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Compenso dell’amministratore di società
Il procedimento avente ad oggetto la richiesta di condanna della società al pagamento dei compensi dovuti all’amministratore, rientra nella categoria...

Il procedimento avente ad oggetto la richiesta di condanna della società al pagamento dei compensi dovuti all'amministratore, rientra nella categoria generale di quelli “relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario” prevista dall’art. 3, co. 2, lett. a D.L. 168/03. L’art. 4 del suddetto decreto – rubricato “competenza territoriale delle sezioni” – prevede che “le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione, sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello”. Nella disciplina istitutiva delle sezioni specializzate non si rinviene dunque un criterio generalizzato di riparto della competenza fondato sul luogo in cui ha sede la società. Ne discende che, al fine di individuare la sezione specializzata territorialmente competente, ferma restando la deroga contenuta nella previsione appena richiamata, occorre fare riferimento ai criteri generali dettati dal codice di procedura civile (libro I – titolo I – capo I – sezione III).

L’amministratore di una società, con l’accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Tale diritto, peraltro, è disponibile e può anche essere oggetto di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita, la quale tuttavia può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà abdicativa, non essendo sufficiente la mera inerzia o il silenzio.

L'attività del soggetto cui è affidata la gestione sociale non può essere equiparata a quella del prestatore d'opera, intellettuale o non intellettuale, posto che i compiti affidatigli riguardano la gestione di un’impresa costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici, operazioni complesse. Dunque, quand’anche taluni di tali atti ed operazioni possano compararsi all’attività di un prestatore d’opera, tuttavia essi assumono diversa valenza giuridica in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la società. Nel rapporto corrente tra amministratore e società l’attività di amministrazione si salda con l’attività di impresa e il suo esercizio si carica dei rischi di quest’ultima, con svolgimento di un'attività imprenditoriale complessa, tanto sul piano interno organizzativo, quanto su quello esterno verso i terzi.

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Rinuncia tacita dell’amministratore al diritto al compenso
Dalla assenza di una qualche determinazione da parte dell’assemblea dei soci di una s.r.l. in ordine al compenso spettante all’amministratore...

Dalla assenza di una qualche determinazione da parte dell'assemblea dei soci di una s.r.l. in ordine al compenso spettante all'amministratore unico e dalla perdurante inerzia di quest'ultimo di fronte a tale situazione può ricavarsi l'esistenza di uno specifico accordo tra i soci - o comunque di un comportamento concludente dell'amministratore - nel senso della gratuità dell'incarico gestorio, essendo, quello al compenso, un diritto disponibile suscettibile di rinuncia attraverso una remissione del debito anche tacita (in tal senso cfr. Cass. Civ. n. 24139/2018).

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Compenso degli amministratori di s.r.l. e quantificazione del danno risarcibile in caso di responsabilità verso la società
In caso di azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. nei confronti dell’ex amministratore delegato – cui è contestato il compimento...

In caso di azione di responsabilità promossa dalla s.r.l. nei confronti dell'ex amministratore delegato - cui è contestato il compimento di spese ingiustificate, il godimento di rimborsi spese maggiorati e la distrazione di somme nell'ambito di diverse operazioni, nonché l'emissione di false fatturazioni passive - , nella quantificazione del danno risarcibile va posta in compensazione la maggior somma dovuta all'ex amministratore ad integrazione del compenso già ricevuto perché il rapporto organico con la società deve rivestire rilievo prioritario rispetto ad accordi intercorsi fra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione (nella specie, nel cd. employment agreement era stato pattuito un compenso inferiore rispetto a quello deliberato dall'assemblea).

 

 

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Decisione dei soci di s.r.l. in materie gestorie
In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale,...

In assenza di una espressa riserva gestoria in favore dei soci, contenuta ex art. 2475, co.1, c.c. nello statuto sociale, ogni eventuale decisione dell'assemblea in tale materia, eventualmente provocata dagli amministratori o dagli stessi soci ex art. 2479 c.c. non è vincolante per gli amministratori, avendo per gli stessi carattere meramente consultivo. Per tale motivo, in sede di impugnazione ex art. 2378 c.c. della medesima decisione assembleare, non è rilevante - e nemmeno valutabile dal giudice ai fini dell'art. 2479-ter c.c. che la stessa sia stata assunta con il voto determinante di un socio che versava in conflitto di interesse.

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Differenza tra indennità e compenso degli amministratori
L’indennità assegnata agli amministratori è una somma che, pur non corrispondente al valore della prestazione resa a favore della società,...

L'indennità assegnata agli amministratori è una somma che, pur non corrispondente al valore della prestazione resa a favore della società, comunque li ristora dal tempo impiegato ad occuparsi della gestione sociale, mentre il compenso è una vera e propria remunerazione tesa a remunerare esaustivamente, sul piano economico, quella prestazione [sulla scorta di tale distinzione il Tribunale ha accolto l'impugnazione di una delibera in cui veniva definita come indennità un somma avente in realtà funzione di compenso, per statuto da parametrarsi esclusivamente agli utili conseguiti dalla società e nelle specie definito invece sulla base di prestazione lavorative degli amministratori come operai specializzati].

 

 

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I limiti dei poteri gestori sono opponibili al terzo contraente in buona fede in caso di decisioni fondamentali per la vita della società assunte in assenza di previa deliberazione assembleare
Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall’art. 2479 co. 2° n. 5 c.c....

Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall'art. 2479 co. 2° n. 5 c.c. deve considerarsi invalido quando, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, la società abbia trasformato (altro…)

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Amministratore unico di s.r.l. tra interessi contrastanti con quello della società e carenza di poteri
Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in...

Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in persona dell'altra convenuta che agiva in nome e per conto pur consapevole dell'intenzione dei soci di revocarle l'incarico di amministratore unico per comportamenti contrastanti con gli interessi della società (altro…)

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Il parziale inadempimento dell’amministratore ai compiti del proprio ufficio determina la decurtazione del compenso attribuitogli
Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere...

Rappresenta specifico obbligo dell’amministratore subentrante ad altro amministratore che non abbia pubblicato il bilancio ricostruire la contabilità sociale e redigere i bilanci mancanti, oltre che aver cura di convocare l’assemblea dei soci e far risultare le decisioni dei soci, concorrendo, in caso contrario, nell'amissione altrui.

L'inadempimento parziale da parte dell'amministratore ai propri doveri giustifica una decurtazione del compenso, ma non giustifica l’integrale mancata corresponsione del compenso previsto.

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Legittimità della nomina della persona giuridica amministratrice di s.r.l. e responsabilità (concorrente) della persona fisica preposta per lo svolgimento dell’ufficio di amministrazione
È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona...

È ammissibile la nomina di una società di capitali come amministratore di una s.r.l., poiché, in primo luogo, la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione e all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica. In secondo luogo, l’art. 2361, co. 2, c.c. richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci di società per azioni per l’assunzione di partecipazioni da parte di quest’ultima in società di persone, in cui potrà anche rivestire l’incarico di amministratore.

In s.r.l. non può più invocarsi, a seguito della riforma del 2003, l’obiezione della necessaria nomina degli amministratori da parte dell’assemblea, stante l’eventualità che la competenza a eleggere i membri degli organi sociali formi oggetto di un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. o, ancora, che il procedimento di nomina abbia natura extra-assembleare (artt. 2475 e 2479 c.c.). A sostegno della tesi, vanno altresì segnalate le disposizioni sui gruppi europei di interesse economico (art. 5 D.lgs. n. 240/1991) e sulla società europea (art. 47 Reg. UE/2057/2001), norme di fonte europea che espressamente o implicitamente consentono che una persona giuridica amministri un altro ente collettivo.

Ferma la diretta applicabilità all'amministratrice unica persona giuridica delle regole portate in tema di responsabilità dall'art. 2476 c.c., anche la persona fisica designata dalla persona giuridica e concretamente autrice degli atti gestori censurati in causa deve ritenersi solidalmente responsabile verso la società amministrata e i creditori nei casi in cui dovesse ravvisarsi una violazione dei doveri gestori di legge. Deve, infatti, concordarsi con la dottrina notarile sul fatto che costituisca espressione di un principio di imputazione intrinsecamente connesso alla nomina quale amministratore di una società quello espresso dal già citato art. 5 del d.lgs. 240/1991 in tema di g.e.i.e., secondo cui la persona giuridica amministratrice esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato, la cui nomina deve essere pubblicizzata insieme a quella del legale rappresentante e il quale «assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore». Pare, inoltre, innegabile che la persona fisica  preposta all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima – unitamente all'amministratore – una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima ex art. 1411, co. 2, c.c.

Una volta accertata una responsabilità esclusiva o concorrente della persona fisica designata dalla persona giuridica amministratore, la circostanza che la gestione della società amministrata sia stata eterodiretta da un soggetto formalmente estraneo all’amministrazione - vuoi nell'ambito di un rapporto di dominazione tra socio unico e s.r.l., vuoi quale amministratore de facto – la responsabilità dell'amministratrice di diritto ed eventualmente del soggetto da questa designato non ne verrebbe in alcun modo intaccata, bensì, anzi, aggravata per aver omesso, senza opporsi all'ingerenza, la dovuta tutela della società e dei suoi creditori.

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Accettazione della nomina ad amministratore
La partecipazione all’assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

La partecipazione all'assemblea nella dichiarata veste di amministrazione equivale a piena ratifica della nomina in tesi avvenuta senza il suo consenso.

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