Quando il socio di s.r.l. esercita l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., in nome proprio ma nell’interesse della società, questa è litisconsorte necessaria e deve essere citata in giudizio, se del caso in persona di un curatore speciale qualora l’azione sia proposta contro l’amministratore in carica, per il conflitto di interessi tra la società e l’amministratore convenuto; nei suoi confronti non basta quindi una mera litis denuntiatio. Quando invece il socio agisce per il risarcimento dei danni direttamente sofferti in proprio per condotte illecite, omissive o commissive, dell’amministratore, unico legittimato passivo è quest’ultimo, e la società non è litisconsorte necessaria.
Il socio di s.r.l. è legittimato all’azione sociale di responsabilità quale sostituto processuale della società ai sensi dell’art. 81 c.p.c., pur non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dal patrimonio sociale, e può far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti soltanto con l’azione extracontrattuale prevista dall’art. 2476, comma 6, c.c. La società resta titolare del diritto, al quale può rinunciare o transigere, e conserva la propria legittimazione ad agire, sicché società e socio hanno una legittimazione concorrente e disgiuntiva rispetto alla medesima azione sociale di responsabilità.
L’art. 2476, comma 3, c.c. consente l’adozione di una misura cautelare tipica, meramente strumentale e preventiva rispetto all’azione sociale di responsabilità, che ha contenuto soltanto risarcitorio. Non esiste nel merito un diritto del socio alla revoca degli amministratori che consenta di rimuoverli definitivamente al di fuori della procedura assembleare di cui agli artt. 2479 e 2479 bis c.c., perché le azioni costitutive sono ammesse ai sensi dell’art. 2908 c.c. soltanto nei casi previsti dalla legge; l’ordinamento non prevede pertanto un’azione di merito diretta alla sola revoca degli amministratori di s.r.l.
La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. presuppone, oltre alla permanenza del rapporto gestorio al momento della decisione, la verosimile fondatezza della violazione degli obblighi di legge o di statuto e del concreto pregiudizio derivatone al patrimonio sociale, nonché la qualificazione dei fatti come gravi irregolarità nella gestione. In caso di revoca cautelare non si può in alcun caso nominare un amministratore giudiziario, come avviene nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., perché spetta ai soci nominare il nuovo amministratore in luogo di quello revocato.
Nell’azione sociale di responsabilità l’attore deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti da provare, l’inadempimento dell’amministratore agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, da valutare secondo la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, e deve inoltre allegare e provare, anche per presunzioni, il danno concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore. L’inadempimento è presupposto necessario ma non sufficiente della responsabilità, perché il danno risarcibile è un quid pluris rispetto alla condotta inadempiente, secondo la nozione di danno-conseguenza.
La mera irregolarità formale nella redazione del bilancio non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria dell’amministratore, perché non cagiona un danno patrimoniale alla società, avendo il bilancio soltanto la funzione di fornire, in chiave conoscitiva per i soci, i terzi e il mercato, la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società in un dato momento; tali irregolarità possono rilevare nel giudizio di impugnazione del bilancio. L’approvazione del bilancio non esonera comunque gli amministratori da responsabilità.
L’azione risarcitoria del socio nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. ha natura extracontrattuale e deve riguardare danni direttamente e personalmente patiti dal socio, e non il mero riflesso dei danni sofferti dalla società; la lesione di diritti del socio [quale il diritto di informazione] non comporta di per sé un danno al patrimonio sociale, e le irregolarità contabili relative a finanziamenti del socio non gli cagionano un danno diretto, potendo egli far valere le proprie ragioni di credito nei confronti della società.
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c. non basta accertare l’illegittimità della condotta, perché occorre accertarne, sia pure sommariamente e in termini probabilistici, la portata dannosa.