Nel giudizio cautelare volto all’adozione di un sequestro conservativo su istanza del Fallimento nei confronti degli ex amministratori della società fallita, l’applicazione del criterio dei netti patrimoniali ai fini della quantificazione del danno richiede, in ogni caso, la previa riclassificazione dei bilanci degli esercizi contestati secondo una prospettiva liquidatoria, nonché l’individuazione e la stima degli oneri che la società avrebbe comunque sopportato se fosse stata tempestivamente e diligentemente posta in liquidazione. Ne consegue che, in assenza di tale ricostruzione, la prova del quantum del danno non può ritenersi raggiunta, con conseguente impossibilità di accogliere la richiesta misura cautelare.
L’indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni conseguenziali ed accessorie. Tali principi possono valere anche per l’ordine del giorno del CdA. Per non paralizzare la discussione, possono dunque ritenersi ammessi, ancorché non esplicitamente indicati nell’ordine del giorno, gli argomenti che non introducano temi completamente nuovi ma che si ritengano implicitamente compresi nell’ordine del giorno, perché consequenziali e accessori rispetto a quelli espressamente indicati.
A sensi dell’art. 2381 cc, richiamato dall’art. 2475 cc in ambito di srl, il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; allo stesso modo il cda può revocare le deleghe precedentemente attribuite ad un consigliere e conferire le medesime deleghe ad un altro consigliere, ovvero al Presidente del CdA. La norma non prevede che la revoca sia sorretta da giusta causa, dal che deve desumersi che la facoltà di revoca sia espressione della discrezionalità del cda e insindacabile da parte dell’autorità giudiziaria. Ed invero, nei rapporti interni al consiglio di amministrazione non è ammesso sindacato relativo alle scelte di suddivisione interna delle deleghe e dunque di organizzazione concreta del lavoro fra i vari membri dell’organo collegiale, nel senso che la delega già concessa, può certamente essere revocata, o anche solo modificata con l’introduzione di limitazioni da parte dell’ organo collegiale al pari di quanto è riconosciuto ex lege all’assemblea dei soci rispetto alla revoca ad nutum dall’incarico di amministratore, trattandosi di deleghe ripartite fiduciariamente intra collegium il cui esercizio comporta ricadute in punto di responsabilità anche degli altri membri dell’organo collegiale. Ne deriva che - fatti salvi i limiti che derivano dai principi generali dell’ordinamento in tema di abuso del diritto - la revoca della delega esclusiva o condivisa alla gestione di una società di capitali, così come a monte il suo conferimento, costituisce atto giuridico di organizzazione che non tollera alcun vaglio di merito e non ne consente la sindacabilità ai fini della tutela reale, salvo l’obbligo risarcitorio conseguente alla decisione di revoca non sorretta da giusta causa.
L’art. 2473 bis cc, come riformulato dalla novella del 2003, non specifica le modalità operative dell’esclusione del socio di s.r.l., né individua l’organo competente a deciderla o disciplina il relativo procedimento e nemmeno prevede quali siano gli strumenti processuali accordati al socio escluso per opporsi all’esclusione. Tali aspetti devono pertanto ritenersi rimessi all’autonomia statutaria, fermo restando che, qualora lo statuto non preveda altri rimedi, il diritto di difesa del socio escluso deve essere in ogni caso garantito quantomeno attraverso la possibilità di promuovere un giudizio ordinario volto all’accertamento dell’insussistenza della causa di esclusione. Sempre l’art. 2473 bis prevede, per le srl, la facoltà di introdurre clausole convenzionali di esclusione del socio, subordinandole ad un duplice requisito, ossia che si tratti di “specifiche ipotesi” e che le stesse integrino una “giusta causa” di esclusione. Il requisito della specificità è ricondotto alla prevedibilità e conoscibilità delle cause di esclusione da parte del socio e risponde all'esigenza di tutelare l'interesse dei soci ad essere messi in condizione di conoscere preventivamente, e con un sufficiente grado di chiarezza, le condizioni al verificarsi delle quali può conseguire lo scioglimento del singolo rapporto sociale. Integra giusta causa di esclusione la violazione, da parte del socio, degli obblighi derivanti dal rapporto societario, o che comunque siano reputati idonei ad incidere sul rapporto fiduciario tra socio e società, quali, ad esempio, la violazione delle obbligazioni derivanti dalla legge o dall’atto costitutivo. Nel caso in cui il socio rivesta anche la carica di amministratore, è dunque legittima la clausola statutaria che comporti l’esclusione del socio nel caso di violazione dei doveri derivanti dalla carica di amministratore. Né reputarsi ingiusta una clausola che sanzioni con l’esclusione il socio amministratore per aver violato le deleghe attribuitegli dallo statuto, a prescindere dalla gravità della violazione, posto che si tratta di inadempimento ai doveri predeterminati e connaturati alla carica di amministratore, la cui trasgressione può integrare, di per sé, il venir meno del rapporto fiduciario idoneo a costituire una giusta causa di rescissione del rapporto sociale.
In caso di revoca con contestuale sostituzione dell’organo amministrativo, la nomina del nuovo amministratore è immediatamente efficace, mentre l’iscrizione nel Registro delle Imprese rileva ai soli fini dell’opponibilità ai terzi; l’art. 120bis, co. 4, CCII non deroga a tale regola, limitandosi a precisare la retroattività degli effetti dell’eventuale rigetto della domanda di omologa.
Nel procedimento ex art. 120bis, co. 4, CCII, promosso dal nuovo amministratore per la ratifica della delibera assembleare di revoca per giusta causa del precedente, non ricorre un conflitto immanente tale da imporre la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; la società può quindi stare in giudizio in persona dell’amministratore di nuova nomina.
Ai fini dell’art. 120bis, co. 4, CCII, la “giusta causa” di revoca si ricava dall’art. 2259 c.c. e comprende qualsiasi condotta dell’amministratore che, violando i doveri di diligenza e correttezza, mini il pactum fiduciae ed elida l’affidamento riposto dai soci al momento della nomina, ovvero ostacoli – anche solo rendendolo meno agevole – il perseguimento dell’oggetto sociale; tale nozione è distinta tanto dal mero inadempimento quanto dalle “gravi irregolarità” di cui all’art. 2409 c.c.
La decisione di accedere a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art. 120bis CCII spetta esclusivamente all’organo amministrativo e, per espressa previsione di legge, non costituisce di per sé giusta causa di revoca; restano tuttavia fermi i doveri degli amministratori, ai sensi dell’art. 120bis, co. 3, CCII di informare i soci dell’avvenuta decisione e di riferire periodicamente sul relativo andamento.
L’art. 2388 c.c. quale principio generale dell’ordinamento in tema di sindacabilità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge o dello statuto o lesive di diritti dei soci, è applicabile anche alle S.r.l.
La legittimazione del socio ad impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione è espressamente limitata alla delibera consiliare non conforme a legge o statuto che arrechi pregiudizio alla sua sfera giuridica personale, andando ad incidere direttamente su un suo diritto individuale, amministrativo o patrimoniale, derivante dal contratto sociale e dalla sua posizione all’interno dell’organizzazione sociale che lo contrapponga alla società. Il socio non ha la legittimazione ad impugnare una delibera illegittima del consiglio di amministrazione limitandosi a lamentare un pregiudizio riflesso della lesione dell’interesse sociale connesso al mero status di socio, ma deve allegare che la delibera oggetto di impugnazione abbia effettivamente leso un suo diritto amministrativo o patrimoniale. L'esercizio del diritto di voto in assemblea non rientra nella categoria dei diritti soggettivi individuali che ove lesi legittimano il socio all’impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2388 comma 4 c.c..
L’azione ex art. 2476, 3° comma, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all’azione sociale di responsabilità prevista dal medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere l’esistenza nel merito, in favore del socio, di un diritto alla revoca che consenta di rimuovere definitivamente gli amministratori.
E' inammissibile la domanda cautelare di revoca dell’amministratore finalizzata ad ottenere una sentenza di revoca, che può invece essere richiesta soltanto in relazione all’azione di responsabilità sociale esercitata dalla minoranza, allorché – accanto al fumus del diritto al risarcimento del danno alla società – sussista l’ulteriore elemento della commissione di irregolarità gravi, tali da rendere verosimile l’aggravarsi del danno.
Deve ritenersi competente il tribunale ordinario a decidere su istanze cautelari in corso di causa fino a quando non intervenga la pronuncia declinatoria della competenza nel giudizio di merito.
Quanto all’applicazione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. a seguito dell’introduzione nell’art. 2475 c.c. di un ulteriore comma ad opera del D. Lgs. n. 14/2019 secondo cui anche all’amministrazione delle s.r.l. “si applica, in quanto compatibile, l’art. 2381” c.c., deve osservarsi che il rinvio alla disciplina delle s.p.a. non è puro e semplice ma è accompagnato da una clausola di compatibilità, cosicché l’interprete non dovrà applicare rigidamente l’art. 2381 c.c., ma dovrà tener conto delle peculiarità del modello delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.. In altri termini, l’inserimento del richiamo all’art. 2381 c.c. non ha fatto venir meno né la valorizzazione dell’autonomia statutaria delle s.r.l. né la volontà del legislatore di differenziarle dalle s.p.a. attraverso l’adozione di modelli di governance più agili che costituirono due delle linee guida che ispirarono la riforma del 2003. In quest’ottica, deve ritenersi che il richiamo all’art. 2381 c.c. inserito dal D. Lgs. n. 14/2019 non precluda l’inserimento negli statuti di s.r.l. di clausole che predeterminino una ripartizione di funzioni tra Presidente e Consiglio di Amministrazione, proprio perché devono ritenersi prevalenti le esigenze di valorizzazione dell’autonomia statutaria e delle specificità del modello della s.r.l. Ciò che potrà dirsi precluso, al più, è l’attribuzione da parte dello statuto alla competenza esclusiva del Presidente di quelle funzioni che devono essere necessariamente collegiali e non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Se entrambi i contraenti chiedono la risoluzione del contratto (nel caso di specie, del patto parasociale) contestandosi reciproci inadempimenti, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza degli inadempimenti e, laddove li riconosca come esistenti, dovrà svolgere una valutazione su quale abbia carattere prevalente, pronunciando la risoluzione in favore della parte che abbia subito l’inadempimento prevalente, con esclusione della possibilità di riconoscere colpe contestuali.
L’art. 2382 c.c. prevede lo stato di interdizione o inabilitazione come cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori. Ciò non vale anche per la nomina dell'amministratore di sostegno data la peculiarità di tale istituto, caratterizzato dalla modularità in funzione di supporto all’amministrato e non già dalla sottrazione generalizzata di capacità. La decadenza potrebbe predicarsi solo ove il giudice tutelare nel nominare un amministratore di sostegno avesse espressamente disposto, ex art. 411 comma 4 c.c., l'estensione alla fattispecie della specifica decadenza di cui all’art. 2382 c.c..
La previsione statutaria della cessazione dell’intero consiglio di amministratore per effetto delle dimissioni di taluno dei suoi membri attribuisce all’esercizio da parte del singolo componente dell’organo amministrativo della facoltà di recedere liberamente dal mandato senza alcuna necessità di motivazione desumibile dall’art. 2385 comma 1 c.c., l’ulteriore effetto di determinare la decadenza immediata dell’organo gestorio con la funzione, non solo di conservare gli equilibri interni di composizione del consiglio originariamente voluti e cristallizzati nella delibera assembleare di nomina evitando in particolare l’alterazione che potrebbe derivare a danno della compagine di minoranza dall’applicazione del meccanismo della cooptazione, ma anche di fungere da stimolo alla coesione dell’organo gestorio poiché ciascun amministratore è consapevole che le dimissioni di uno o di alcuni degli altri determina la decadenza dell’intero consiglio e nel contempo può contribuire a quella decadenza quando in disaccordo con gli altri.
Il complesso onere probatorio gravante sull’amministratore che deduce l’uso distorto del meccanismo decadenziale concerne un vero e proprio “procedimento” elusivo costituito dalla concatenazione concertata di atti negoziali e comportamenti riferibili a componenti di organi sociali diversi volti a convergere sull’unico scopo della realizzazione di un effetto equivalente alla revoca ingiustificata senza indennizzo dell’amministratore. La configurabilità della fattispecie procedimentale dell’abuso in questione presuppone, in particolare: a) l’esercizio strumentale della facoltà di dimissioni da parte di taluni componenti del consiglio di amministrazione con il solo scopo di provocare la decadenza immediata dell’organo in vista della programmata esclusione da parte dell’assemblea convocata per il rinnovo dell’organo del solo componente sgradito; b) la rinnovazione da parte dell’assemblea dei soci dell’incarico a tutti gli altri membri del consiglio con esclusione del solo componente non dimissionario; c) il collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione e la successiva immediata nomina da parte dell’assemblea del nuovo consiglio di amministrazione composto da tutti i membri precedenti escluso quello non più gradito, connotato dall’esclusivo intento di ottenere la sua estromissione senza indennizzo dall’organo gestorio.
È invalida ai sensi dell'art. 2479 ter la delibera avente ad oggetto l'aumento dei compensi degli amministratori, assunta con il voto determinante del socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore ogniqualvolta il compenso risulti di misura sproporzionata ed irragionevole rispetto alle dimensioni dell'impresa e all'impegno richiesto per la sua gestione o al risultato economico dell'attività.
Difatti, la configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall'art. 2479 ter comma 2 c.p.c. presuppone che:
(i) il socio che esprime il voto sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società
(ii) e la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente il solo conflitto di interessi a giustificare l'annullamento delle deliberazione.
Dunque, il socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore, portatore dell'interesse personale a percepire la retribuzione più elevata, versa necessariamente in posizione di conflitto di interessi con la società, interessata, invece, al massimo contenimento dei costi di esercizio dell'impresa. Peraltro, nella valutazione dell'annullabilità della deliberazione determinativa del compenso del socio amministratore adottata con il suo voto determinante è essenziale, quindi, l'accertamento della sproporzione ed irragionevolezza del compenso attribuito che, aggravando ingiustificatamente i costi dell'esercizio dell'impresa comune, costituisce sintomo inequivocabile del pregiudizio per l'interesse sociale.
L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e ciò nonostante l’assemblea mai abbia deliberato sul punto. Spetta all’amministratore provare l’attività svolta, per fornire gli elementi di giudizio necessari a determinare il giusto compenso a lui spettante.
L’assemblea dei soci di una società a responsabilità limitata, in mancanza di diverse previsioni statutarie, ha il potere di rimuovere l’amministratore dalla carica, in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa, in virtù dell'applicazione analogica della previsione di cui all'art. 2383, co. 3, c.c., che opera il contemperamento fra l’interesse della società a far gestire l’impresa da persona di sua persistente fiducia e l’interesse dell’amministratore a permanere in carica e percepire il relativo compenso sino alla scadenza naturale, riflettendo sostanzialmente il regolamento generale della revoca del mandato, di cui l’incarico di amministrazione costituisce una particolare specie, sancito dall’art. 1725, co. 1, c.c.
La giusta causa è ravvisabile in qualsiasi fatto anche estraneo alla sfera giuridica dell’amministratore idoneo a minare la fiducia che deve costantemente permeare il rapporto fra l’organo gestorio e la compagine sociale che lo ha espresso e la sua ricorrenza deve, quindi, essere necessariamente valutata in seno all’assemblea dei soci ed enunciata compiutamente nella delibera che determina la cessazione del mandato gestorio. L’omessa indicazione nella delibera delle ragioni che hanno determinato l’assemblea dei soci a rimuovere e sostituire l’amministratore connota, quindi, già di per sé la revoca come priva di giusta causa, non potendo le carenze dell’atto deliberativo essere emendate nel corso del giudizio né l’assemblea essere sostituita dal giudice nella valutazione e ponderazione dell’incidenza dei fatti narrati dalla difesa della società sulla tenuta del rapporto fiduciario.
Quanto alla liquidazione dell’ammontare del ristoro dovuto all’amministratore revocato senza giusta causa, non essendo l’esercizio di funzioni gestorie in alcun modo assimilabile al rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, l’esistenza e consistenza del pregiudizio deve essere da lui provata in giudizio secondo le previsioni generali dell’art. 1223 c.c. e dell’art. 2967 c.c. e, in linea generale, si presume corrispondente alla perdita del compenso nel periodo necessario a reperire un nuovo incarico nel settore ad analoghe condizioni economiche.
La mancanza della convocazione del consiglio di amministrazione determina il vizio di difetto assoluto di informazione, che comporta, similmente sul punto a quanto previsto per le decisioni dei soci dall’art. 2479 ter c.c., la nullità della delibera del CdA.
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c. in quanto i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse. Di conseguenza, l’onerosità dell’incarico non ha carattere inderogabile e, quella sancita all’art. 1709 c.c, è una presunzione iuris tantum idonea a fondare la pretesa al compenso, fintantoché non si dimostri che le parti abbiano invece convenuto di dare luogo ad un rapporto a titolo gratuito.
Ai fini di individuare come sia regolamentato il rapporto della società con l’amministratore sotto il profilo economico occorre fare riferimento in primo luogo allo Statuto a cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, necessariamente aderisce, fermo restando che in presenza di gratuità dell’incarico, ovvero di compenso statutariamente subordinato alla volontà assembleare, l’amministratore ben può non accettare la nomina.