Sono deliberazioni autoesecutive quelle che non necessitano di esecuzione, ovvero quelle di per sé insuscettibili di materiale esecuzione. In particolare sono tali le delibere a contenuto organizzativo, tra cui figura quella con cui si nomina (altro…)
L'azione ex art. 2476 comma 3 consente solo l'adozione di una misura cautelare tipizzata meramente strumentale e preventiva all'azione sociale di responsabilità prevista nel medesimo articolo, avente contenuto solo risarcitorio, dovendosi invero escludere (altro…)
Va respinta la richiesta di pronunciarsi in via cautelare ex art. 700 c.p.c. per ottenere una serie di provvedimenti diversi tra loro, ma comunque volti a garantire in via d'urgenza il corretto svolgimento della convocanda assemblea (altro…)
L'art. 2476 cod. civ. prevede, quale strumento cautelare tipico, la revoca dell'amministratore per gravi irregolarità in relazione alla domanda di merito, volta alla condanna del medesimo al risarcimento del danno patito dalla società, azione esercitabile da ciascun socio, ma volta a reintegrare il patrimonio sociale del pregiudizio a questo cagionato. Soltanto in relazione all'azione di responsabilità sociale esercitata dalla minoranza la legge prevede la misura cautelare della revoca dell'amministratore; pertanto, nel delinearne i requisiti del fumus e del periculum in mora, non si può trascurare la particolare collocazione della misura, da adottarsi nel corso di un giudizio di cognizione di responsabilità sociale. Si apprezza sotto tale profilo la differenza dal sistema dell'art. 2409 cod. civ. e dunque l'inusuale utilizzo nella stesura dell'art. 2476 cod. civ. della nozione di gravi irregolarità la quale, nella originaria sede della denunzia al Tribunale, è presupposto per l'adozione di misure volte al ripristino della corretta gestione, non a sanzionare l'amministratore inadempiente.
In mancanza di espressa previsione, il socio non ha l'azione di merito per la revoca dell'amministratore, trattandosi di un'azione costitutiva, per le quali ai sensi dell'art. 2908 vige la regola della tassatività. Inoltre, l'autonomia, entro dati limiti, dell'azione cautelare dalla domanda di merito è particolarmente evidente nel terzo comma dell'art. 2476 cod. civ., ove la prima è funzionale ad un'azione risarcitoria di merito, onde è il legislatore stesso che sancisce tale strumentalità.
Con riferimento alle società a responsabilità limitata, non esiste nell’ordinamento un diritto del singolo socio ad ottenere la revoca dell’amministratore, che non sia inscindibilmente collegato alla relativa azione di responsabilità contro l’amministratore stesso.
Coerentemente, l’azione ex art. 2476, 3° comma, c.c. consente (altro…)
La dichiarazione di fallimento, con il conseguente spossessamento dell'intero patrimonio della società fallita e la privazione di ogni potere dispositivo in capo all'amministratore unico formalmente in carica, fa venire definitivamente meno (altro…)
Il ricorso in via cautelare per la revoca dell’amministratore di s.r.l. deve considerarsi genericamente ammissibile, a prescindere dall’esercizio dell’azione di responsabilità; la revoca deve dunque considerarsi come misura cautelare (altro…)
E' inammissibile l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di s.r.l. proposta della socia al 20% per i danni morali subiti, conseguentemente alla “implosione traumatica della sua vita” derivante dalle vicende gestorie (altro…)
Il ricorso proposto per la revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476 co. 3 c.c. dal socio di srl divenuto titolare di una partecipazione pari al 98,33% del capitale sociale non può essere accolto per carenza del requisito del periculum (altro…)
La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. richiesta dal socio ai sensi dell’art. 2476, co. 3, c.c. non è strumentale all’esperimento dell’azione di risarcimento del danno per mala gestio, attesa l’ontologica e irriducibile diversità dell’oggetto (altro…)
L'art. 2476, co. 3, c.c., nella parte in cui prevede che "[il socio] può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi", deve essere inteso come attributivo (altro…)