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Tribunale di Roma, 2 Ottobre 2017, n. 18494/2017

Azione individuale del socio di s.r.l. contro l’amministratore e necessaria incidenza diretta del danno

Tribunale di Roma, 2 Ottobre 2017, n. 18494/2017
Azione individuale del socio di s.r.l. contro l’amministratore e necessaria incidenza diretta del danno

Il socio di s.r.l. può promuovere, oltre all’azione sociale di responsabilità in vece della società, l’azione volta al risarcimento del danno patito direttamente dal proprio patrimonio ai sensi dell’art. 2476, co. 6, c.c., norma sostanzialmente equivalente all’art. 2395 c.c. dettato per la s.p.a. L’azione individuale tutela gli interessi dei titolari di diritti non protetti dagli artt. 2393 e 2394 c.c., perché l’offensività delle condotte degli amministratori può colpire direttamente i soci e i terzi; suo presupposto è l’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo, cioè la lesione di un diritto soggettivo patrimoniale che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale.

I soci di una società di capitali non hanno titolo al risarcimento dei danni che costituiscano mero riflesso del pregiudizio arrecato alla società, in quanto mera porzione del danno subito dalla società e risarcibile in suo favore, con conseguente reintegrazione indiretta del socio. Non è pertanto diretto il danno lamentato dai soci per aver dovuto rinunciare al rimborso dei finanziamenti erogati alla società a copertura delle perdite causate dalle spese non inerenti e inadeguate alla struttura sociale sostenute dall’amministratore, perché esso deriva dalla violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Ai fini dell’azione individuale è irrilevante che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell’esercizio del loro ufficio o al di fuori di esso, che sia ricollegabile a un inadempimento della società o che l’atto lesivo sia stato compiuto nell’interesse della società; occorre tuttavia un fatto illecito, doloso o colposo, che violi gli obblighi specifici inerenti alla carica o quelli generali posti a tutela dei terzi, e la mera inopportunità delle scelte gestionali, con la loro incidenza negativa sul patrimonio del socio, è insufficiente.

Nella s.r.l. l’azione sociale di responsabilità può essere esercitata sia dalla società, titolare del diritto al risarcimento, sia dal socio, indipendentemente dall’entità della sua partecipazione, il quale fa valere in nome proprio il diritto della società; quest’ultima è pertanto litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 102 c.p.c., tanto nel giudizio di merito quanto negli eventuali procedimenti cautelari. Quando l’amministratore convenuto è ancora titolare del potere di rappresentanza della società, occorre la nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78, co. 2, c.p.c., in ragione dell’attuale conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Sopravvenuto il fallimento della società, il curatore è l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione sociale di responsabilità promossa dal socio quale sostituto processuale della società; se il fallimento, citato in riassunzione, non si costituisce, manifestando il proprio disinteresse alla prosecuzione, la domanda del socio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva, mentre resta esaminabile l’azione individuale per il danno diretto. La domanda del socio non può essere accolta neppure ai sensi dell’art. 2394 c.c., perché in caso di fallimento l’azione dei creditori sociali spetta al solo curatore.

Data Sentenza: 02/10/2017
Carica: Presidente
Giudice: Stefano Cardinali
Relatore: Cecilia Bernardo
Registro: RG 60558 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/04/2022
Massima a cura di: Pietro Acerbi
Pietro Acerbi

Avvocato del Foro di Milano, Master in Diritto societario presso Il Sole 24 ore - Milano, autore di diverse pubblicazioni in ambito giuridico (tra cui il Manuale delle società di capitali e cooperative - Dike Giuridica), si occupa prevalentemente di diritto civile e societario

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