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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l.: canone incongruo, danno risarcibile e prova del nesso causale ex art. 2476 c.c.
In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la...

In tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476 c.c., la responsabilità ha natura contrattuale e richiede la prova, da parte della società, delle violazioni, del danno concreto e del nesso causale, gravando sull’amministratore l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto; ne consegue che è risarcibile il danno derivante dalla stipula di un contratto manifestamente incongruo rispetto al valore di mercato (nella specie, affitto di terreni a canone irrisorio), da quantificarsi nella differenza tra canone pattuito e canone equo per il periodo provato, mentre devono rigettarsi le ulteriori domande risarcitorie in difetto di prova del danno, anche in presenza di condotte astrattamente irregolari o in conflitto di interessi.

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Responsabilità degli amministratori di S.r.l.: onere della prova e decorso della prescrizione in caso di dimissioni
In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si...

In tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l’amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza.

La prescrizione dell’azione di responsabilità è sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutta la durata della permanenza in carica come amministratore. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui più amministratori abbiano rassegnato le dimissioni ai sensi dell'art. 2385, primo comma, ultima parte, c.c., la prescrizione dell'azione nei loro confronti inizia a decorrere soltanto dal momento in cui la maggioranza del consiglio di amministrazione si sia ricostituita per effetto dell'accettazione dei nuovi amministratori. Fino a tale momento, i dimissionari permangono in carica in regime di prorogatio imperii, sicché la rinunzia non produce effetti anticipati rispetto alla ricostituzione dell'organo collegiale nella sua composizione maggioritaria.

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Responsabilità civile e criteri di determinazione del danno: presupposti della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e onere di allegazione del danno
In tema di risarcimento del danno, la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone il concorso di due...

In tema di risarcimento del danno, la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone il concorso di due elementi indefettibili: la certezza dell'esistenza di un danno risarcibile (non potendo essa sopperire alla mancata prova dell'an) e l'impossibilità, o la rilevante difficoltà oggettiva, di una sua precisa quantificazione. Tale impossibilità deve essere, altresì, incolpevole, ovvero non derivante dall'inerzia o dalle omissioni probatorie della parte gravata dall'onere della prova; ne consegue che l'equità integrativa non può essere legittimamente invocata per colmare lacune istruttorie imputabili alla condotta della parte, prevalendo in tali casi il principio di autoresponsabilità.

Nelle obbligazioni di valore derivanti da fatto illecito, il danno da mora (c.d. interessi compensativi) non può ritenersi presunto per legge, ma deve essere espressamente domandato dal danneggiato, sul quale grava l'onere di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche soltanto presuntive, idonee a dimostrare il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario

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Prelievi dai conti della S.r.l.: prova specifica della destinazione e responsabilità dell’amministratore
L’amministratore di società a responsabilità limitata, convenuto in giudizio per mala gestio nell’ambito di un’azione sociale di responsabilità ex art....

L’amministratore di società a responsabilità limitata, convenuto in giudizio per mala gestio nell’ambito di un’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c., non assolve all’onere probatorio su di lui gravante mediante la sola e generica allegazione dell’inerenza all’attività sociale dei prelievi o delle operazioni compiute sui conti societari, essendo invece tenuto a fornire una prova specifica e puntuale della concreta destinazione delle somme a scopi determinati, riconducibili all’oggetto sociale o comunque all’interesse della società. In difetto di tale dimostrazione, le somme prelevate devono ritenersi distratte dal patrimonio sociale, con conseguente responsabilità risarcitoria dell’amministratore per la diminuzione patrimoniale cagionata.

L'autorizzazione dell'assemblea all'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell'azione sociale, la cui sussistenza (che deve ricorrere necessariamente al momento della pronuncia della sentenza definitoria del giudizio) può e deve essere verificata giudizialmente e la cui carenza, in quanto incidente sulla legittimazione processuale del legale rappresentante della Società, può e deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.

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Azione di responsabilità: onere della prova in caso di violazione di specifici obblighi di legge
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l’onere di...

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra le violazioni e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Nel caso in cui le condotte contestate agli amministratori non costituiscano dirette violazioni di legge o dello statuto, ma integrino piuttosto una violazione dei generali doveri di lealtà e diligenza, grava sulla società attrice l'onere di provare la concreta illiceità dei comportamenti contestati agli amministratori per violazione di uno dei summenzionati doveri.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può configurarsi un'inversione dell'onere della prova quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendono impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento; in questo caso, infatti, la condotta tenuta integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori ed è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.

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Responsabilità dell’amministratore e insindacabilità nel merito delle scelte gestorie
In tema di responsabilità dell’amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule,...

In tema di responsabilità dell'amministratore, le scelte gestorie sono insindacabili nel merito in virtù della regola della business judgment rule, a meno che non risultino, secondo un giudizio da compiersi ex ante, assolutamente irragionevoli, imprudenti o arbitrarie. Ai fini di tale giudizio, costituiscono indici rivelatori di avventatezza, a titolo esemplificativo: la mancata effettuazione di una due diligence adeguata prima di assumere impegni di rilevante entità, la sproporzione tra l'esborso effettuato e la situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento della decisione, la disomogeneità dell'operazione rispetto all'attività concretamente svolta dalla società, nonché la realizzazione dell'operazione a vantaggio di soggetti riconducibili a parti correlate all'amministratore. Tali elementi, valutati complessivamente, escludono la protezione accordata dalla regola dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e fondano la responsabilità degli amministratori.

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Legittimazione della s.r.l. all’azione di responsabilità verso l’amministratore e decorrenza della prescrizione
Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione...

Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.

La delibera autorizzativa all'esercizio dell'azione di responsabilità dell'amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.

In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.

 

 

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Responsabilità per mala gestio e condotte ostruzionistiche
Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo...

Non integrano condotte ostruzionistiche idonee a fondare responsabilità per mala gestio dell’amministratore di S.r.l. le azioni poste in essere dallo stesso allorché risultino assistite da un concreto interesse alla tutela di una propria posizione soggettiva giuridicamente rilevante – quale la tutela della propria quota in altra società – e siano esercitate in modo non strumentale ma finalizzato a tale tutela.

[Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto non costituisse condotta ostruzionistica la condotta posta in essere dall’amministratore di S.r.l., in qualità di rappresentante di altra società, volta ad evitare il mutamento di una convenzione di gestione di un impianto elettrico in favore della S.r.l., al fine di mantenerlo in favore dell’altra società]

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La mancanza di danno conseguente alla irregolare tenuta delle scritture contabili evita l’indagine sulla sussistenza o meno della colpa da parte dell’amministratore nel compimento di suoi atti distrattivi
L’eccezione di prescrizione dell’azione, sollevata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 167 cpc, è tardiva in quanto eccezione in senso...

L’eccezione di prescrizione dell’azione, sollevata oltre il termine perentorio previsto dall’art. 167 cpc, è tardiva in quanto eccezione in senso proprio non rilevabile d'ufficio.

L’illecito gestorio, relativamente al danno arrecato dall’amministratore alla società amministrata, ha natura contrattuale, con conseguente applicazione a carico degli amministratori di società degli oneri probatori conseguenti e presunzione di colpa ex art. 1218 c.c.: sul creditore della obbligazione inadempiuta grava l’onere di dimostrare il danno e la sua genesi eziologica dalla condotta inadempiente dell’obbligato, su quest’ultimo grava, al contrario, l’onere di ‘discolparsi’, ovverosia di provare che inadempimento non vi è stato ovvero di essere stato impossibilitato a rendere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. Nel valutare l'illecito gestorio non bisogna confondere il piano della causalità materiale da quello della colpevolezza per cui va prima accertato se il dedotto inadempimento abbia negli effetti arrecato un danno, ad esso riconducibile e, soltanto qualora sia stato accertato positivamente tale primo dato, potrà passarsi allo scrutinio successivo, quello propriamente inerente il giudizio di valore, della colpa.

Le eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili non godono di alcuna rilevanza in assenza di danno effettivo, assenza che vale di per sé ad inibire l’indagine, naturalmente assorbita, sulla sussistenza o meno di colpa da parte dell’amministratore nel compimento degli atti distrattivi a lui imputati e qualificati come inadempimento degli obblighi gestori

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Responsabilità solidale dell’amministratore di diritto per atti di gestione dell’amministratore di fatto
L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito...

L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell’attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l’opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l ’integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all’attività d’impresa. L’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l’amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto: ne deriva, ove quest’ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio sociale, che la responsabilità dell’atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all’amministratore di diritto.

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Estinzione della società e surrogazione del socio nell’azione sociale di responsabilità
L’azione individuale del socio nei confronti dell’amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce...

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisce solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, conseguendone che la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio.

L’azione sociale di responsabilità deve essere deliberata, da ultimo, in occasione dell'approvazione del bilancio di liquidazione, non potendo il socio promuoverla dopo aver partecipato alla delibera di approvazione del bilancio finale, o avendo egli omesso di impugnarla, e surrogandosi alla società ormai estinta.

La confessione stragiudiziale dell’amministratore non costituisce piena prova della sua responsabilità diretta, soprattutto se, nonostante tali dichiarazioni, l’assemblea gli abbia rinnovato la fiducia, lasciandolo al suo posto e approvando il successivo bilancio di liquidazione necessario per l’estinzione della società.

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