Qualora la misura del compenso degli amministratori non sia stabilita nell’atto costitutivo, è necessaria un’esplicita delibera assembleare, autonoma rispetto a quella di approvazione del bilancio, sicché l’approvazione da parte dei soci del bilancio di esercizio nel quale risultano annotati i compensi corrisposti agli amministratori è insufficiente a ritenere che l’assemblea li abbia implicitamente deliberati. L’attribuzione di compensi in totale mancanza di delibera assembleare costituisce condotta contraria alla legge e fonte di responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti della società.
L’illegittimità dei compensi che gli amministratori si siano attribuiti in assenza di delibera assembleare lascia salvo il loro diritto soggettivo al compenso per l’attività di amministrazione effettivamente svolta, che su loro domanda riconvenzionale può essere accertato e liquidato in misura ragionevole, tenuto conto dell’impegno speso nel tempo, della prassi aziendale e del numero di amministratori effettivamente necessario alla gestione.
Nell’azione di responsabilità promossa dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c., il socio gode di una legittimazione straordinaria nell’interesse della società, riconducibile alla sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c., e la società, quale titolare del credito risarcitorio, è litisconsorte necessaria. Essa può assumere posizioni antagonistiche rispetto a quelle del socio, qualora non ravvisi in concreto i presupposti dell’azione, sicché è ammissibile l’attività difensiva svolta dal curatore speciale della società anche in contrasto con le domande e le eccezioni degli attori [ad esempio riducendo la pretesa risarcitoria].
Integra inadempimento degli amministratori l’inerzia nella riscossione dei crediti sociali [omettendo di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto contro il debitore e di chiedere l’ammissione al passivo del suo fallimento]. Attesa la natura contrattuale dell’azione sociale di responsabilità, grava sugli amministratori l’onere di provare di avere impiegato la diligenza richiesta; quando sia incerto che una più solerte attivazione avrebbe consentito l’integrale recupero, il danno può essere liquidato in via equitativa in misura inferiore all’importo del credito non riscosso, tenuto conto delle concrete possibilità di recupero.
Il prelievo di somme sociali operato dall’amministratore senza giustificazione causale costituisce un illecito fonte di obbligo risarcitorio; la successiva restituzione parziale lascia l’amministratore tenuto al risarcimento della parte residua, oltre alla rivalutazione e agli interessi maturati sulla somma restituita dalla data del prelievo a quella della restituzione.
Il rimborso ai soci di finanziamenti postergati in violazione del vincolo di postergazione, stabilito principalmente nell’interesse dei creditori sociali, cagiona alla società un danno pari alle somme che essa abbia dovuto sborsare per il soddisfacimento dei creditori sociali per non avere a disposizione le somme a tal fine vincolate; la restituzione in sé determina soltanto una riduzione del debito sociale; in mancanza di prova di tali esborsi nessun danno è quantificabile.
In assenza di prova di un reale conflitto di interessi con danno per la società, gli esiti negativi di un’operazione strategica [quale il progressivo trasferimento dell’attività caratteristica a una società consortile partecipata, nel cui consiglio di amministrazione sedevano in minoranza alcuni amministratori della società], proposta nell’interesse della società e non contrastata dai soci, sono l’effetto di un errore strategico che esula dalla mala gestio.
La presenza di amministratori nel consiglio di amministrazione di altra società della quale la società amministrata è socia può interpretarsi come rappresentanza degli interessi di quest’ultima e, quando il rapporto concorrenziale sia soltanto potenziale, esclude la violazione del divieto di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c.
Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori rimane sospeso, ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c., per tutto il periodo in cui essi rimangono in carica.