Ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare di revoca degli amministratori di cui all'art. 2476 co. 3 c.c., è necessario verificare se la permanenza degli amministratori determini il pericolo di un danno grave alla società.
Va revocato dall’incarico in sede cautelare ai sensi degli artt. 2476 c.c. e 669 bis c.p.c. l’amministratore che, fin dall’assunzione dell'incarico, ometta ogni iniziativa per l’approvazione dei bilanci di esercizio della società, atteso il dovere dell'amministratore (altro…)
Ai fini del sequestro conservativo di cui all’art. 674 c.p.c. sui beni dell’amministratore unico di s.r.l. a cautela dell’azione di responsabilità verso la società di cui all’art. 2476 c.c., non sussiste il fumus boni juris qualora l’originaria prospettazione (altro…)
Non può essere accolto il ricorso volto ad ottenere la revoca in via cautelare di amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. quando non siano ravvisabili, in via di cognizione sommaria, condotte di mala gestio imputabili ai resistenti (altro…)
La domanda proposta dal socio di una s.r.l. al fine di far valere la responsabilità dell’ex amministratore della società e ottenere il risarcimento ex art. 2476 c.c. è volta pacificamente a far valere una responsabilità di natura contrattuale, in quanto gli addebiti mossi nei confronti degli amministratori della società vanno ricondotti a veri e propri inadempimenti agli obblighi inerenti all’incarico assunto e al rapporto sociale; ne deriva che il socio-attore è tenuto a provare solo la sussistenza del proprio titolo e il danno subito dalla società, essendo esonerato da qualsiasi allegazione circa il dolo o la colpa dell'amministratore.
Ai fini della concessione di un sequestro conservativo può darsi rilievo a elementi oggettivi, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore (ed al concreto pericolo di atti depauperativi dello stesso), ma anche – in via alternativa - ad elementi soggettivi inerenti al comportamento in concreto tenuto dal debitore, elementi dai quali poter desumere una prognosi di condotte future in danno alle ragioni creditorie.
E' manifestamente infondata la pretesa del singolo amministratore convenuto e condannato in un giudizio arbitrale di responsabilità promosso dalla società di ottenere dagli altri amministratori il regresso della spese del procedimento arbitrale, atteso che le stesse conseguono esclusivamente alle scelte processuali liberamente assunte dalla parti costituite in giudizio.
Del pari, è da ritenersi infondata la pretesa del singolo amministratore al regresso da parte degli altri amministratori del pagamento effettuato in esecuzione di un accordo transattivo concluso individualmente con la società, atteso che si tratta di pagamento eseguito per libera scelta negoziale che non potrebbe ridondare in alcun modo in danno di soggetti rimasti estranei alla relativa determinazione.
(nel caso di specie, la transazione - conclusa a seguito dell'impugnazione del lodo arbitrale da parte dell'amministratore condannato - escludeva fra l'altro espressamente che soggetti diversi dai paciscenti potessero profittare della stessa ai sensi dell'art. 1304 c.c., rendendo inequivoco che l'accordo atteneva ai soli profili di responsabilità personale del singolo amministratore).