L’attribuzione a ciascun socio di s.r.l., ai sensi del terzo comma dell’art. 2476 c.c., della titolarità dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità, indipendentemente dalla misura della partecipazione al capitale e senza previa deliberazione assembleare, lascia ferma la legittimazione della società, che è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della mala gestio del proprio amministratore, tanto da potervi rinunciare o transigere. Il socio agisce infatti come sostituto processuale (art. 81 c.p.c.), in nome proprio ma nell’interesse della società, e può far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo con l’azione extracontrattuale di cui al sesto comma dell’art. 2476 c.c.
Le mere irregolarità formali, tanto nella redazione del bilancio quanto nella tenuta della documentazione contabile, e in genere gli inadempimenti di carattere formale o procedurale dell’amministratore sono di per sé inidonei a cagionare un danno alla società e quindi a fondare un obbligo risarcitorio, dovendosi sempre verificare l’esistenza di concreti danni patrimoniali sofferti dalla società in conseguenza della condotta dell’organo amministrativo. Le omissioni nella redazione e nel deposito del bilancio di esercizio, pur integrando un comportamento non conforme ai doveri di diligente gestione, non sono dunque automaticamente fonte di danno patrimoniale; gli artifici contabili possono peraltro costituire segnali rivelatori di condotte censurabili, finalizzate a occultare distrazioni o a giustificare in via meramente contabile esborsi o utilizzi di finanze sociali effettuati al di fuori del perseguimento degli interessi sociali.
Ai fini della risarcibilità del danno nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, chi agisce, oltre ad allegare l’inadempimento, deve allegare e provare, anche mediante presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale di cui chiede il ristoro, e la sua riconducibilità al fatto dell’amministratore, quand’anche cessato dall’incarico, perché il danno risarcibile, inteso come danno-conseguenza, è un quid pluris rispetto alla condotta inadempiente. Incombe invece sull’amministratore l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi a lui imposti.
La distrazione consiste in una condotta di tipo commissivo volta a utilizzare beni del patrimonio sociale per finalità diverse da quelle inerenti alla realizzazione dell’oggetto sociale o comunque al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società. La prova del corretto impiego delle risorse finanziarie della società grava sull’amministratore: emersa un’uscita di cassa, egli deve dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che la somma ha avuto in concreto l’impiego formalmente risultante dall’annotazione contabile ed è stata impiegata per soddisfare un interesse della società. La mera annotazione contabile è insufficiente a giustificare l’operato dell’amministratore, perché proviene dal medesimo amministratore e può rilevare processualmente solo contra se, ossia contro chi ha redatto le scritture contabili.
L’inadempimento degli amministratori di società di capitali agli obblighi imposti dalla legge o dall’atto costitutivo può essere desunto soltanto dal modo in cui la scelta di gestione è stata compiuta, perché le scelte di natura imprenditoriale, ontologicamente connotate da rischio, sono insindacabili come fonte di responsabilità contrattuale. Configura violazione dell’obbligazione di fonte legale l’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preliminari normalmente richieste per una scelta del tipo di quella adottata, così come la colpevole mancata adozione dei provvedimenti che per legge o per atti interni avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.
È amministratore di fatto chi, pur in assenza di una formale investitura da parte della società, si sia ingerito nella gestione sociale in modo sistematico e non occasionale; da tale esercizio sistematico e completo dell’attività gestoria può discendere una sua responsabilità risarcitoria diretta e illimitata, in concorso con gli amministratori di diritto, per l’intera gestione sociale causativa di danni alla società.
La presenza di un amministratore di fatto è inidonea a giustificare l’amministratore di diritto o a esonerarlo da responsabilità, che risulta anzi aggravata, perché si dimostra in concreto che egli, venendo meno ai propri doveri istituzionali, non ha impedito che altri, privi della formale investitura, si attribuissero in fatto il potere di gestione della società. Accertata anche la responsabilità dell’amministratore di fatto, i due rispondono in solido (art. 2055 c.c.) e il danneggiato può agire per l’intero indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro; la ripartizione interna fra i responsabili solidali assume rilievo solo su rituale domanda dell’interessato, previa rituale chiamata in causa dell’altro corresponsabile, se non già parte del giudizio.
Nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità di liquidazione equitativa del danno da ritardo e il loro riconoscimento in funzione risarcitoria è privo di qualsiasi automatismo. Essi spettano, in aggiunta alla rivalutazione monetaria, solo se il danneggiato alleghi e provi, anche mediante presunzioni, un danno da ritardo ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione, cioè quando l’equivalente monetario attuale del danno risulti in concreto insufficiente a tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del ritardo con cui la somma gli viene erogata.
Nelle obbligazioni di valuta spetta a chi agisce per il maggior danno allegare e dimostrare l’esistenza di un pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma durante la mora e non compensato dagli interessi legali dovuti ex art. 1224, 1° comma, c.c.; in difetto, il ritardo nell’adempimento non consente l’automatico adeguamento dell’importo al mutato potere di acquisto della moneta né giustifica il riconoscimento del danno da lucro cessante.
La riunione di cause connesse lascia ferma l’autonomia dei singoli giudizi, sicché, in difetto di rituale eccezione, il giudice non può rilevare d’ufficio la compensazione fra crediti derivanti da distinti rapporti [quali il credito risarcitorio della società verso l’ex amministratore e il credito di questi derivante da una garanzia prestata in relazione a un rapporto bancario della società]. L’elisione contestuale, anche d’ufficio, delle partite di dare e avere è possibile solo nella compensazione c.d. impropria, che presuppone l’unicità del rapporto da cui derivano le contrapposte ragioni di credito e di debito e si risolve in una mera operazione contabile.