In tema di risarcimento del danno, la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone il concorso di due elementi indefettibili: la certezza dell’esistenza di un danno risarcibile (non potendo essa sopperire alla mancata prova dell’an) e l’impossibilità, o la rilevante difficoltà oggettiva, di una sua precisa quantificazione. Tale impossibilità deve essere, altresì, incolpevole, ovvero non derivante dall’inerzia o dalle omissioni probatorie della parte gravata dall’onere della prova; ne consegue che l’equità integrativa non può essere legittimamente invocata per colmare lacune istruttorie imputabili alla condotta della parte, prevalendo in tali casi il principio di autoresponsabilità.
Nelle obbligazioni di valore derivanti da fatto illecito, il danno da mora (c.d. interessi compensativi) non può ritenersi presunto per legge, ma deve essere espressamente domandato dal danneggiato, sul quale grava l’onere di allegarne il fatto costitutivo e di indicarne le fonti di prova, anche soltanto presuntive, idonee a dimostrare il pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento dell’equivalente monetario