno della società, in quanto contrastante con l’art. 34 d.lgs. n. 5/2003 che richiede la designazione da parte di un soggetto esterno.

In tema di modificazione della domanda attorea, questa è ammissibile qualora la pretesa riformulata concerna la medesima vicenda sostanziale già dedotta. Ne consegue che l’originaria domanda di nullità per irregolare costituzione dell’assemblea e mancanza di quorum può essere integrata dalla successiva domanda di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio. Tale integrazione è giustificata dalla violazione dei principi di verità, chiarezza e completezza, sempre in quanto attinente alla stessa deliberazione assembleare.

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Sostituzione della delibera impugnata e cessazione della materia del contendere
In tema di impugnazione di delibere assembleari (anche in via cautelare ex art. 2378 comma 3 c.c.), la sostituzione della...

In tema di impugnazione di delibere assembleari (anche in via cautelare ex art. 2378 comma 3 c.c.), la sostituzione della delibera oggetto di impugnazione cagiona il venir meno della utilità dell’impugnazione medesima, in quanto la delibera è stata già privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Conseguentemente, viene meno l’oggetto del contendere.

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Annullamento della deliberazione assembleare di scioglimento anticipato per abuso di maggioranza
In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l’esecuzione del contratto di società,...

In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all'economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva, se si escludono quell’esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari.

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L’applicazione analogica dell’art. 2373 c.c. alla s.r.l.: il computo della quota del socio in conflitto di interessi ai fini del quorum costitutivo e deliberativo
Anche a voler aderire all’orientamento interpretativo che ritiene sia analogicamente applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata dall’art. 2373 c.c. in...

Anche a voler aderire all’orientamento interpretativo che ritiene sia analogicamente applicabile alle s.r.l. la disciplina dettata dall’art. 2373 c.c. in materia di società per azioni, sul dovere dell’amministratore di astenersi dal voto nelle delibere inerenti la sua responsabilità, la quota del socio in conflitto di interessi andrebbe comunque computata ai fini del quorum costitutivo e scomputata solo dal quorum deliberativo, in base a quanto disposto dall’art 2368, comma 3, cc

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Impugnazione delle delibere invalide per assenza assoluta di informazione: legittimazione attiva
In forza del disposto di cui all’art. 2479 ter, comma 3, c.c. le delibere societarie possono essere impugnate, entro tre...

In forza del disposto di cui all’art. 2479 ter, comma 3, c.c. le delibere societarie possono essere impugnate, entro tre anni dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese, da chiunque vi abbia interesse, qualora siano stata adottate in assenza assoluta di informazione o se aventi oggetto impossibile ed illecito. In particolare, ricorre l’ipotesi di assenza assoluta di informazione nel caso di delibera assembleare assunta nella completa carenza di convocazione dell’assemblea.

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Sul termine d’impugnazione delle delibere assembleari e il principio di uguaglianza e di parità di trattamento dei soci
Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell’art. 2479 ter c.c. devono essere impugnate entro novata giorni dalla loro...

Le delibere invalide ai sensi del primo comma dell’art. 2479 ter c.c. devono essere impugnate entro novata giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Si tratta di un termine di decadenza, cui non si applicano gli istituti della sospensione e dell’interruzione disciplinati dagli artt. 2941 e 2943 c.c. Tale termine per impugnare decorre dalla data di iscrizione della deliberazione nel libro delle decisioni e si applica a tutti i tipi di decisione dei soci, siano esse adottate con il metodo assembleare ovvero mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso e prescinde dalla data di verbalizzazione e dalla data di iscrizione nel registro imprese. Il dies a quo per l’esercizio dell’impugnativa decorre esclusivamente dalla data di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, non rilevando la data di iscrizione al Registro delle Imprese, nel caso in cui la delibera sia soggetta ad iscrizione, trattandosi di un termine unico, come illustrato nella Relazione governativa al D.lgs. n. 6 del 2003. Tale disciplina trova la sua ragion d’essere nell’elevato grado di partecipazione alla vita dell’ente da parte dei soci di talché la pubblicità interna rappresentata dai libri sociali assume maggior rilevanza rispetto a quella che si realizza tramite il Registro delle Imprese.

Il principio di proporzionalità e il connaturato principio di parità di trattamento dei soci esposti dal comma 2 dell’art. 2468 c.c. in forza dei quali sono attribuiti ai soci i medesimi diritti, in misura per l’appunto proporzionale alla misura della partecipazione, costituiscono regole dispositive, poste a tutela dell’interesse dei soci, che possono essere derogate in nome del rilievo personalistico che informa anch’esso l’aspetto organizzativo del nuovo tipo sociale della S.r.l. ed in forza del quale assume rilievo statutario l’intuitus personae. Il terzo comma disciplina l’ipotesi in cui l’autonomia negoziale voglia introdurre deroghe al principio di uguaglianza e di proporzionalità del contenuto delle partecipazioni sociali. L’eventuale deroga all’uguaglianza ed alla proporzionalità si estrinseca nell’attribuzione di particolari diritti a singoli soci ed esclude invece la loro incorporazione in partecipazioni sociali comprensive di diritti diversi rispetto alle altre. Con particolare riferimento alla nomina degli amministratori, l’art. 2475 c.c. prevede che i soci nominino uno o più amministratori della società con decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c., salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. La norma dell’art. 2468, 3° comma c.c. legittima la previsione pattizia di meccanismi di designazione degli amministratori diversi dalla decisione dei soci assunta dall’art. 2479 c.c.

L’attribuzione di uno o più diritti particolari a tutti i soci di una s.r.l. deve invece ritenersi ammissibile in considerazione del tenore letterale dell’art. 2468, comma 3, c.c., che non esclude che i diritti particolari possano riguardare tutti i soci e dell’autonomia statutaria riconosciuta al tipo sociale s.r.l., in forza della quale i soci possono decidere di attribuire rilevanza alle persone di tutti i soci.

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Socio moroso: diritti di informazione e di partecipazione in assemblea
Il socio moroso gode dei diritti di informazione tra i quali quello di convocazione, dato che secondo il dettato dell’art....

Il socio moroso gode dei diritti di informazione tra i quali quello di convocazione, dato che secondo il dettato dell'art. 2466 c.c. non può solo esercitare il diritto di voto ed è quindi interdetto dalla partecipazione alle decisioni assembleari. E' pertanto nulla, ex art. 2479 tre, comma 3, c.c., la delibera assembleare assunta in difetto di convocazione del socio moroso.

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Principi in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari
La sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari configura una misura cautelare tipica a natura anticipatoria, i cui presupposti sono la presumibile...

La sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari configura una misura cautelare tipica a natura anticipatoria, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l'accertamento, effettuato dal giudice con giudizio di carattere comparatistico, della prevalenza del pregiudizio illegittimamente subito dal ricorrente rispetto a quello che, legittimamente, potrebbe soffrire la società per effetto della sospensione della deliberazione oggetto di controversia (periculum in mora).

Sono impugnabili le deliberazioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno un interesse in conflitto con quello della società allorché: (i) la deliberazione possa recare un danno alla società; e (ii) la partecipazione del socio in conflitto sia stata determinante per l'adozione della deliberazione. In particolare, il conflitto di interessi consiste in una contrapposizione tra l'interesse particolare di uno dei soci e l'interesse della società, di modo che l'uno non possa essere salvaguardato senza l'altro. Pertanto, per integrare una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che il socio miri a realizzare mediante la deliberazione un proprio interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere (anche potenzialmente) quest'ultimo interesse, non potendosi ravvisare incompatibilità di posizioni per il sol fatto che i soci abbiano un interesse in un'operazione parallela a quella oggetto della deliberazione.

L'abuso della maggioranza, causa di annullabilità di una deliberazione, deve interpretarsi nel senso che è consentito al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse personale fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della maggioranza legittima l'annullamento di una delibera allorquando la delibera medesima non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, essendo il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse antitetico rispetto a quello sociale, ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari a danno dei soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare l'abuso della maggioranza grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della delibera.

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Le conseguenze dell’omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci
Si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire...

Si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità. Sotto il diverso profilo dell’annullabilità, non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, ma a tal è necessario che i vizi siano tali da impedire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. La trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall’art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, con la conseguenza che la sua omissione costituisce una mera irregolarità. L’omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non è scevra di conseguenze: da un lato, il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, atteso che i termini dettati per le impugnazioni dall’art. 2479 ter c.c. non iniziano a decorrere poiché non vi è una data certa in relazione al momento in cui è intervenuta la trascrizione; dall’altro, la società che non tiene regolarmente il libro delle decisioni dei soci, con la vidimazione e la numerazione progressiva delle pagine, si trova nell’impossibilità di provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta.

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Inammissibilità della trascrizione di una domanda giudiziale di accertamento dell’invalidità di una delibera assembleare
La domanda giudiziale di accertamento dell’invalidità di una delibera assembleare che autorizza la conclusione di un contratto preliminare di alienazione...

La domanda giudiziale di accertamento dell'invalidità di una delibera assembleare che autorizza la conclusione di un contratto preliminare di alienazione immobiliare non è trascrivibile ai sensi degli artt. 2643, 2652 e 2653 c.c. poiché non produce alcuno degli effetti previsti da tali norme e non rientra nelle ipotesi di trascrivibilità previste dalla legge.

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