Non è condivisibile l'interpretazione restrittiva dell'art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile solo in caso di esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell'azione sociale di responsabilità): invero l'ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che "Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro" (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).
La riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità.
La società è tenuta ad allegare l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di carica, nonché a provare il danno attuale e concreto cagionato al patrimonio sociale, mentre grava in capo all’amministratore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento.
In tema di azione di responsabilità sociale, trattandosi di responsabilità contrattuale, valgono i canoni generali sul riparto dell'onere della prova e, dunque, spetta all'attore (la società) allegare l'inadempimento - ovvero il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto - e il danno derivante da tale inadempimento, mentre è onere del convenuto (l'amministratore) contrastare lo specifico addebito, fornendo la prova dell'esatto adempimento.
L’amministratore di s.r.l. non ha un diritto al mantenimento dell’incarico, giacché può essere revocato in qualunque tempo e ad nutum. Tuttavia deve essere riconosciuto all’amministratore revocato il potere di far valere la violazione della procedura seguita per l’adozione della delibera contenente la sua revoca, qualora non adottata in conformità alla legge e allo statuto. In simili circostanze l’amministratore può far valere eventuali profili formali di invalidità, essendogli invece preclusa qualsiasi contestazione in ambito sostanziale.
Se gli attori non abbiano domandato il rimborso delle spese legali sostenute dalla società danneggiata ex art. 2476, co. 4, c.c., nulla deve essere disposto al riguardo dal giudice adito, trattandosi di diritti lasciati alla disponibilità delle parti e rimanendo peraltro impregiudicato il suddetto diritto, da poter far valere in sede stragiudiziale o con azione autonoma.
Non può essere accolta l'eccezione concernente la carenza di legittimazione della società a responsabilità limitata all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori in quanto asseritamente riservata dalla legge ai soli soci, trattandosi di tesi fondata su una delle possibili interpretazioni letterali del terzo comma dell’art. 2476 c.c. ma oggi superata dal ius receptum secondo cui è semmai la legittimazione individuale del socio a proporre l'azione sociale di responsabilità, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., a doversi ritenere straordinaria rispetto a quella - originaria e generale - dell’ente danneggiato dalla mala gestio dei propri amministratori. (altro…)
In presenza dei presupposti delle gravi irregolarità nella gestione della società di cui all’art. 2476, co. 3, c.c., è ammissibile un’autonoma domanda di merito attinente alla revoca dell’amministratore di s.r.l. al fine di evitare il protrarsi di tale inadeguata conduzione dell’ente; non potendo, invece, l’attore richiedere, in mancanza di una specifica previsione normativa, la “sostituzione dell’amministratore con professionista esterno” [nel caso di specie, sono state ritenute “gravi irregolarità” le condotte gestorie consistenti nella indebita destinazione di fondi sociali per somme non irrilevanti e nella grave scorrettezza delle indicazioni contabili].
Nel caso di esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte del socio in nome proprio, ma nell’interesse della società, la società è litisconsorte necessario e quindi deve essere necessariamente citata in giudizio, se del caso in nome di un curatore speciale qualora l’azione sia proposta dal socio contro l’amministratore in carica. (altro…)
Affinchè un amministratore possa essere revocato in via cautelare, ai sensi dell'art. 2476, III co., c.c., è necessario che coesistano contestualmente due presupposti. Innanzitutto il fumus boni iuris, consistente nella presenza di gravi irregolarità nella gestione, da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto alla giusta causa di revoca. In secondo luogo (altro…)
Deve essere annullato il contratto di affitto di azienda stipulato tra la s.r.l. attrice e la s.r.l. convenuta, questa in persona dell'altra convenuta che agiva in nome e per conto pur consapevole dell'intenzione dei soci di revocarle l'incarico di amministratore unico per comportamenti contrastanti con gli interessi della società (altro…)
La S.r.l. che intenda promuovere azione di responsabilità ha l'onere di assumere decisione assembleare e produrla in atti entro i termini preclusivi, vertendosi in caso contrario in ipotesi di difetto di rappresentanza processuale. (altro…)