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Responsabilità degli amministratori di società di capitali: natura contrattuale
La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati nella gestione della società ha natura contrattuale. Pertanto,...

La responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati nella gestione della società ha natura contrattuale. Pertanto, la società (o il curatore nel caso di fallimento) deve provare le violazioni compiute dagli amministratori e il nesso di causalità tra queste e il danno. Viceversa, gli amministratori sono onerati della prova della corretta osservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.

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Criterio della differenza del netti patrimoniali: applicazione retroattiva
In caso di accertata violazione dell’art. 2486 c.c., il danno va misurato secondo i criteri oggi cristallizzati da detta norma...

In caso di accertata violazione dell’art. 2486 c.c., il danno va misurato secondo i criteri oggi cristallizzati da detta norma (c.d. differenza fra patrimoni netti), quale modificata nel 2019, ma applicabili anche alle condotte anteriori in quanto già precedentemente elaborati e applicati dalla giurisprudenza tutte le volte in cui il danno per deterioramento del patrimonio sociale derivante dalla gestione non liquidatoria non era il frutto di singoli ed individuabili atti gestori, ma della miriade delle condotte di impresa, proprie dell’operare della società nel mercato.

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Azione di responsabilità per falsità delle risultanze del bilancio: onere della prova
Ove il fondamento dell’azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per c.d. danno diretto (artt. 2395 e...

Ove il fondamento dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e di responsabilità c.d. “da prospetto” (art. 94, comma 8, T.U.F.) sia l’erroneità/falsità delle risultanze del bilancio, l'onere della prova circa tale circostanza è in capo all'attore [conseguentemente, nel caso di specie, il Tribunale ha sancito che l’inammissibilità delle istanze di ordine di esibizione e di C.T.U. e l’assenza tra i documenti di causa degli elementi necessari per verificare la fondatezza dell’erroneità/falsità del bilancio in punto crediti verso la clientela impediscono di ritenere dimostrati sia l’an sia il quantum della pretesa risarcitoria e dunque costituiscono ragioni di per sé sole sufficienti per rigettare la domanda di risarcimento del danno e di accertamento delle quote di responsabilità degli amministratori, sindaci e revisori].

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Questioni in tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori di s.r.l
La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del...

La legittimazione attiva alla proposizione dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori della s.r.l. non è di competenza esclusiva del socio ma disgiuntiva e concorrente rispetto a quella che può intentare la società, della quale il socio assume la veste di sostituto processuale. L’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce, infatti, al socio di s.r.l. una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall’art. 81 c.p.c.; tale legittimazione pur presentando «assonanze col diritto di agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non può considerarsi puntuale declinazione di tale diritto.
Per quanto in concreto infrequente, non può escludersi che la società deliberi l’azione di responsabilità contro l’amministratore senza deliberarne preventivamente la revoca, scelta neppure ritenuta automatica rispetto all’azione di responsabilità.
Il Presidente dell'assemblea non ha il potere di escludere dal voto gli amministratori di fatto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Invero tale potere non discende né dalla regola di cui all’art. 2373 c.c. per cui “gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità”: tale disposizione disciplina l’ipotesi di conflitto di interesse del solo socio-amministratore di diritto, ma non può essere estesa anche al socio-amministratore di fatto; né dalla disposizione di cui art. 2368 c.c. per cui è il socio che si ritiene in conflitto di interessi a dichiarare che intende astenersi.

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Sull’applicabilità del criterio del deficit fallimentare
L’irregolare tenuta della contabilità sociale (integrante indubbiamente una grave violazione dei doveri gravanti sull’amministratore) non comporta di per sé che...

L'irregolare tenuta della contabilità sociale (integrante indubbiamente una grave violazione dei doveri gravanti sull’amministratore) non comporta di per sé che l’intero deficit fallimentare sia automaticamente attribuito ad atti di mala gestio, a prescindere dall’identificazione di tali atti e della loro finanche solo presunta idoneità pregiudizievole, in quanto la contabilità registra gli accadimenti economici, ma non li determina. Il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno. Sul piano del nesso causale, il risultato negativo di esercizio non è conseguenza immediata e diretta della mancata o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili ma del compimento da parte dell’amministratore di un atto di gestione contrario ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione. L’amministratore deve sì dare conto di tale atto di gestione nelle scritture contabili, ma laddove ometta tale rilevazione non è necessariamente detto che sussista una perdita di gestione né che quest’ultima, laddove esistente, dipenda dall’irregolarità della tenuta dei registri contabili e della documentazione che l’impresa ha l’obbligo di conservare. In quest’ottica, è onere di colui che afferma l’esistenza di una responsabilità dell’amministratore allegare specificamente l’atto o gli atti contrari ai doveri gravanti sull’amministratore, dimostrare l’esistenza di tale atto e del danno al patrimonio sociale. Soltanto una volta soddisfatti tali oneri, la mancanza delle scritture contabili rileverà quale presupposto per l’utilizzo dei criteri equitativi “differenziali”. Sul piano dei principi generali, d’altronde, il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone pur sempre che vi sia la prova dell’esistenza del medesimo e del nesso di causalità ma che la quantificazione del danno non sia agevole; il potere, invece, non può essere esercitato né invocato dal danneggiato quale modalità per aggirare l’onere della prova relativamente agli elementi costitutivi dell’illecito.

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Responsabilità contrattuale degli amministratori e conflitto di interessi
Per far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori per danni derivanti dalla violazione dei propri doveri, spetta all’esponente l’onere di...

Per far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori per danni derivanti dalla violazione dei propri doveri, spetta all’esponente l’onere di allegare e provare la condotta inadempiente degli amministratori, l’esistenza del danno di cui chiede il ristoro, ossia del depauperamento del patrimonio sociale, ed il nesso di causalità tra la condotta e il danno concretamente verificatosi. Invero, la responsabilità contrattuale degli amministratori è circoscritta ai soli pregiudizi che siano ricollegabili con un nesso di causalità immediata all’attività posta in essere dai medesimi ed è onere di chi agisce fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra comportamento e danno.
Affinché sussista un conflitto di interessi nella stipula di un contratto è necessario che il rappresentante persegua interessi incompatibili con quelli del rappresentato, tale per cui la salvaguardia dei primi impedisce al rappresentante di tutelare adeguatamente quelli facenti capo al “dominus”. Tale valutazione non va condotta in termini ipotetici o astratti, ma con riferimento alle concrete caratteristiche del negozio, al fine di verificare se la creazione dell’utile per una parte implichi il sacrificio dell’altra. Alla luce di ciò, l’esistenza di un conflitto d’interessi tra la società e il proprio amministratore non può essere fatta discendere da un’aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev’essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d’incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore.

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Azione di responsabilità contro gli amministratori per aggravamento del dissesto e onere della prova
Nell’ambito dell’azione di responsabilità da “aggravamento del dissesto” contro gli amministratori, il Fallimento ha l’onere di individuare con chiarezza il...

Nell'ambito dell'azione di responsabilità da “aggravamento del dissesto” contro gli amministratori, il Fallimento ha l’onere di individuare con chiarezza il momento in cui la società (poi fallita) avrebbe perso il capitale sociale, e dunque il momento in cui, a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c., sorge in capo agli amministratori gli obblighi di cui agli articoli 2485 e 2486 c.c..

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Responsabilità degli amministratori e Business Judgement Rule
Nell’ambito degli obblighi che gravano sugli amministratori, dalla cui violazione discende la loro responsabilità, si possono individuare gli obblighi che...

Nell’ambito degli obblighi che gravano sugli amministratori, dalla cui violazione discende la loro responsabilità, si possono individuare gli obblighi che hanno un contenuto specifico e già precisamente determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Nel novero di tali obblighi si colloca certamente quello di rispettare le norme interne di organizzazione relativa alla formazione ed alla manifestazione della volontà della società. Oltre a tali specifici obblighi, la legge prevede due doveri, identificati attraverso clausole generali e cioè l’obbligo di amministrare con diligenza (art. 2392, comma 1, c.c.) e l’obbligo di amministrare senza conflitto di interessi (art. 2391 c.c.). Trattandosi di clausole generali, le norme non specificano la condotta che l’amministratore deve tenere ed è, quindi, necessario stabilire, di volta in volta, in relazione alle circostanze del caso concreto, quando vi sia violazione. Quanto all’obbligo di amministrare con diligenza, vige il principio di insindacabilità dell’opportunità e convenienza delle scelte gestionali. Tale principio muove dalla distinzione tra controllo di legittimità e controllo di merito e conduce ad escludere che gli amministratori possano essere chiamati a rispondere degli errori di gestione. In questa prospettiva, discrezionalità significa libertà di identificare le scelte, senza esonerare l’amministratore dall’osservanza del dovere di diligenza. Pertanto, se anche il giudice non può sindacare la scelta in sé, deve però controllare il percorso attraverso il quale essa è stata preferita. In proposito, il discrimine va individuato nel fatto che mentre la scelta tra il compiere o meno un atto di gestione, ovvero di compierlo in un certo modo o in determinate circostanze, non è suscettibile di essere apprezzata in termini di responsabilità giuridica, al contrario la responsabilità può essere generata dall’eventuale omissione, da parte dell’amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste prima di procedere a quel tipo di scelta. In altre parole, il giudizio sulla diligenza non può investire le scelte di gestione, ma il modo in cui esse sono compiute. Il limite alla sindacabiità delle scelte gestorie, identificato sinteticamente nell’espressione business judgement rule, circoscrive significativamente gli atti gestori sindacabili dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un giudizio di responsabilità, escludendo dal vaglio giudiziario l’opportunità economica di operazioni che, in ultima analisi, è rimessa alla discrezionalità dell’imprenditore, essendo consentito censurare solo le decisioni manifestamente avventate e imprudenti. Il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione (le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società), invece, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge.

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Responsabilità dell’amministratore di S.r.l. per mala gestio
Ove l’amministratore non abbia a disposizione le riserve (sociali) necessarie per saldare i debiti tributari della società, lo stesso deve...

Ove l'amministratore non abbia a disposizione le riserve (sociali) necessarie per saldare i debiti tributari della società, lo stesso deve provvedere alla convocazione senza indugio dell’assemblea per assumere le delibere necessarie quali la messa in liquidazione della società ovvero la delibera di aumento del capitale sociale, configurandosi altrimenti una condotta di mala gestio.
La semplice messa in liquidazione della società ovvero la venuta meno della pluralità dei soci in una società di capitali (essendo dirimente solo per le società di persone) non può ritenersi integrare un grave motivo per recedere legittimamente da un contratto di locazione ad uso commerciale.

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Azione del socio di s.r.l.
L’azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società”...

L'azione sociale di responsabilità che il socio di minoranza di una s.r.l. è legittimato ad esercitare in “sostituzione della società” nei confronti sia di amministratori in carica che di ex amministratori è un'azione (i) volta ad ottenere il ripristino dell’integrità patrimoniale della s.r.l. (che è l’ente beneficiario sostanziale della pronuncia richiesta, e che è litisconsorte necessaria sia nel processo, che nella fase cautelare in corso di causa), (ii) diretta nei confronti di tutti gli amministratori o ex amministratori della s.r.l., in solido.
Rispetto all’inadempimento degli amministratori possono essere chiamati a rispondere, in concorso, ex art. 2055 c.c., anche soggetti che, pur non avendo mai rivestito cariche sociali, hanno posto in essere condotte (o inadempimento) che hanno influito sulle determinazioni assunte dagli amministratori e dunque hanno concorso a determinare il pregiudizio subito dal patrimonio sociale, in considerazione del contributo causale ascrivibile all’apporto dato da ciascuno di essi al determinarsi del danno comunque ascrivibile, in via principale ex art. 2476 c.c., agli amministratori. Il parametro di condotta in base al quale deve essere valutata la condotta degli “estranei” chiamati a rispondere in solido con gli amministratori di una s.r.l. (nel caso di specie quattro periti- stimatori di auto d’epoca) non sarà la violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto - come per gli amministratori di società di capitali - bensì i doveri diligenza ex artt. 1176 e 1218 c.c., imposti dalla natura del contratto in forza del quale i predetti hanno reso la loro prestazione.

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Azione di responsabilità sociale in S.r.l.: necessaria la previa delibera assembleare
L’azione di responsabilità sociale ex art. 2476 c.c., promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un ex...

L’azione di responsabilità sociale ex art. 2476 c.c., promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti di un ex amministratore, richiede,  ai fini della sua ammissibilità, una delibera assembleare preventiva per legittimare la società a procedere in giudizio, applicandosi per analogia l'art. 2393 c.c..

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Onere della prova nell’esercizio dell’azione di responsabilità sociale
Nell’esercizio dell’azione di responsabilità sociale nei confronti dell’amministratore, l’onere di allegazione che incombe sull’attore assume connotati e pregnanza diverse a...

Nell'esercizio dell'azione di responsabilità sociale nei confronti dell'amministratore, l’onere di allegazione che incombe sull'attore assume connotati e pregnanza diverse a seconda della tipologia di addebito contestato, della natura della condotta e del danno lamentato.
In particolare, qualora la condotta imputata all’amministratore abbia natura distrattiva, è onere della parte attrice dimostrare l’avvenuto prelievo o pagamento di somme, e quindi la diminuzione del patrimonio sociale, ed allegare che tali prelievi siano rimasti privi di giustificazione alcuna o comunque che siano stati effettuati per finalità che si assumano essere estranee ai fini sociali, in favore dell’amministratore o di soggetti terzi, essendo invece onere dell’amministratore quello di provare la destinazione a fini sociali delle somme oggetto di contestazione. L’amministratore ha, infatti, l’obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento.

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