Nelle società a responsabilità limitata il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la carica di amministratore: infatti, rispetto all’atto di nomina degli amministratori, l’art. 2475, co. 2, c.c. non prevede l’applicazione del secondo comma dell’art. 2383 c.c., donde la possibile indeterminatezza temporale del mandato di amministrazione per le s.r.l. In tale contesto, l’affidamento dell’incarico di amministratore a tempo indefinito non esclude il potere assembleare di revoca, il quale deve essere però contemperato con la legittima aspettativa del soggetto revocato di proseguire nell’incarico. Si applica a tale ipotesi la disciplina in materia di mandato e, segnatamente, l’art. 1725, co. 2 c.c., ai sensi del quale “se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa”.
Con riguardo alla “giusta causa” di revoca, grava sulla società l’onere di esporre dettagliatamente la motivazione, nella delibera assembleare, delle ragioni poste a fondamento della revoca. Pertanto ai fini dell'accertamento della sussistenza di una giusta causa di revoca deve aversi riguardo alle sole ragioni evocate nel corso dell'assemblea, quali riportate nel relativo verbale. Non assumono invece rilievo quelle ragioni che, omesse nell'atto deliberativo, dovessero essere esplicitate nel corso di un successivo giudizio (nel caso di specie la delibera assembleare non riportava le ragioni poste a fondamento della decisione di revoca. Di qui, l’insorgenza della pretesa risarcitoria in capo all’amministratore revocato).
Il quantum risarcitorio è da parametrarsi ai compensi che il soggetto revocato dall’incarico avrebbe percepito nel periodo di preavviso. In linea di massima, può farsi riferimento a un periodo semestrale, considerato idoneo a contemperare la facoltà̀ dell’assemblea dei soci di revoca ad nutum dell’organo gestorio e l’aspettativa dell’amministratore nominato a tempo indeterminato di proseguire nel rapporto percependo il relativo compenso.
Il rapporto tra società di capitali e amministratore rientra nei rapporti societari e non è assimilabile né al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato né al rapporto d’opera; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la piena disponibilità del diritto al compenso dell’amministratore.
Gli artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, c.c. rimettono alla volontà dei soci, espressa nello statuto o con deliberazione assembleare, la determinazione dell’eventuale compenso spettante agli amministratori, senza che da tali disposizioni possa desumersi un diritto inderogabile dell’amministratore alla remunerazione dell’incarico. Qualora lo statuto preveda il diritto dell’amministratore al solo rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio e attribuisca ai soci la mera facoltà di determinare un emolumento annuo e un’indennità di cessazione del rapporto, l’incarico deve ritenersi gratuito salvo diversa deliberazione assembleare.
La liquidazione equitativa del compenso dell’amministratore è possibile solo quando sia previamente accertata l’esistenza del diritto al compenso. In mancanza di un titolo statutario o assembleare che attribuisca tale diritto, il Giudice non può procedere alla sua determinazione equitativa. Il diritto al compenso dell’amministratore, essendo disponibile, può essere rinunciato anche tacitamente, mediante comportamenti concludenti che rivelino in modo univoco la volontà dismissiva del diritto; rileva, in tal senso, anche lo svolgimento dell’incarico per molti anni senza avanzare alcuna pretesa economica.
Quando lo statuto attribuisce ai soci la mera facoltà di prevedere un’indennità per la cessazione del rapporto, il trattamento di fine mandato non spetta automaticamente all’amministratore, ma richiede una specifica determinazione dei soci.
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.
La revoca dell’amministratore deliberata dall’assemblea, mediante sostituzione integrale del consiglio ex articolo 2386 c.c. in assenza di clausola “simul stabunt simul cadent”, integra pur sempre un atto di revoca ai sensi dell’articolo 2383, terzo comma, c.c.; ne consegue che, ove non sia stata previamente indicata e discussa in convocazione e in assemblea una specifica giusta causa, la revoca dell’amministratore non dimissionario deve qualificarsi senza giusta causa, con diritto dell’amministratore al risarcimento del danno da lucro cessante, da liquidarsi equitativamente in relazione al periodo di affidamento residuo di carica, ferma la validità della delibera assembleare e l’esclusione di ogni tutela reale reintegratoria nella carica.
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.
Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.
Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.
Qualora lo statuto sociale preveda che agli amministratori possa spettare un compenso, determinato dall'assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica, una volta deliberata l’onerosità dell’incarico non è consentita alla società alcuna modifica unilaterale volta a trasformare il rapporto da oneroso a gratuito. In assenza di una delibera assembleare che fissi il compenso per un determinato esercizio, non si può presumere né la proroga automatica del compenso precedentemente stabilito, né la gratuità dell'incarico. Il mandato dell'amministratore si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e l’onere della prova della rinuncia al compenso grava sulla società.
In caso di revoca con contestuale sostituzione dell’organo amministrativo, la nomina del nuovo amministratore è immediatamente efficace, mentre l’iscrizione nel Registro delle Imprese rileva ai soli fini dell’opponibilità ai terzi; l’art. 120bis, co. 4, CCII non deroga a tale regola, limitandosi a precisare la retroattività degli effetti dell’eventuale rigetto della domanda di omologa.
Nel procedimento ex art. 120bis, co. 4, CCII, promosso dal nuovo amministratore per la ratifica della delibera assembleare di revoca per giusta causa del precedente, non ricorre un conflitto immanente tale da imporre la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c.; la società può quindi stare in giudizio in persona dell’amministratore di nuova nomina.
Ai fini dell’art. 120bis, co. 4, CCII, la “giusta causa” di revoca si ricava dall’art. 2259 c.c. e comprende qualsiasi condotta dell’amministratore che, violando i doveri di diligenza e correttezza, mini il pactum fiduciae ed elida l’affidamento riposto dai soci al momento della nomina, ovvero ostacoli – anche solo rendendolo meno agevole – il perseguimento dell’oggetto sociale; tale nozione è distinta tanto dal mero inadempimento quanto dalle “gravi irregolarità” di cui all’art. 2409 c.c.
La decisione di accedere a una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art. 120bis CCII spetta esclusivamente all’organo amministrativo e, per espressa previsione di legge, non costituisce di per sé giusta causa di revoca; restano tuttavia fermi i doveri degli amministratori, ai sensi dell’art. 120bis, co. 3, CCII di informare i soci dell’avvenuta decisione e di riferire periodicamente sul relativo andamento.
Quanto all’applicazione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. a seguito dell’introduzione nell’art. 2475 c.c. di un ulteriore comma ad opera del D. Lgs. n. 14/2019 secondo cui anche all’amministrazione delle s.r.l. “si applica, in quanto compatibile, l’art. 2381” c.c., deve osservarsi che il rinvio alla disciplina delle s.p.a. non è puro e semplice ma è accompagnato da una clausola di compatibilità, cosicché l’interprete non dovrà applicare rigidamente l’art. 2381 c.c., ma dovrà tener conto delle peculiarità del modello delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.. In altri termini, l’inserimento del richiamo all’art. 2381 c.c. non ha fatto venir meno né la valorizzazione dell’autonomia statutaria delle s.r.l. né la volontà del legislatore di differenziarle dalle s.p.a. attraverso l’adozione di modelli di governance più agili che costituirono due delle linee guida che ispirarono la riforma del 2003. In quest’ottica, deve ritenersi che il richiamo all’art. 2381 c.c. inserito dal D. Lgs. n. 14/2019 non precluda l’inserimento negli statuti di s.r.l. di clausole che predeterminino una ripartizione di funzioni tra Presidente e Consiglio di Amministrazione, proprio perché devono ritenersi prevalenti le esigenze di valorizzazione dell’autonomia statutaria e delle specificità del modello della s.r.l. Ciò che potrà dirsi precluso, al più, è l’attribuzione da parte dello statuto alla competenza esclusiva del Presidente di quelle funzioni che devono essere necessariamente collegiali e non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Se entrambi i contraenti chiedono la risoluzione del contratto (nel caso di specie, del patto parasociale) contestandosi reciproci inadempimenti, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza degli inadempimenti e, laddove li riconosca come esistenti, dovrà svolgere una valutazione su quale abbia carattere prevalente, pronunciando la risoluzione in favore della parte che abbia subito l’inadempimento prevalente, con esclusione della possibilità di riconoscere colpe contestuali.
L’art. 2382 c.c. prevede lo stato di interdizione o inabilitazione come cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori. Ciò non vale anche per la nomina dell'amministratore di sostegno data la peculiarità di tale istituto, caratterizzato dalla modularità in funzione di supporto all’amministrato e non già dalla sottrazione generalizzata di capacità. La decadenza potrebbe predicarsi solo ove il giudice tutelare nel nominare un amministratore di sostegno avesse espressamente disposto, ex art. 411 comma 4 c.c., l'estensione alla fattispecie della specifica decadenza di cui all’art. 2382 c.c..
È invalida ai sensi dell'art. 2479 ter la delibera avente ad oggetto l'aumento dei compensi degli amministratori, assunta con il voto determinante del socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore ogniqualvolta il compenso risulti di misura sproporzionata ed irragionevole rispetto alle dimensioni dell'impresa e all'impegno richiesto per la sua gestione o al risultato economico dell'attività.
Difatti, la configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall'art. 2479 ter comma 2 c.p.c. presuppone che:
(i) il socio che esprime il voto sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società
(ii) e la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente il solo conflitto di interessi a giustificare l'annullamento delle deliberazione.
Dunque, il socio di maggioranza che riveste anche la carica di amministratore, portatore dell'interesse personale a percepire la retribuzione più elevata, versa necessariamente in posizione di conflitto di interessi con la società, interessata, invece, al massimo contenimento dei costi di esercizio dell'impresa. Peraltro, nella valutazione dell'annullabilità della deliberazione determinativa del compenso del socio amministratore adottata con il suo voto determinante è essenziale, quindi, l'accertamento della sproporzione ed irragionevolezza del compenso attribuito che, aggravando ingiustificatamente i costi dell'esercizio dell'impresa comune, costituisce sintomo inequivocabile del pregiudizio per l'interesse sociale.
L’incarico di amministratore, naturalmente oneroso, è tale anche quando sia prevista una clausola statutaria che attribuisca agli amministratori un compenso determinato dall’assemblea all’atto della nomina e ciò nonostante l’assemblea mai abbia deliberato sul punto. Spetta all’amministratore provare l’attività svolta, per fornire gli elementi di giudizio necessari a determinare il giusto compenso a lui spettante.
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c. in quanto i compiti che la società affida al suo amministratore riguardano la gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse. Di conseguenza, l’onerosità dell’incarico non ha carattere inderogabile e, quella sancita all’art. 1709 c.c, è una presunzione iuris tantum idonea a fondare la pretesa al compenso, fintantoché non si dimostri che le parti abbiano invece convenuto di dare luogo ad un rapporto a titolo gratuito.
Ai fini di individuare come sia regolamentato il rapporto della società con l’amministratore sotto il profilo economico occorre fare riferimento in primo luogo allo Statuto a cui l’amministratore, nell’accettare la nomina, necessariamente aderisce, fermo restando che in presenza di gratuità dell’incarico, ovvero di compenso statutariamente subordinato alla volontà assembleare, l’amministratore ben può non accettare la nomina.