La controversia tra una società di capitali e un proprio amministratore relativa al pagamento dei compensi per l'esercizio delle funzioni gestorie rientra nell'ambito dei "rapporti societari" cui fa riferimento l'art. 3, co. 2, lett. a) del d. lgs. n. 168 del 2003 ai fini dell'individuazione della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Il rapporto fra l'amministratore e la società è, infatti, funzionale - secondo la figura della c.d. immedesimazione organica - alla vita della società. In altri termini, tale rapporto è rapporto "di società" perché serve ad assicurare l'agire della società e non è pertanto assimilabile né ad un contratto d'opera, né tanto meno ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Quindi, il consigliere d'amministrazione e la società sono legati da un rapporto di tipo societario che, appunto in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso fra quelli previsti dal n. 3 dell'art. art. 409 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 4769/2014; Cass. ord. n. 14369/2015; Cass. n. 2759/2016; Cass., S.U., n. 1545/2017). (altro…)
L’amministratore unico di una società di capitali che sottoscriva un contratto anche nella qualità di legale rappresentante dell’altra parte contrattuale si trova in una condizione parificata alla conclusione del contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. Tale circostanza (altro…)
Affinchè il contratto concluso dal rappresentante produca effetti in capo al rappresentato, è necessaria la cd. contemplatio domini, cioè la esternazione da parte del rappresentante dei suoi poteri rappresentativi e del fatto che stia concludendo l’affare in nome e per conto non proprio, ma del soggetto rappresentato. Questa deve essere espressa e non può essere desunta, qualora sia contestata, da elementi presuntivi. Di conseguenza, l'atto compiuto (altro…)
Il diritto degli amministratori al compenso è disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto della società, che condizioni lo stesso ad apposita deliberazione assembleare, al conseguimento di utili, ovvero sancisca la gratuità dell'incarico. Pertanto, qualora lo statuto subordini il diritto al compenso ad apposita deliberazione assembleare ed una tale delibera non è stata assunta, l’amministratore non ha diritto al compenso.
Per la revoca di un amministratore di s.r.l. nominato a tempo indeterminato non occorre la presenza di una giusta causa, la cui assenza non invalida la delibera (altro…)
Il bilancio assolve ad una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo risultato economico al termine dell’esercizio, tale da fornire ai soci (altro…)
Va revocato dall’incarico in sede cautelare ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 669 bis c.p.c. l’amministratore che, fin dall’assunzione dell'incarico, ometta ogni iniziativa per l’approvazione dei bilanci di esercizio della società, atteso il dovere dell'amministratore (altro…)
Anche nell'ipotesi di s.r.l. unipersonale, la revoca degli amministratori ad opera del socio unico deve comunque rispettare la procedura formale delineata dallo statuto societario e dalla legge, quantomeno con riferimento alla necessità di previa comunicazione (altro…)
L'accordo di manleva stipulato tra una s.r.l. e il suo amministratore unico, obbligatosi a tenere indenne la prima per "ogni passività, sopravvenienza passiva, minusvalenza (altro…)
Anche all'amministratore di una s.r.l. (nella specie, estraneo alla compagine sociale) spetta un compenso per l'esercizio della carica, anche se l'importo non è determinato dall'assemblea.
L’amministratore che partecipa ritualmente alle sedute consiliari e assembleari, esercitando altresì mansioni funzionali allo svolgimento dei lavori, ha diritto a ricevere un compenso per le funzioni svolte ad eccezione di quelle dedotte in prestazioni lavorative assunte dallo stesso in qualità di dipendente di una società fornitrice di servizi per la società presso cui è svolto l’incarico di amministrazione.
La misura del compenso spettante a un amministratore privo di delega va determinata, in assenza di una specifica delibera assembleare, con riferimento agli emolumenti riconosciuti in precedenti esercizi ad amministratori con parità di funzioni, tenendo conto, al tempo stesso, delle eventuali peculiarità delle diverse situazioni (es. accettazione dell’incarico di amministratore durante il periodo successivo ad esercizi in cui non sono stati corrisposti compensi)